TAR Napoli, sez. IV, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202401681

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202401681
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401681
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 04101/2024 REG.RIC.

N. 01681/2024 REG.PROV.CAU.

N. 04101/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4101 del 2024, proposto da
Comune di Santa Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati U C, L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Provincia di Salerno, Comune di Sapri, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Salerno, Istituto Comprensivo Santa Marina Policastro Bussentino, Isituto Comprensivo Dante Alighieri Sapri, Istituto Comprensivo Santa Croce Sapri, non costituiti in giudizio;

per l’esecuzione ai sensi dell’art. 112 co. 2 lett. b) c.p.a.

previa sospensione ed adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a.

della decisione n. 4558 del 05.08.2024 del T.A.R. Campania – Napoli (Sez. IV), pubblicata e comunicata in data 05.08.2024, che ha accolto il ricorso R.G. n. 528/2024.

nonché per l’applicazione

della sanzione ex art. 114, comma IV, lett. e) c.p.a.;

e per la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni soccombenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.e notificata via PEC in data odierna ;

Visti gli artt. 55, 59 nonché le disposizioni sul “giudizio di ottemperanza”;

Considerato che il Comune attiva istanza cautelare in seno a giudizio di esecuzione di sentenza esecutiva di questa Tribunale, rappresentando, rispetto ai requisiti ex art. 56 cpa , che è imminente l’inizio dell’anno scolastico e che “ la mancata riattivazione del Codice Meccanografico inibisce all’Istituto Comprensivo di Santa Marina Policastro Bussentino lo svolgimento delle attività necessarie per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025”;

Considerato che l’istanza deve ritersi ammissibile anche in relazione al rito di ottemperanza e con riguardo a tutte le misure utili e necessarie, interinalmente, alla realizzazione della pretesa per come conformata in giudizio, salvo - in vista della possibile impugnazione della decisione ed eventuale trattazione della istanza di sospensione in appello - l’apprezzamento “degli effetti che derivano”

dall’esecuzione [art. 114, comma 2, lettera c];

Considerato che rispetto alle rappresentate esigenze, comunque connesse a servizio di prossima ed imposta attivazione, l’istanza cautelare può essere accolta limitatamente al ripristino del Codice Meccanografico dell’Istituto Comprensivo de quo, necessario per poter procedere allo svolgimento delle attività necessarie per garantire l’avvio e lo svolgimento dell’a.s. 2024/2025 quale Istituto autonomo;

Considerato che attesa l’estrema urgenza rappresentata e quanto detto in tema di rapporto tra pretesa riconosciuta ed effettività della tutela, va anche accolta la richiesta di indicazioni specifiche e di nomina del commissario, dal che pertanto: - l’obbligo della regione di provvedere a quanto di propria competenza ed in esecuzione della citata sentenza nel termine di giorni tre dalla notifica del presente decreto;
- l’obbligo per il Direttore dello Ufficio Scolastico Regionale Campania, nello stesso termine di giorni tre decorrente dalla notifica del presente decreto di provvedere a quanto di propria competenza ed in esecuzione della citata sentenza;
- per il caso di inadempimento nei termini fissati, la nomina quale Commissario ad acta del Prefetto della provincia di Salerno o funzionario dallo stesso delegato e munito di adeguate competenze;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi