TAR Perugia, sez. I, sentenza 2009-06-15, n. 200900283
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Testo completo
N. 00283/2009 REG.SEN.
N. 00037/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 37 del 2009, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. F T, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Petrini in Perugia, via Baglioni, 10;
contro
Comune di Montefalco, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo N. 10; M Orazi;
nei confronti di
F P;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’avviso pubblico del Comune di Montefalco in data 17 settembre 2008, nella parte in cui non individua, all’art. 7, i criteri motivazionali o i subcriteri a cui la
commissione esaminatrice doveva attenersi nell’attribuzione dei punteggi ai singoli candidati peri titoli e le prove;
- del provvedimento del Comune di Montefalco in data 7 novembre 2008, con il quale è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi alla prova pratica,
- della nota del Comune di.Montefalco in data 1 dicembre 2008 prot.n°14177;
- del provvedimento con il quale, all’esito della prova pratica, è stata - emessa la graduatoria degli idonei all’assunzione.
L’impugnazione investe, altresì, ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o. conseguente e tutti gli altri atti del procedimento relativi ai rapporti istruttori, compresi i verbali con cui la commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di attribuzione dei diversi punteggi in relazione alle differenti voci di valutazione ad oggi non conosciuti
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montefalco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/05/2009 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- Vengono impugnati gli atti della selezione indetta con avviso pubblico del 17 settembre 2008 per l'assunzione a tempo pieno e determinato di due agenti di polizia municipale presso il Comune resistente.
Ciò perché alla parte ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio per i pregressi titoli di servizio, nonostante abbia precedentemente lavorato come agente di polizia municipale.
Nel ricorso si formulano articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo, in estrema sintesi:
- l'illegittima omissione, nel’avviso pubblico, di precisi criteri di valutazione dei titoli, essendo stato precisato solo il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria dei medesimi;
- l'errore commesso dalla Commissione Giudicatrice allorché non ha