TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2021-06-23, n. 202100605

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2021-06-23, n. 202100605
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202100605
Data del deposito : 23 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2021

N. 00845/2021 REG.RIC.

N. 00605/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00845/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 845 del 2021, proposto da

M A E E, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Monza 16;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

Questura di Milano non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento P-MI/L/N/2020/104341 emesso dalla Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano- Questura di Milano, in data 22 ottobre 2020 e notificato all'interessato in data 22 marzo 2021, con cui è stato disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. Elbana Mohamed Fouad Abdelnaby Abdelrahman in favore del Sig. Abdelmohssen Ebrahim Elseedy Mohamed

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente risulta condannato per un reato ostativo alla richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell’art 103, comma 10, lettera C D.L. 34 del 2020 essendo stato condannato, con sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per un delitto contro la libertà personale (all’art. 609, co. 3 bis c.p.), come rilevato dal provvedimento impugnato;

Ritenuto che sussistano ragioni per la compensazione delle spese nella fase cautelare

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi