TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400045
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00045/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato A D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Terni, avente ad oggetto revisione della patente di guida;

- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi: il provvedimento del -OMISSIS- avente ad oggetto il mancato accoglimento delle memorie difensive”;
la comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente di guida, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
il verbale emesso dalla Polizia Locale del Comune di Terni, citato nel provvedimento che dispone la revisione della patente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Motorizzazione Civile di Terni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente che, in data 27 gennaio 2023, alle 11.30 circa, in Terni, mentre era alla guida della propria autovettura, perdeva il controllo del veicolo, strusciando cinque autovetture parcheggiate a spina di pesce sul margine della carreggiata.

1.1. In esito alla segnalazione dell’episodio (prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) da parte della Polizia Locale - che ha comportato anche l’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126/11 del Codice della Strada, perché la patente di guida risultava scaduta - con atto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’Ufficio Motorizzazione Civile di Terni inviava un avviso di avvio del procedimento di revisione della patente.

1.2. Nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente (la quale segnalava la dinamica dell’incidente, ed anche di aver prontamente ottenuto il rinnovo della patente in data 30 gennaio 2023), con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, l’UMC di Terni, richiamando la suddetta segnalazione, riteneva che il comportamento della ricorrente facesse dubitare del possesso dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica richiesti per il possesso della patente di guida, e disponeva la revisione della stessa entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della Strada.

1.3. Questa la motivazione del provvedimento: “ Dagli accertamenti esperiti dagli agenti risulta che, la sig.ra -OMISSIS-alla guida dell’autovettura targata -OMISSIS-, con a fianco il sig. -OMISSIS-, mentre percorreva Viale -OMISSIS- all’incirca in corrispondenza del civico 224, lungo un tratto rettilineo, in orario diurno con condizioni meteo di tempo sereno e con buona visibilità, urtava in maniera violenta ben 5 veicoli regolarmente in sosta negli appositi stalli posti sulla destra della carreggiata e ben oltre la linea di demarcazione della stessa. All’intervento degli agenti ed anche nelle acquisite memorie difensive la signora non risulta in grado di riferire le circostanze dell’accaduto, dichiarando solo di aver sentito un forte urto e di essersi ritrovata ferma in mezzo alla strada. Da quanto sopra risulta evidente che, pur avendo condizioni di traffico e visibilità ottimali per la circolazione su di un percorso rettilineo con pavimentazione adeguata, la conducente non sia stata in grado di mantenere il controllo del veicolo urtando violentemente altri veicoli addirittura posti al di fuori della propria corsia di pertinenza, senza mettere in atto alcuna manovra correttiva neppure dopo il primo urto e senza essere in grado di dare adeguate spiegazioni circa la propria condotta di guida o le cause che abbiano prodotto l’evento, dimostrando di non aver piena coscienza dell’accaduto, né di essere in grado di mantenere il costante controllo del veicolo .”.

2. Avverso il provvedimento vengono dedotti, in relazione ad un unico motivo di ricorso – così epigrafato: Violazione ed errata applicazione dell’art. 128 d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto/assenza e contraddittorietà della motivazione – gli argomenti di censura appreso sintetizzati.

2.1. Nel caso in esame non vi è alcuna motivazione valida sulle ragioni per cui la dinamica dell’incidente avrebbe indotto a dubitare della sussistenza dei requisiti di idoneità in capo all’odierna ricorrente.

Essendo pacifico che non si può disporre la revisione della patente per qualsiasi incidente stradale, il provvedimento non può basarsi unicamente sul rapporto della Polizia Locale;
viceversa, sia agli agenti che nelle memorie difensive, la ricorrente ha dichiarato che una mera distrazione è stata la causa dello spiacevole incidente, che non ha prodotto né danni gravi alle automobili né danni fisici alle persone.

2.2. Non sono state adeguatamente considerate le circostanze dell’incidente. Come la stessa ricorrente ha riferito agli agenti intervenuti, era a Terni dalle ore 7:00, dopo esser partita dalla sua residenza in provincia di -OMISSIS- alle ore 5:00 per accompagnare il marito in ospedale per sottoporsi alla terapia oncologica, come deve fare quasi tutti i giorni. Gli agenti non hanno tenuto conto di trovarsi di fronte ad una signora spaventata per quanto accaduto, la quale fino a quel momento non aveva mai causato né assistito ad altri sinistri (tanto che nella patente di guida ha tutti i punti a disposizione), e che il sinistro era stato causato per una mera distrazione, in quanto la ricorrente cercava un pacchetto di crackers da dare a suo marito che, in quel momento, era privo di forse ed aveva bisogno di mangiare qualcosa.

3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche.

4.1. In particolare, la ricorrente ha puntualizzato che la ricostruzione dell’Amministrazione non corrisponde alla realtà dei fatti, in quanto sin da subito aveva spiegava agli agenti di polizia locale intervenuti in loco che l’incidente era stato causato da una sua distrazione, durata pochissimi secondi, e che l’urto aveva coinvolto cinque autovetture parcheggiate a causa del poco spazio a disposizione tra di esse.

5. All’udienza del 23 gennaio 2024, non essendo stati prospettati motivi ostativi, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

6.1. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che:

- il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 del Codice della Strada è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che (a differenza di quello adottato ai sensi dell’art. 126-bis) non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma può conseguire a qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n. 9788/2022 e n. 1807/2021);

- considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, è necessaria una motivazione approfondita al fine manifestare le ragioni su cui si fondano i dubbi sul possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e tecnica (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n. 9382/2022 e n. 9113/2022).

6.2. Nel caso in esame, la ricostruzione in fatto fornita dalle parti è divergente solo per quanto riguarda la consapevolezza della ricorrente delle cause dell’incidente.

Come sopra riportato, la ricorrente lamenta di aver subito dichiarato agli agenti della Polizia Locale che l’incidente era stato dovuto ad una mera momentanea “distrazione”.

Ma tale versione è smentita dal rapporto n. -OMISSIS-, nel quale si legge che l’incidente sarebbe avvenuto “Per cause che [l’interessata] non è in grado di riferire”, e, per quel che più conta, dal verbale contenente le dichiarazioni rese nell’immediatezza e sottoscritte dall’interessata, che riporta “Ricordo che circolavo normalmente e poi ricordo di aver percepito un forte urto e mi ritrovavo ferma in mezzo alla strada. Appena ripresa dallo spavento mi rendevo conto che avevo urtato delle autovetture in sosta sul margine destro della strada. Non ho altro da dichiarare.”.

6.3. In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi della consapevole distrazione, non cambierebbe il significato che la dinamica dell’incidente (per quanto collegata ad esigenze di assistenza familiare che meritano la massima comprensione) assume ai fini dell’applicazione dell’art. 128.

Non può infatti che convenirsi con l’Avvocatura dello Stato, nel senso che la dinamica dell’incidente facesse dubitare della “persistenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica”, posto che, a tutto concedere, la condotta della ricorrente sarebbe connotata da una “distrazione continuata, tanto da colpire cinque veicoli e dalla incapacità di porre in essere qualsiasi manovra emergenziale dopo aver colpito il primo ostacolo, per evitare i successivi”.

Nel rapporto succitato si legge infatti che “Sul manto stradale asciutto non venivano rilevate tracce di frenatura”, le foto ad esso allegate sono eloquenti nel mostrare i seri danni occorsi alle autovetture, ed è appena il caso di osservare che, se nella traiettoria dell’urto prolungato si fosse trovato qualche pedone, le conseguenze dell’incidente avrebbero potuto essere ben diverse.

Dunque, come ha sottolineato l’Avvocatura, se anche non si è trattato di un malore, capogiro o momentanea perdita di conoscenza, quanto meno si è in presenza di un comportamento assai pericoloso (posto che la ricorrente avrebbe prima dovuto trovare un posto dove potersi fermare, o almeno rallentare l’andatura per mantenere il controllo del veicolo, azionare l’indicatore di direzione e poi accostarsi pian piano al bordo destro della strada e fermarsi).

6.4. Come sopra riportato, tali motivazioni risultano in sostanza esposte, analiticamente e senza travisamenti o altri vizi logici, nel provvedimento impugnato.

6.5. Può aggiungersi, quanto alla irrilevanza del rinnovo della patente intervenuto nelle more del giudizio, che, al fine di superare i dubbi circa la persistenza dei requisiti psicofisici, non è sufficiente la espletata visita medica, ma sono necessarie le più complete ed accurate verifiche previste nel procedimento per la revisione della patente.

7. Le spese di giudizio, considerata la natura della controversia e le circostanze della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.

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