TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202401740

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202401740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401740
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 03767/2024 REG.RIC.

N. 01740/2024 REG.PROV.CAU.

N. 03767/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3767 del 2024, proposto da

M G, rappresentato e difeso dall'avvocato I L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prot. P-CE/L/N/2020/106644 del 27.10.2022 (non notificato, ma esteso al difensore a seguito di accesso agli atti del 09.05.2024) di rigetto di regolarizzazione ex art.103, co.1, d.l. 34/20 e d’ogni atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Reputati sussistenti, all’esito della sommaria delibazione che è propria della fase interinale anche a cagione della mancanza di veruna produzione documentale ad opra della intimata Amministrazione, gli estremi per la concessione della invocata tutela cautelare, tenuto conto che:

- la richiesta di integrazione documentale, pur effettuata nei confronti del datore di lavoro, non sarebbe stata correttamente sperimentata anche nei confronti personalmente della lavoratrice;

- il mancato dispiegarsi delle guarentigie procedimentali, assume pregnanza “sostanziale”, non essendo stato dato di sapere in allora alla ricorrente la effettiva natura delle carenze della domanda, impedendole in tal guisa la possibilità di ovviarvi dapprincipio, solo quivi avendo potuto allegare e comprovare la effettiva sussistenza dei requisiti all’uopo prescritti per l’ottenimento dell’invocato beneficio.

Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare inter partes le spese della presente fase.

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