TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2021-06-23, n. 202100605
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Pubblicato il 23/06/2021
N. 00605/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00845/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2021, proposto da
M A E E, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Monza 16;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;
Questura di Milano non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento P-MI/L/N/2020/104341 emesso dalla Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano- Questura di Milano, in data 22 ottobre 2020 e notificato all'interessato in data 22 marzo 2021, con cui è stato disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. Elbana Mohamed Fouad Abdelnaby Abdelrahman in favore del Sig. Abdelmohssen Ebrahim Elseedy Mohamed
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente risulta condannato per un reato ostativo alla richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell’art 103, comma 10, lettera C D.L. 34 del 2020 essendo stato condannato, con sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per un delitto contro la libertà personale (all’art. 609, co. 3 bis c.p.), come rilevato dal provvedimento impugnato;
Ritenuto che sussistano ragioni per la compensazione delle spese nella fase cautelare