TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-10-23, n. 201500760
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N. 00760/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00773/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2014, proposto da:
K V, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 8 ottobre 2015, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Le sollevate argomentazioni con le quali si insorge per violazione del principio di autotutela amministrativa sono infondate, non essendo stato annullato d’ufficio un pregresso provvedimento illegittimo.
Per la medesima ragione, non possono essere accolti i profili con i quali si lamenta lesione dell’affidamento del ricorrente.
La violazione dell’art. 10-bis della legge n° 241/1990 non comporta l’annullabilità del provvedimento impugnato, essendo preferibile ritenere che anche al preavviso di rigetto si applichi l’art. 21-octies, secondo comma, della legge n° 241/1990.
L’istruttoria procedimentale non appare inadeguata, alla stregua degli esiti investigativi esternati nel diniego.
Il secondo motivo di ricorso è infondato, non essendo il ricorrente in possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno.
Per tale ragione, altresì, non venendo in rilievo mere erroneità formali, non incombeva all’amministrazione l’obbligo di esercitare il potere di soccorso.
I motivi di violazione del principio del contemperamento ed eccesso di potere sono infondati, non vertendosi in fattispecie di attività discrezionale.
Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.
Le spese processuali possono essere compensate.