TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2013-02-13, n. 201300420

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2013-02-13, n. 201300420
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300420
Data del deposito : 13 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01444/2010 REG.RIC.

N. 00420/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01444/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2010, proposto da:


Sanex Services S.r.l., in persona del soggetto suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso Rosalia Capone in Catania, via F. De Roberto,31;


contro

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore ;

per l'esatta esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 154/09 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., nella parte relativa alla commisurazione degli importi dovuti a titolo di interessi sulle somme a debito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorso in esame volto all’esecuzione del decreto ingiuntivo di cui in epigrafe è stato accolto con sentenza 1189/2011, con la quale è stato anche nominato, quale commissario ad acta, con facoltà di delega, il Prefetto della Provincia di Messina.

In seguito, la ricorrente Sanex Services s.r.l., ritenendosi insoddisfatta dalla esecuzione data dall’intimato Comune di Milazzo (ME) alla sentenza n. 1189/2011, proponeva incidente di esecuzione (con atto notificato il 27/07/2012, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito in data 17/09/2012) al fine di veder a sé corrisposta la maggior somma di euro 5.300,97 euro a titolo di interessi (ritenuti) non correttamente calcolati sulle somme a debito.

L’Amministrazione intimata, dal canto suo, nell’ambito di uno scambio di corrispondenza anteriore alla proposizione del presente incidente di esecuzione ribadiva la correttezza del calcolo operato nella determinazione degli interessi dovuti ex judicato, in particolare all’interno della nota prot, n. 83/ 6° Dip. del 05/01/2012, corredata da una dettagliato ragguaglio circa i criteri impiegati per giungere alla determinazione dei relativi importi.

Anteriormente all’assunzione di una tale iniziativa, le incertezze circa il contenuto del decisum cui dare attuazione erano state rappresentate dal Prefetto di Messina, quale commissario ad acta nominato con la precitata sentenza n. 1189/2011, che ciò aveva palesato, oltre che alle parti del rapporto creditorio, al giudice adito con nota prot. n. 18473/11./8.3/Gab ricevuta presso i suoi uffici di segreteria in data 04/06/2012.

Venendo alla pronuncia richiesta, il Collegio rileva che in questa parte il decreto ingiuntivo n. 154/2009 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) presenta il contenuto di una condanna che, con riguardo agli interressi da liquidare nei confronti dell’attore vittorioso, si limita ad indicare il criterio cui si sarebbe dovuto attenere il soccombente, richiamando le norme del D.Lgs. n. 231/2002 (e segnatamente del suo, pur non esplicitato, art. 5).

Nell’incidente di esecuzione, tuttavia, la parte si limita a muovere censure generiche all’operato del Comune di Milazzo, che nulla dicono circa l’errore allo stesso ascritto, e che finiscono invece con l’investire il giudice adito in sede di incidente di esecuzione di una quantificazione che, non traducendosi in mere ed automatiche operazioni di calcolo, non può essere richiesta in sede di ottemperanza;
anche perché il Giudice amministrativo il, nel caso sia richiesta l'esecuzione del giudicato di una sentenza del giudice ordinario – così come giustappunto nel caso di specie -, deve limitarsi a dare mera esecuzione del disposto del titolo giudiziale azionato, senza poterlo integrare in alcun modo, essendo sprovvisto di giurisdizione sul rapporto sottostante.

Per le suesposte ragioni il proposto incidente di esecuzione risulta essere infondato, e va pertanto respinta la richiesta di ulteriori attribuzioni patrimoniale formulata all’interno dell’atto che ad esso ha dato vita.

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