TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-13, n. 202401785

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-13, n. 202401785
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401785
Data del deposito : 13 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2024

N. 01785/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03515/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3515 del 2022 proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. S J G M e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il loro studio in Milano, Via Bisceglie n.76;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

della documentazione caratteristica n.41 con oggetto valutazione “INFERIORE ALLA MEDIA” per il periodo dal 21/12/2021 al 24/7/2022, nonché degli atti presupposti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta all’udienza pubblica del 12 giugno 2024 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.Espone in fatto parte ricorrente di essere militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di-OMISSIS-, ma all’epoca dei fatti effettivo in -OMISSIS-, da sempre destinatario di riconoscimenti per il servizio prestato finchè nel 2021 veniva trasferito per incompatibilità ambientale quale addetto presso la Stazione di -OMISSIS-;
in data 3 marzo 2022, mentre era in servizio per occuparsi della risoluzione di un incidente stradale, veniva raggiunto da una telefonata di addetto alla Sala operativa di -OMISSIS- in cui gli veniva richiesto di recarsi presso l’abitazione di un privato cittadino sebbene fosse stata già allertata altra pattuglia per la medesima finalità. In conseguenza di ciò riceveva la contestazione del reato di disobbedienza di cui all’art.173 c.p.m.p. con successiva assoluzione “perché il fatto non sussiste”, poi veniva assegnato a domanda presso l’attuale sede di servizio e subiva un procedimento – ancora pendente – per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato. Con l’impugnata scheda valutativa ha riportato la qualifica di “inferiore alla media” con contestuale ammonimento a tenere una condotta migliore.

Avverso il suddetto provvedimento sono stati dedotti i seguenti motivi ai fini dell’accoglimento del ricorso:

DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’

ART.

688 DEL D. LGS. N.66/2010 E

DEGLI ARTT.

24 E 97 COST.


1.1L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per replicare ai singoli motivi di ricorso e dedurre circa la congruità della motivazione ed il principio di autonomia delle valutazioni.

1.2 In previsione dell’Udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria riferendo che il Tribunale di Milano con sentenza n.2140 del 2024 ha assolto il militare perché il fatto non sussiste.

2. All'udienza pubblica del 12 giugno 2024 il Collegio si è riservata la decisione.

3. A parere del Collegio il ricorso va rigettato per come infondato.

4. Nel presente giudizio il Tribunale è chiamato a valutare se sussistano elementi di contraddittorietà intrinseca od estrinseca nel provvedimento impugnato per individuare i quali, però, si deve considerare che il giudizio valutativo degli appartenenti alle Forze Armate, espresso dagli organi competenti, implica un'attività di valutazione frutto di ampia discrezionalità e, per questo, impinge direttamente nel merito stesso dell'azione amministrativa;
pertanto, il giudizio in esame è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei soli casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti o sviamento di potere (

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