TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-27, n. 202302879
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 02879/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02600/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2600 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C L F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo alla via Giovanni Maurigi, n. 11;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
della nota Ministero della Salute prot n. 4383 del 18.12.2015 e dell'art. 5 lettera c) D.M. 4 maggio 2012 e del D.M. 132/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. L G e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
L'odierna ricorrente è coniuge del sig. -OMISSIS-, soggetto che, nell’anno 1985, veniva ricoverato presso l’Ospedale “Villa Sofia” di Palermo e sottoposto ad intervento chirurgico nel corso del quale gli venivano effettuate più trasfusioni di sangue. A seguito delle predette trasfusioni di sangue il sig. -OMISSIS- risultava positivo al virus dell’HCV e dell’HIV e a causa delle predette infezioni decedeva in data 23 luglio 1991.
Ciò premesso, con il presente ricorso la sig.ra-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di erede legittimo del sig. -OMISSIS-, ha chiesto l'annullamento della nota ministeriale n. 4383 del 18.12.2015, dell'art. 5 lett c) D.M. 4 maggio 2012, del D.M. 132/2009 nella parte in cui prevedono tra le condizioni ostative alla stipula della transazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'intervento di una sentenza dichiarativa della prescrizione.
Resiste in giudizio l’amministrazione intimata con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con nota del 12 luglio 2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza pubblica del 26 settembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
Alla luce della richiesta espressa di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la definizione in rito della controversia.