TAR Roma, sez. 1Q, decreto decisorio 2022-12-23, n. 202210268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, decreto decisorio 2022-12-23, n. 202210268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210268
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 13304/2021 REG.RIC.

N. 10268/2022 REG.PROV.PRES.

N. 13304/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13304 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza Commissione Medica per Accertamento dei Requisiti Psico Fisici, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota provvedimento datata 7 ottobre 2021 notificata in pari data, promanante dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esame a 1650 posti di allievi agenti, aperto ai cittadini italiani, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29/01/2020. Decreto ampliamento posti dei 3 giugno 2021”, con la quale il sig. -OMISSIS- “sottoposto agli accertamenti psico-fisici relativi all’assunzione in oggetto … è risultato non idoneo … motivo del giudizio di non idoneità Disturbo depressivo persistente (distimia) art. 3, comma 2, tab. 1 punto 8 lett. b, ai sensi del DM 30/06/03 n° 198”;

- del decreto prot. n. 29/6-8-1 CC datato 16 novembre 2021, promanante dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il quale “è approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1650 posti da allievo agente della Polizia di Stato”, nella parte in cui non è stato dichiarato vincitore, o perlomeno inserito nella graduatoria di merito, il sig. -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85 c.p.a.;

Vista la comunicazione di cortesia inviata in data 20 dicembre 2022 per conoscere l’interesse o meno ad ottenere una decisione di merito;

Preso atto, della dichiarazione resa in data 21 dicembre 2022 dal difensore di parte ricorrente con cui si rappresenta che è venuto meno l''interesse alla coltivazione del presente giudizio;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;


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