TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-14, n. 202100267
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Pubblicato il 14/04/2021
N. 00267/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2020, proposto da A M F, A A, A M, D C, G C, M C, M M, D C, P S, M V e A L, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giffone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L I e D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A A, F A S, D C, non costituiti in giudizio;
A I, I S, T S, D S e B V, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vizzari e Rocco Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Vizzari, in Reggio Calabria via Don G. Minzoni n. 14;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Giffone per la proclamazione degli eletti del 22.9.2020;
b) del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 1 del 21.9.2020;
c) del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 2 del 21.9.2020;
d) di ogni altro atto propedeutico, connesso e consequenziale;
in via subordinata per l'annullamento integrale del verbale della Sezione n. 2 e dell'esito elettorale della suindicata sezione, con la ripetizione delle elezioni nella Sezione medesima ed il parziale annullamento del verbale di proclamazione degli eletti in relazione al risultato della Sezione n. 2;in via ancora subordinata per l'annullamento integrale delle elezioni.
Quanto al ricorso incidentale:
per l'annullamento di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale e dei seguenti atti:
- del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni mod. n. 67/COM del 22/9/2020, nonché dell'atto di proclamazione degli eletti in pari data;
- dell'estratto del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio, mod. n. 68/COM del 22/9/2020;
- del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della sezione n. 1 mod. n. 21/COM del 21/9/2020;
- del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della sezione n. 2 mod. n. 21/COM del 21/9/2020;
- del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per il completamento delle operazioni non ultimate dalla Sezione elettorale n. 1 mod. n. 73/COM del 22/9/2020;
- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quelli impugnati ancorché antecedente e/o non conosciuto;
con conseguente correzione del risultato elettorale e conferma dell'elezione già ottenuta dai ricorrenti incidentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di di A I, I S, T S, D S, B V, e del Comune di Giffone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, depositato il 13 ottobre 2020, i signori A M F, A A, A M, D C, G C, M C, M M, D C, P S, M V e A L impugnano gli atti meglio descritti in epigrafe, relativi alle consultazioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Giffone, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, nelle quali il signor A A si era candidato alla carica di Sindaco e gli altri ricorrenti alla carica di consiglieri comunali con la lista n. 2 “Giffone Insieme per costruire”, collocandosi al secondo posto con voti 548 ed una differenza di due voti rispetto alla lista n. 1, contrassegnata dalla denominazione “Uniti per la comunità”, che riportava 550 voti esprimendo così la maggioranza consiliare ed il sindaco eletto, signor A A.
2. Il ricorso è affidato a cinque ordini di censure, di cui gli ultimi due espressamente dedotti in via gradata e subordinata, nel dettaglio:
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 57 e 64 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570, in ragione dell’annullamento nella sezione n. 1 di una scheda recante sbarrati i due simboli, ma con preferenza a candidato alla carica di consigliere della lista n. 2 espressa nello spazio corrispondente a tale lista;
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 64 del D.P.R.16.05.1960 n. 570, in ragione dell’annullamento nella Sezione n. 1 di una scheda che presentava regolarmente votato il simbolo della lista n. 2 con rituale crocesegno ed un leggerissimo segno di matita sull'altro simbolo;in ragione altresì dell’annullamento nella sezione n. 2 di due schede che presentavano un crocesegno sul simbolo della lista n. 2, con voto di preferenza per candidato della lista medesima ed all'esterno della scheda delle linee che sono state considerate segni di riconoscimento;ed infine in ragione dell’annullamento, ancora nella Sezione n. 2, di una scheda recante una <<X>>nel riquadro della lista n. 2 che sarebbe stato ricondotto ad un <<si>>e, quindi, ad un segno di riconoscimento;
2.3 Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 13 T.U. 570/60, eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento, eccesso di potere per falsità dei presupposti. Viene censurata in particolare l'ammissione al voto da parte di un cittadino, il sig. M M, non iscritto nelle liste elettorali del Comune di Giffone. L'errore compiuto dal seggio sarebbe derivato da un caso di omonimia e costituirebbe un vizio sostanziale che determinerebbe l’irregolarità del complesso delle operazioni di voto, essendosi potuta realizzare, pure, l'ipotesi della cd. <<scheda ballerina>>, cioè l'utilizzo di una scheda non corrispondente ad alcun elettore, per sostituirne di volta in volta altre;
2.4. Con il quarto motivo viene poi dedotta la violazione dell’art. 1 del D.L. 3.1.2006 n. 1 convertito in l. 27.1.2006 n. 22 e dell'art. 41 T.U. 570/60, per non essere stata ammessa al voto presso la Sezione n. 2 l'elettrice V M G, regolarmente iscritta nelle liste sezionali, la quale non sarebbe stata ammessa al voto a domicilio nonostante le gravi patologie da cui è affetta, e non avrebbe avuto nemmeno la possibilità di votare al seggio, pur essendosi ivi presentata con l'accompagnatore;
2.5. Con il quinto motivo, infine, è censurata la violazione dell'art. 67 del T.U. 570/60, poiché dalla disamina del Verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione del 22.09.2020, emerge che il Presidente non avrebbe provveduto alla proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri eletti, non compilando il verbale di proclamazione degli eletti, circostanza questa che configurerebbe una causa di invalidità, ove non addirittura di inesistenza delle operazioni elettorali.
3. Con decreto presidenziale n. 117 del 14 ottobre 2020, è stata fissata l'udienza di discussione per il 16 dicembre 2020, è stato nominato il relatore, ed è stato ordinato al ricorrente di notificare il decreto ed il ricorso, a tutte le parti che possano avervi interesse, nei termini di cui all'art. 130 comma 3 cpa, disponendo altresì, a mente del comma 4 del ridetto art. 130 cpa, che, entro dieci giorni dall'ultima notificazione, fossero depositati in atti copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti ed i documenti del giudizio.
4. Il decreto presidenziale ed il ricorso venivano notificati in data 16.10.2020 al Comune di Giffone ed ai controinteressati e venivano successivamente depositati il 19.10.2020.