TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-08, n. 202303861

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-08, n. 202303861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303861
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 03861/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07843/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7843 del 2022, proposto da
ON, con sede in Rimini, associazione di rappresentanza di settore, in persona del legale rappresentante pro tempore EL PO, nonché quest’ultima anche in proprio quale estetista professionista, rappresentati e difesi dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca e Maria Camporesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Tattooing Demon Studio di EL ON, Ago Matto Tattoo Studio di SI IN, Enti Formativi Associati, I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale, non costituiti in giudizio;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della deliberazione della Regione Lazio del 3 maggio 2022 n. 270, recante “ Disposizioni attuative dell'art. 9 comma 1 della l.r. 3 marzo 2021, n. 2 " Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing ", relativamente al punto 1 - dalla lettera a alla lettera h - e ai punti 2, 3, 4 e successive modifiche e integrazioni e i relativi allegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 luglio 2022 e ritualmente notificato, le odierne ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

Si sono costituite le Amministrazioni interessate, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.

Con ordinanza nr. 5152 del 3 agosto 2022 è stata rigettata la domanda cautelare, in ragione della prevalenza, sull’interesse di natura meramente patrimoniale delle ricorrenti, degli interessi di natura costituzionale di cui agli artt. 32 e 97 Cost.

Con successiva ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V, n.4607/2022, in accoglimento dell’appello cautelare, l’istanza è stata accolta ai soli fini della più sollecita fissazione dell’udienza pubblica di trattazione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a, onde all’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto, anche a prescindere dalle eccezioni pregiudiziali di difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse spiegate dalla Regione Lazio costituita.

L’odierna ricorrente impugna la delibera nr. 270/2022 avente ad oggetto “ Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2, “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche ed integrazioni ”.

Questo provvedimento ha dato attuazione alla disciplina di cui alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2, recante “ Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing ”, con cui la Regione Lazio ha inteso introdurre una disciplina organica inerente alle attività di tatuaggio e di piercing “ allo scopo primario di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, nonché di assicurare il possesso di adeguati standard tecnico professionali da parte degli operatori del settore, visto il crescente ricorso a tali pratiche da parte della popolazione, anche in giovane età ”.

A tal fine, l’amministrazione ha introdotto una specifica attività di formazione per le attività di piercing e di tatuaggio, “ tenuto conto che attualmente la dermopigmentazione o trucco permanente, di cui all’art. 1,comma 3, lett. a) numero 2), della L.r. 2/2021 viene effettuata da coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio di impresa estetica e che possono dimostrare la frequenza del corso per uso del dermografo e per le prescrizioni igienico - sanitarie previste dalle circolari del Ministero della Salute, così come stabilito dal citato D.I. n. 206 del 15 ottobre 2015 ”.

In disparte, quindi, l’attività di dermopigmentazione svolta da estetisti abilitati ai sensi della legge 1/1990 che hanno assolto agli obblighi formativi previsti dal D.I. n. 206/2015 che continua ad essere disciplinata dalla normativa vigente, la Regione Lazio ha ritenuto necessario dare attuazione ai disposti di cui all’art. 9, co. 1, L.r. 2/2021, approvando dieci allegati recanti:

a) gli indirizzi regionali per la prevenzione dei rischi nelle attività di tatuaggio e piercing (all. 1);

b) il modulo SCIA con relativa Scheda anagrafica (all. 2 e 2a);

c) lo standard professionale dell’operatore di tatuaggio (all. 3) e il relativo standard di percorso formativo (all. 4);

d) lo standard professionale dell’operatore di piercing (all. 5) e il relativo standard di percorso formativo (all 6);

e) i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale e i requisiti per l’esercizio temporaneo ed occasionale delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri, nonché la relativa documentazione (all. 7);

f) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, L.r. 2/2021 (all. 8);

g) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 6 L.r. 2/2021, anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche (all. 9);

h) le modalità per l'esercizio delle attività nella stessa sede da parte di differenti operatori (all. 10).

Il provvedimento in parola ha ribadito che “ sono esonerati dalla frequenza dei corsi di tatuaggio e di piercing e dai relativi esami (…) “per la sola attività di dermopigmentazione, gli estetisti abilitati all’esercizio di impresa di estetica e che dimostrino la frequenza del corso per uso del dermografo e per l’apprendimento delle prescrizioni igienico - sanitarie previste dalle circolari del Ministero della Salute e dal Decreto interministeriale 206/2015 ”.

ON ha proposto ricorso avverso il predetto per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione della Legge n. 1/1990 e della legge regionale 33/2001. Violazione e omessa applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/10/2015 n. 206. Violazione degli artt. 3, 32, 33, 41 97 e 117, comma 3 della Cost. Difetto di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi