TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-21, n. 202401547
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 01547/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Acinque Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D T M e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lozza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A R e R C, con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, piazza Grandi, n. 4;
nei confronti
Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I F e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio I F in Milano, via Cappuccini 11;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della delibera della Giunta Comunale del Comune di Lozza n. 59 del 19/12/23, avente ad oggetto “Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbana in forma differenziata per l'anno 2024 e servizi accessori e complementari”, pubblicata sull'Albo pretorio on-line del Comune di Lozza dal 20.12.2023 al 4.1.2024 e comunicata ad Acinque Ambiente S.r.l. in data 28.12.2023;
- ove adottata, della determina a contrarre (o altro atto equivalente), di estremi non noti, per l'affidamento diretto a Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. del “servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbana in forma differenziata per l'anno 2024 e servizi accessori e complementari” nel territorio del Comune di Lozza;
- ove adottato, del verbale (o altro atto equivalente), di estremi non noti, di consegna anticipata al Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. del “servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbana in forma differenziata per l'anno 2024 e servizi accessori e complementari” nel territorio del Comune di Lozza;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto, idoneo a fondare la procedura svolta dal Comune di Lozza oggetto del presente gravame nonché l'affidamento a Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. del “servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbana in forma differenziata per l'anno 2024 e servizi accessori e complementari” nel territorio del Comune di Lozza;
nonché
- ove occorrer possa, per la declaratoria di inefficacia dell'affidamento diretto e/o del contratto (eventualmente) stipulato ex art. 122 c.p.a., con ogni conseguenza di legge;
- per l'accertamento del diritto di Acinque Ambiente S.r.l., nella sua qualità di gestore uscente del “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento Rsu”, al riconoscimento del valore di subentro/indennizzo;
- per la condanna del Comune di Lozza al risarcimento del danno per equivalente come quantificato in atti o, comunque, per un importo da determinarsi in corso di giudizio e/o in via equitativa; stabilendo, in ulteriore subordine, la misura dovuta ai sensi e per gli effetti di cui all''articolo 34, c. 4, c.p.a.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acinque Ambiente S.r.l. in data 8.3.2024 :
per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto della ricorrente di accedere agli atti della procedura come da istanza trasmessa da Acinque Ambiente S.r.l. al Comune di Lozza in data 3.1.2024;
- dell'illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulla predetta istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla predetta istanza di accesso, ove intesa come presentata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013;
nonché per l’annullamento
ove e in quanto occorra, del silenzio-rigetto e del silenzio-inadempimento perché illegittimi, nonché della comunicazione del Comune di Lozza, prot. n. 312 del 28.1.2024;
e per la condanna
del Comune di Lozza a consentire l'accesso a tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza ostensiva trasmessa da Acinque Ambiente S.r.l., con nomina sin d'ora, per il caso di perdurante inottemperanza dell'Ente locale, di un Commissario ad acta che provveda in vece dell'Amministrazione entro i successivi dieci giorni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lozza e di Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Acinque Ambiente S.r.l. (di seguito solo “Acinque Ambiente”) ha impugnato, in qualità di gestore uscente, la delibera della Giunta Comunale del Comune di Lozza n. 59 del 19.12.2023 con cui l’ente ha disposto di affidare in via diretta il “ Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbana in forma differenziata per l’anno 2024 e servizi accessori e complementari ” a Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. (“S.I.ECO.”), “ per un periodo di “prova” riferito all’anno 2024 al fine anche della valutazione in termini di eventuale successiva adesione al consorzio S.I.ECO, del quale già altri comuni dell’intorno fanno capo ”.
2. A sostegno del gravame ha articolato censure di violazione di legge (in particolare, degli artt. 14 e 15, del D.Lgs. n. 201/2022, degli artt. 42, 48 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, di plurime disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, dell’art. 202 comma 6 e 203, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006), violazione dell’art. 6 CCNL Servizi Ambientali e Territoriali, violazione e falsa applicazione dell’art. 22 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 385/2023/R/rif del 3.8.2023 e dell’art. 20 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 3.8.2021, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento.
3. La ricorrente ha contestato, in particolare, i seguenti profili:
- difetto di un presupposto normativamente richiesto, stante l’omessa predisposizione della relazione prevista all’art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 201/2022, contenente la motivata valutazione di tutti gli elementi, le ragioni e i requisiti elencati dalla citata norma ai fini dell’assegnazione della gestione del servizio, nonché l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta;
- l’illogicità della decisione dell’amministrazione comunale di affidare il servizio a S.I.ECO., tenuto conto sia della dichiarata minor convenienza economica dell’offerta dalla stessa presentata, sia delle criticità che avrebbero caratterizzato l’operato di detta società e dei bilanci in passivo da diversi anni;
- difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto, ove l’ente locale avesse effettivamente inteso fare ricorso al modello in house per la gestione di un servizio pubblico di interesse economico generale di livello locale (qual è quello di cui si discute), avrebbe dovuto dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;
- incompetenza della Giunta Comunale all’adozione dell’atto impugnato, in quanto la scelta sul modello gestionale e sull’organizzazione