TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-04-21, n. 202101025
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Pubblicato il 21/04/2021
N. 01025/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENZA
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2020, proposto da
Var S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P P e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Toninelli Fratelli Società Agricola, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della DGR. 30 marzo 2020 - n. XI/3001, “ Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE ”;
- della DGR 2 marzo 2020 - n. XI/2893 “ Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023 ”;
entrambe limitatamente alle disposizioni di cui al capitolo 10 dell'Allegato A di ciascuna DGR, le quali, nello stabilire il parametro di efficienza dell’azoto in rapporto al tipo di matrice utilizzato, lo fissano in via generale per i fertilizzanti in un coefficiente pari ad “1”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza il giorno 23 marzo 2021 la dott.ssa C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
1. Con ricorso notificato il 2/7/2020 e depositato il 28/7/2020 l’esponente – operante nel settore del recupero dei fanghi da depurazione e nella produzione di fertilizzanti, fra cui il “ compost ” (ammendante compostato misto, di cui all’Allegato 2, p.5, del D.lgs. n. 75/2010) - ha impugnato le Delibere 2 marzo 2020, n. XI/2893, e 30 marzo 2020, n. XI/3001, chiedendone l’annullamento nella parte in cui hanno attribuito il medesimo coefficiente di efficienza dell’azoto (pari ad 1) per tutti i fertilizzanti.
2) Con un unico motivo l’esponente deduce la violazione dell’articolo 1 e seguenti della Direttiva CE 12 dicembre 1991 n. 676/1991, la violazione dell’articolo 92 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la violazione del D.M. 25 febbraio 2016, il difetto di attribuzione e l’incompetenza, nonché, l’eccesso di potere per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per sviamento, per disparità di trattamento, per difetto di istruttoria, per travisamento, per insussistenza dei presupposti e per difetto di motivazione.
3) Si è costituita la regione Lombardia.
4) Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2020 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
5) In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.
6) All’udienza del 23 marzo 2021, presenti in collegamento da remoto in videoconferenza gli avvocati F T, in sostituzione di E R, per la parte ricorrente, e A S per la Regione Lombardia, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7) Preliminarmente, il Collegio ritiene utile tratteggiare il quadro normativo di riferimento, partendo dalla « Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole », del 12/12/1991, n. 91/676/CEE (cd. Direttiva Nitrati).
Con essa il Consiglio europeo, al dichiarato fine di « ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola » e di « prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo » (art. 1) ha ritenuto indispensabile da parte degli Stati membri:
(i) individuare le “ zone vulnerabili ” [ovvero, tutte le zone note che scaricano le loro acque in acque soggette ad inquinamento provocato da composti azotati (cfr. l’art. 3 della Direttiva)];(ii) fissare « programmi di azione » per le zone vulnerabili, contenenti « le misure vincolanti » di cui all’art. 5 comma 4. Tale comma rinvia all’Allegato III ove si legge che « Le misure in questione comprendono norme concernenti:
1) i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento…;
3) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, in particolare:
a) delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo;
b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;
c) dell'uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture;
e basata sull'equilibrio tra:
I) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, e
II) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:
- alle quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanenti alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;
- all'aggiunta di composti di azoto proveniente da effluenti di allevamento;
- all'aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.
2. Tali misure garantiranno che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro.
Il suddetto quantitativo per ettaro corrisponde al quantitativo di effluente contenente 170 kg di azoto.
Tuttavia:
a) per i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono accordare un quantitativo di effluente contenente fino a 210 kg di azoto;
b) durante e dopo i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono stabilire quantitativi diversi da quelli indicati in precedenza. Questi quantitativi devono essere fissati in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e devono essere giustificati in base a criteri obiettivi, ad esempio: …».
In attuazione della Direttiva 91/676/CEE è stato emanato il D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, che, all’art. 19, ha disciplinato (nei commi da 1 a 4) le aree vulnerabili, rinviando all’Allegato 7/A-I per i criteri d’individuazione e all’Allegato 7/A-III per il relativo elenco, mentre, nei commi successivi, ha previsto tempi e contenuti dei « programmi d’azione ».
A seguire, lo stesso Decreto ha disciplinato (all’art. 38) « l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a) b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2 » (così, il comma 1 dell’art. 38).
La stessa norma ha, quindi, attribuito alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica « sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto » (così, il comma 2 dell’art. 38).
In attuazione di tale ultima previsione è stato emanato il DM 25 febbraio 2016, n. 5046, recante, appunto, i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.
Il DM in parola ha disciplinato, per quanto qui d’interesse, all’art. 5, il « Piano di utilizzazione agronomica », prevedendone la predisposizione « Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati », e rinviando, per le relative modalità, all’Allegato V, parte A, del medesimo Decreto.
In tale Allegato si legge, fra l’altro, quanto segue:
« Contenuti del Piano di utilizzazione agronomica.
Ai fini di una razionale gestione delle pratiche di fertilizzazione, con particolare riguardo alla fertilizzazione azotata, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è volto a definire e giustificare, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate,
rispettando i limiti di apporto degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti organici.
La procedura di redazione del Piano prevede le seguenti fasi:
…