TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-06-09, n. 201700475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-06-09, n. 201700475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700475
Data del deposito : 9 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2017

N. 00475/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00113/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2000, proposto da:
B G T del "D B", rappresentato e difeso dagli avvocati M D e B S, con domicilio eletto presso lo studio Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Prefetto di Ancona e Questore di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- del provvedimento di silenzio-rigetto formatosi a seguito della proposizione del ricorso gerarchico innanzi al Prefetto di Ancona;

- del decreto del Questore di Ancona in data 9 settembre 1999, con il quale è stata disposta la sospensione delle licenze comunali delle quali il ricorrente è titolare, con conseguente chiusura per lo stesso periodo dell’esercizio “D B” con sede in Numana, via Litoranea n. 2;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Prefetto di Ancona e del Questore di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2017 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che all’udienza pubblica il difensore della parte ricorrente – pur dando atto dell’avvenuto decesso del ricorrente - ha dichiarato che è venuto meno l’interesse ad una decisione nel merito del ricorso in esame;

Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto altresì, valutate le circostanze connotanti la presente controversia, che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

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