TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-09-15, n. 202301291

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-09-15, n. 202301291
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301291
Data del deposito : 15 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2023

N. 01291/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02145/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mf 1 S.r.l., Mfpv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati F S (fino al 9.5.2023), A S e L T (dal 19.5.2023), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Valeggio Sul Mincio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Valeggio Immobiliare Snc di Cordioli Giuseppe e Benetti Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

I) con il ricorso introduttivo

del permesso di costruire 30.7.2010 n. 12359 rilasciato dal Comune di Valeggio sul Mincio alla Società Valeggio Immobiliare S.n.c. per la realizzazione di un capannone artigianale in un'area censita al Catasto del Comune di Valeggio sul Mincio, Fg. 34, Mappali n.ri 1700, 1702, 1703, 1704, 1705 (ex mappali n.ri 1644 e 1507) Via dell'Artigianato;

nonché degli atti presupposti e connessi tra cui:

la deliberazione 10/9/2007 n. 109, con la quale la Giunta Comunale di Valeggio sul Mincio ha adottato la Variante al Piano di Lottizzazione della Zona Artigianale di Espansione relativa al ridimensionamento delle aree per opere di urbanizzazione secondarie;

la deliberazione del 25.10.2007 n. 69, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Variante al Piano di Lottizzazione della Zona Artigianale di Espansione relativa al ridimensionamento delle aree per opere di urbanizzazione secondarie;

la deliberazione del 28/8/2008 n. 53, con la quale il Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio ha rettificato e confermato la propria deliberazione n. 77 del 29/11/2007 e ha autorizzato il Responsabile del Settore Affari Generali alla sottoscrizione del contratto di compravendita del bene posto all'asta;

la deliberazione del 29/11/2007 n. 77 con la quale il Consiglio Comunale ha deciso di alienare l'immobile;

la Determinazione dell'8/5/2008 n. 41/A del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Valeggio sul Mincio;

la deliberazione di Giunta Comunale 27/3/2008 n. 32 e la determinazione dell'11/4/2004 n. 33/A del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Valeggio sul Mincio;

nonché per l'accertamento dell'intervenuta decadenza dell'aggiudicazione alla Società Valeggio Immobiliare S.n.c. dell'area censita in Catasto del Comune di Valeggio sul Mincio, Fg. 34, Mappali n.ri 1700, 1702, 1703, 1704, 1705 (ex mappali n.ri 1644 e 1507) Via dell'Artigianato, per mancato versamento del prezzo ai sensi degli artt. n.ri 11 e 12 delle condizioni generali contenute nell'avviso d'asta del 15/4/2008 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 29/11/2007 n. 77, con deliberazione della Giunta Comunale 27/3/2008 n. 32 e con determinazione dell'11/4/2008 n. 33/A del Responsabile del Settore Affari Generali;

della conseguente inefficacia dell'atto di compravendita 19.1.2009 rep. n. 20151, registrato a Verona il 22/1/2009 e trascritto a Verona il 23/1/2009 al n. 2834/1835.

II) con motivi aggiunti del 5.1.2011

per la dichiarazione di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del permesso di costruire n. 12359 del 30 luglio 2010 rilasciato dal Comune di Valeggio alla società Valeggio Immobiliare S.N.C. per la realizzazione di un capannone artigianale in un’area censita in Catasto del Comune di Valeggio sul Mincio, foglio 34, mappali n. 1700, 1702, 1703, 1704, 1705 (ex mappali n. 1644 e 1507) Via dell’Artigianato;

nonché degli atti presupposti e connessi tra cui:

la deliberazione n. 109 del 10/09/2007 con la quale la Giunta Comunale di Valeggio sul Mincio ha adottato la variante al piano di lottizzazione della zona artigianale di espansione relativa al ridimensionamento delle aree per opere di urbanizzazione secondarie;

la deliberazione n. 69 del 25/10/2007 con la quale il Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio ha approvato la variante al piano di lottizzazione della zona artigianale di espansione relativa al ridimensionamento delle aree per opere di urbanizzazione secondarie.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valeggio Sul Mincio e della Società Valeggio Immobiliare;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società Mf 1 S.r.l. e la società Mfpv S.r.l. sono rispettivamente proprietaria e utilizzatrice di un’area nel Comune di Valeggio sul Mincio, identificata al fg. 46, mappali n. 476, 492 e 493, con destinazione produttiva, sulla quale insiste un insediamento artigianale.

Il presente ricorso è proposto avverso il permesso di costruire n. 12359 del 30.7.2010 rilasciato dal Comune di Valeggio sul Mincio alla Società Valeggio Immobiliare S.n.c. per la realizzazione di un capannone artigianale sull’area limitrofa a quella delle ricorrenti (identificata al fg. 34, mappali n. 1700, 1702, 1703, 1704, 1705 - ex mappali n.1644 e 1507).

Per quanto rileva nel presente giudizio, in cui sono impugnati una serie di atti presupposti, si deve precisare che l’area di proprietà delle ricorrenti è inserita nell’ambito di una lottizzazione artigianale, approvata con deliberazione del C.C. n.95 del 12.07.1994.

Il PL ha previsto la cessione del 10% della superficie territoriale per opere di urbanizzazione primaria e del 10% per opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 61/85.

In particolare per le urbanizzazioni secondarie venivano ceduti 11.900 mq.

Poiché dette aree non venivano utilizzate per le urbanizzazioni secondarie, l’Amministrazione con delibera consiliare n. 51 del 3.8.2004 approvava una variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 50 L.R. 61/1985, ridimensionando parte delle aree destinate a standard, assegnando la nuova destinazione a zona artigianale di espansione.

Successivamente, con delibare della G.C. n. 109 del 10.9.2007 veniva adottata una variante al PL, approvata poi con delibera del C.C. n. 69 del 25.10.2007, che riduceva ulteriormente la superficie destinata a opere di urbanizzazione secondaria.

Il risultato delle varianti era il cambio di destinazione di 4.500 mq da zona F verde pubblico a zona produttiva D.

Il Consiglio Comunale deliberava di alienare detta area mediante asta pubblica (delibera n. 77 del 29.11.2007).

La prima gara, indetta con bando del 17.1.2008, andava deserta.

Il legale rappresentante delle società ricorrenti il 10.3.2008 chiedeva gli atti della procedura di alienazione e inviava in data 18.3.2008 una proposta di vendita a trattativa privata a suo favore, proposta che non veniva accolta.

La Giunta infatti con delibera n. 32 del 27.3.2008 indiceva una nuova gara;
cui seguiva la pubblicazione del Bando dal 15.4.2008 al 5.5.2008.

Con determina n. 41/A del 8.5.2008 l’area veniva aggiudicata alla società Valeggio Immobiliare (odierna contro interessata), unica partecipante alla gara.

Nella determina venivano indicate le diverse condizioni poste a carico dell’acquirente: le scadenze dei versamenti, il termine per la sottoscrizione del contratto e gli obblighi che il Comune si assumeva relativamente ad una permuta di aree con l’Enel insistenti sul lotto venduto.

Il contratto veniva sottoscritto in data 19.1.2009.

Secondo le esponenti l’acquirente non avrebbe rispettato i termini e le condizioni del Bando relative alle scadenze di pagamento e non sarebbe stata versata l’Iva.

In data16.9.2010 le ricorrenti hanno presentato domanda di accesso agli atti, al fine di acquisire la documentazione relativa alla nuova edificazione sull’area confinante, di proprietà della società Valeggio Immobiliare, acquisita a seguito della gara.

Espongono di essere venute a conoscenza del permesso di costruire n. 1359 del 30.7.2010 solo in data 7.10.2010, quando cioè hanno esercitato l’accesso agli atti.

Avverso il permesso di costruire e gli atti indicati in epigrafe, quali atti presupposti, le ricorrenti hanno proposto il ricorso introduttivo, notificato in data 23.11.2010 e depositato il 9.12.2010.

Dopo una premessa sulla sussistenza della loro legittimazione come proprietarie e utilizzatrici confinanti e soggetti lottizzanti, nonché sulla tempestività del ricorso, hanno lamentato i seguenti profili di illegittimità:

- in relazione alla compravendita del bene: violazione dei punti 10,11,12 e 13 dell’avviso pubblicato all’Albo il 15.4.2008 e degli atti presupposti, tra cui le deliberazioni n. 31 del 2008 e le determinazioni dirigenziali 33/2008, 41/2008. Decadenza e inefficacia dell’aggiudicazione, in quanto non sono state rispettate le varie scadenze previste nel Bando;

- in relazione al permesso di costruire e alle delibere di adozione e approvazione del Piano di Lottizzazione: il permesso di costruire è stato rilasciato sul presupposto che la destinazione dell’area fosse D2 – produttiva.

Secondo la tesi di parte ricorrente invece l’area sarebbe invece ancora azzonata come servizi e attrezzature pubbliche e di pubblico interesse – F-, in quante le varianti sarebbero illegittime.

La destinazione dell’immobile risulterebbe quindi in difformità alla destinazione urbanistica, per cui viene lamentata anche la violazione dell’art. 12 DPR 380/2001;

- in relazione alle delibere di variante (G.M.n.109 del 10.9.2007 e C.C.n. 69 del 25.11.2007): violazione dell’art. 7 L. 241/90 per la mancata comunicazione di avvio della variante ai lottizzanti e la violazione della L.R. 11/2004 sotto plurimi profili.

Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione Comunale intimata e la società Valeggio Immobiliare, sollevando in via preliminare una serie di eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso.

Nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti depositati in data 5.1.2011 le ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del permesso di costruire n. 12359 del 30 luglio 2010 nonché degli atti presupposti e connessi, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., per mancanza dell’oggetto, della forma, difetto assoluto di attribuzione, per contrasto con norme imperative e per omissione delle fasi essenziali del procedimento.

Anche rispetto ai motivi aggiunti si sono costituite l’Amministrazione Comunale di Valeggio sul Mincio e l’Immobiliare Valeggio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 123 dell’11.2.2011, la domanda cautelare è stata respinta.

All’udienza straordinaria di smaltimento del 20 giugno 2023 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Il ricorso introduttivo è proposto avverso il permesso di costruire n. 1359 del 30.7.2010 rilasciato dal Comune di Valeggio sul Mincio alla Società Valeggio Immobiliare S.n.c. per la realizzazione di un capannone artigianale.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto, l’area interessata dall’edificazione è stata acquistata dalla Società Immobiliare Valeggio a seguito di una procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Valeggio. Si tratta di un’area facente parte di una lottizzazione, ceduta come area per le urbanizzazioni secondarie, con destinazione F a verde pubblico, quindi, a seguito di variante al Piano di Lottizzazione, azzonata come D2 – produttiva.

Le ricorrenti, in qualità rispettivamente di proprietarie e utilizzatrici limitrofe all’area de qua, nonchè lottizzanti, impugnano il titolo edilizio e gli atti presupposti relativi al procedimento di alienazione dell’area e al procedimento di variante della destinazione urbanistica della stessa.

2) Preliminarmente devono essere scrutinate le eccezioni sollevate dalla difesa Comunale e dalla controinteressata, iniziando dalle eccezioni relative all’impugnazione del permesso di costruire, per poi esaminare quelle relative ai provvedimenti impugnati quali atti presupposti.

2.1 Rispetto all’impugnazione del permesso di costruire, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività, essendo fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse.

Le ricorrenti affermano di essere legittimate, quali confinanti e proprietarie di un’area facente parte della medesima lottizzazione: sostengono di subire una lesione dall’illegittima cessione dell’area e dalla sua trasformazione urbanistica che consente la realizzazione del capannone.

Da ciò discenderebbe, secondo la prospettazione delle ricorrenti, l’interesse a impugnare la decadenza dall’aggiudicazione della controinteressata e l’inefficacia dell’atto di compravendita, nonché la variante e il titolo edilizio rilasciato.

L’eccezione di inammissibilità rispetto all’impugnazione del titolo edilizio è fondata.

Facendo applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria (n. 22/2021), una volta affermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, costituente elemento fisico-spaziale quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l’area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto contestato, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. (principi ribaditi in Cons. Stato, Sez. IV, n. 5916/2022).

Anche in termini solamente eventuali o potenziali l’interesse "postula che il pregiudizio arrecato dal provvedimento gravato sia effettivo, nel senso che dall'esecuzione dello stesso deve discendere in via immediata e personale un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero potenziale, nel senso, però, che la lesione si verificherà in futuro con un elevato grado di certezza” (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3947).

E’ stato anche precisato che l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio impugnato, può ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso.

Nel caso in esame le ricorrenti lamentano il contrasto del permesso di costruire con la destinazione di zona, senza tuttavia rappresentare quale lesione subiscono dalla nuova edificazione.

Non è rappresentata l’ utilitas che può derivare, anche solo in termini potenziali, dall’annullamento del titolo edilizio, atteso che l’interesse per cui le ricorrenti agiscono è l’assegnazione dell’area, utilità che non consegue all’annullamento del titolo.

Non è stata fornita la prova del concreto pregiudizio derivante alla proprietà o all’attività delle ricorrenti dalla asserita illegittimità del titolo edilizio, non avendo allegato la sussistenza di un danno certo o altamente probabile, in termini di lesione concreta ed attuale, derivante dalla nuova edificazione.

Pertanto l’impugnazione avverso il permesso di costruire deve essere dichiarato inammissibile.

2.2 Le ricorrenti hanno impugnato anche gli atti presupposti, relativi al procedimento di variante urbanistica al PL e al procedimento di alienazione dell’area.

Rispetto a quest’ultimo procedimento sono impugnate la determinazione dell'11/4/2004 n. 33/A del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Valeggio sul Mincio, la deliberazione del 29/11/2007 n. 77 con la quale il Consiglio Comunale ha deciso di alienare l'immobile, la delibera di Giunta Comunale 27/3/2008 n. 32 e la Determinazione dell'8/5/2008 n. 41/A del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Valeggio sul Mincio, la deliberazione del 28/8/2008 n. 53, con la quale il Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio ha rettificato e confermato la propria deliberazione n. 77 del 29/11/2007. Chiedono anche l’accertamento dell’intervenuta decadenza dell'aggiudicazione alla Società Valeggio Immobiliare S.n.c. dell'area acquistata all’asta e di inefficacia dell'atto di compravendita 19.1.2009 rep. n. 20151.

Rispetto all’impugnazione degli atti del procedimento di alienazione e alla domanda di accertamento va dichiarata la carenza di legittimazione, in quanto le ricorrenti non hanno preso parte alla gara bandita dal Comune, seppure l’avviso d’asta non poneva requisiti escludenti.

La società Mf 1 è una lottizzante, era a conoscenza della decisione dell’Amministrazione di alienare il terreno, tanto che ha chiesto, dopo la prima gara andata deserta, la vendita mediante trattativa diretta.

Entrambe le ricorrenti sono state volutamente estranee alla gara, per cui non possono vantare alcuna legittimazione a ricorrere, essendo portatrici di un interesse di mero fatto, come tale non qualificato e non differenziato, alla caducazione dell’intero procedimento.

Né può essere riconosciuta una legittimazione nell’ottica di un’eventuale partecipazione futura in sede di riedizione della gara, in quanto si tratta di una volontà del tutto ipotetica e priva di oggettivi riscontri.

2.3 Le ricorrenti hanno impugnato, come atti presupposti, anche la deliberazione 10/9/2007 n. 109, con la quale la Giunta Comunale di Valeggio sul Mincio ha adottato la Variante al Piano di Lottizzazione della Zona Artigianale di espansione relativa al ridimensionamento delle aree per opere di urbanizzazione secondarie e la deliberazione del 25.10.2007 n. 69, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la suddetta Variante.

Rispetto a questi provvedimenti il ricorso è tardivo.

Dalla documentazione in atti si evince che le ricorrenti conoscevano o comunque avrebbero dovuto conoscere le delibere di variante al momento della richiesta di alienazione: nella lettera del 13.09.2007, (doc. 12 della difesa Comunale) la società chiede la vendita diretta, al fine di ampliare l’attività.

Da ciò discende che era noto che l’area non era più destinata a servizi.

Anche prescindendo dalla nota del 2007, la ricorrente ha chiesto in data 28.9. 2009 copia dell’avviso d’asta, in cui è specificato che l’area è a destinazione produttiva.

Pertanto, in quanto soggetto che faceva parte della lottizzazione e proprietario di un immobile destinato ad attività produttiva, conosceva o comunque avrebbe dovuto sapere che l’area non aveva più la destinazione a servizi pubblici.

L’impugnazione delle delibere relativa al procedimento di variante è quindi tardiva.

2.4 Il ricorso introduttivo va quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile.

3) Con i motivi aggiunti le ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della nullità e/o inesistenza del permesso di costruire e degli atti presupposti.

In sostanza la domanda di annullamento del ricorso principale viene “modificata” in domanda di nullità, ai sensi dell’art 31 c.p.a., proposta, secondo la prospettazione di parte ricorrente, entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla conoscenza degli atti.

Per il permesso di costruire detto termine decorrerebbe dalla data dell’accesso cioè dal 7.10.2010;
per le delibere il termine dovrebbe essere fatto decorrere dal16 settembre 2020, cioè data di entrata in vigore del c.p.a.

3.1 I motivi aggiunti sono infondati.

Va premesso che secondo l’orientamento consolidato la nullità dell’atto può essere dichiarata solo nelle ipotesi specificatamente individuate, costituendo i casi di nullità un numero chiuso (Consiglio di Stato sez. IV, 30/03/2018, n.2028).

Nel diritto amministrativo le categorie della nullità e dell'annullabilità, quali patologie degli atti giuridici, si presentano in relazione invertita rispetto alle omologhe figure civilistiche: l'annullabilità è la regola, la nullità ha carattere tassativo ed eccezionale.

Secondo la tesi delle ricorrenti il permesso di costruire e le delibere di variante sarebbero nulli per mancanza dell’oggetto, della forma, per difetto assoluto di attribuzione, contrasto con le norme imperative e sarebbero inefficaci per mancata conclusione della procedura che determina la loro esecutività.

3.2 Partendo dall’assenza dell’oggetto, secondo la tesi di parte ricorrente il PRG non sarebbe mai stato variato, perché l’oggetto delle delibere è la variante al PL e non al PGT: le deliberazioni con le quali il Consiglio comunale ha deliberato la variante del PL non conterrebbero alcuna determinazione circa la modifica del preesistente PRG.

Quindi l’area avrebbe ancora la destinazione a zona F e il permesso di costruire non sarebbe conforme alla destinazione.

La tesi non è condivisibile e non si ritiene che i provvedimenti siano nulli per assenza di oggetto.

La mancanza dell’oggetto in un provvedimento si può configurare solo quando “non risulti in alcun modo individuabile il terminale materiale - fenomenico di riferimento” (cfr. T.A.R. Venezia sez. III, 15 gennaio 2018, n.36;
TAR Trieste, sez. I, 16 dicembre 2014, n. 647).

Pertanto la carenza di un elemento nel contenuto del provvedimento non comporta nullità, ma può semmai riverberarsi sulla validità dell'atto quale vizio di eccesso di potere per erroneità nei presupposti o difetto di istruttoria.

Le delibere de quibus, di cui si chiede la dichiarazione di nullità, hanno un oggetto ben definito, cioè la modifica del PL con riduzione delle aree a standard e attribuzione della nuova destinazione.

Il permesso di costruire ha per oggetto l'edificazione di una costruzione a destinazione produttiva.

Pertanto i provvedimenti impugnati non possono dirsi nulli per mancanza, impossibilità o indeterminabilità dell'oggetto.

3.3 Parimenti infondata la tesi della nullità per difetto di forma: sostiene parte ricorrente che la procedura di approvazione non sarebbe stata completata, non essendo stata inviata alla Regione.

La forma del provvedimento è la forma scritta, elemento essenziale dell'atto, salvi i casi, di stretta interpretazione, in cui questa può essere libera.

Non può, invece, parlarsi di inesistenza o nullità dell'atto allorché si discuta unicamente dei vizi del procedimento che lo ha preceduto, e perciò delle modalità di esercizio del potere che fa capo all'Amministrazione e di cui questa si è avvalsa.

Nel caso in esame sia il permesso di costruire sia le delibere di variante presentano tutti gli elementi essenziali e costitutivi, tra cui la forma scritta, per cui anche questo motivo va respinto.

3.3 Ulteriore motivo di nullità sarebbe il difetto di attribuzione del soggetto che ha adottato gli atti: le ricorrenti affermano che si tratterebbe di una ipotesi di carenza in astratto di potere, perché con la variante al PL il Comune avrebbe modificato il PRG, in sostituzione alla Regione.

Anche questo motivo è infondato.

Il difetto assoluto di attribuzione (cioè l'assenza di un fondamento legislativo del potere), quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, si ha solo quando la P.A. esercita un potere di cui è astrattamente priva (Cons. Stato, Sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5228).La nullità del provvedimento prevista dall' art. 21-septies, l. n. 241 del 1990 è di carattere eccezionale e il conseguente difetto assoluto di attribuzione ricorre solo in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, ovvero quando la pubblica amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, ovvero l'atto costituisca manifestazione di poteri spettanti ad organi che operino in settori del tutto diversi e manchi del tutto una norma che attribuisca all'amministrazione il potere di cui è in contestazione l'esercizio.

Nel caso in esame l’Amministrazione comunale ha il potere di pianificazione, che implica la competenza ad adottare atti di pianificazione generale o piani attuativi.

Non si ravvisa quindi alcun profilo di nullità, in quanto la variante adottata dalla Giunta e approvata dal Consiglio attiene alla funzione propria del Comune, mentre la Regione ha una funzione di controllo, diversamente articolato in base alla legge Regionale.

Al più si potrebbe profilare un aspetto di incompetenza tra Giunta e Consiglio Comunale per la variante al PL e quindi un vizio di incompetenza relativa, che può portare all’invalidità, non alla nullità, e che avrebbe potuto essere fatto valere nei termini, con l’azione di annullamento.

3.4 Viene affermata la nullità per contrasto con le norme imperative, in quanto il Comune avrebbe violato l'art. 48 della L.R. n. 11 /2004 che pone il divieto generale di variare lo strumento urbanistico generale fino all'approvazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio.

Anche questo motivo è infondato, a fronte dell’orientamento consolidato secondo cui 1’art. 21 septies comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 non prevede fra i casi di nullità dell’atto amministrativo la

violazione di norme imperative, considerando che detta categoria è stata ritenuta pericolosa rispetto alle esigenze di certezza e di stabilità dell'azione amministrativa;
conseguentemente le cause di nullità debbono intendersi a numero chiuso e le ipotesi astrattamente riconducibili alla nullità c. d. virtuale vanno ricondotte al vizio di violazione di legge, atteso che le norme riguardanti l'azione amministrativa, dato il loro carattere pubblicistico, sono sempre norme imperative e quindi non disponibili da parte dell'amministrazione, quindi esse si convertono in cause di annullabilità del provvedimento, da farsi valere entro il breve termine di decadenza, a tutela della stabilità del provvedimento amministrativo (T.A.R., Catanzaro, sez. I , 04/09/2014 n. 1421).

3.5 Da ultimo viene lamentata l’inesistenza delle delibere in quanto il procedimento non sarebbe perfezionato.

Il motivo oltre che non comprensibile è infondato.

Se parte ricorrente si riferisce alla mancata approvazione della Regione, si configurerebbe un vizio di legittimità e non causa di nullità, vizio, come detto, che poteva essere fatto valere in sede di azione di annullamento.

4) Il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna il permesso di costruire, gli atti del procedimento di alienazione e chiede l’accertamento della decadenza dall’aggiudicazione;
va dichiarato irricevibile nella parte dell’impugnazione della delibera di G.M: del 10/9/2007 n. 109 e della delibera consiliare del 25.10.2007 n. 69.

I motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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