TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-12-03, n. 202005745

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-12-03, n. 202005745
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202005745
Data del deposito : 3 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2020

N. 05745/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03098/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3098 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Brigida, 39;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-16/ANT/

AREA

1^ emesso dal Prefetto di Caserta il -OMISSIS-;

- delle note della Questura di Caserta Cat. -OMISSIS-datate 15.3.218 e 7.3.2019;

- delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. -OMISSIS-;

- della nota del Nucleo Polizia Economico - Finanziario della Guardia di Finanza di Caserta n. -OMISSIS-;

- della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. -OMISSIS-;

- delle note del Gruppo Interforze relazioni redatte in data 14.12.2018 e 29.03.2019;

- della nota -OMISSIS-della Questura di Caserta, Divisione Polizia Anticrimine, facente rinvio ad una nota del -OMISSIS-./AREA1 dell’UTG di Caserta, non conosciuta e non depositata in atti, e che pure si impugna unitamente al presente ricorso;

- della nota n. -OMISSIS-del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, facente anch’essa rinvio alla nota del 2.9.2011 denominata “-OMISSIS-della Divisione della Polizia Anticrimine della Questura di Caserta”, non conosciuta e non depositata in atti, e che pure si impugna unitamente al presente ricorso;

- della nota n. 0010097/12 datata 9.1.2012 del Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta;

- della segnalazione del C.E.D. del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno in data 13.2.2012, solo richiamata nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-16/ANT/

AREA

1^ del -OMISSIS-/2012, non conosciuta e non depositata in atti;

- di ogni altro ulteriore provvedimento preordinato, connesso e/o consequenziale e/o comunque collegato, ancorché sconosciuto, ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 ed all’art. 2 del D.P.C.S. n. 134/2020 - il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al numero di Registro Generale 3098 del 2019, la società -OMISSIS- s.r.l. impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso dal Prefetto di Caserta in data -OMISSIS-con cui, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994, sono stati ravvisati profili di contaminazione criminale tendenti a condizionare le scelte e l’indirizzo gestionale.

1.1. Parte ricorrente espone di aver avuto conoscenza di tale informativa solo in seguito alla relativa adozione, allorquando altra società (-OMISSIS- s.r.l.) si vedeva opporre il diniego alla richiesta di iscrizione alla c.d. “white list” in ragione del rapporto di parentela del legale rappresentante (-OMISSIS-) con l’amministratore della -OMISSIS- s.r.l. (-OMISSIS-), società nei cui confronti risultava adottato il provvedimento oggetto del presente giudizio.

Va peraltro precisato che avverso tale diniego di iscrizione la società -OMISSIS- s.r.l. ha proposto ricorso R.G. n. -OMISSIS-rigettato da questo T.A.R. con sentenza n. -OMISSIS-.

1.2. Tanto premesso, con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti, la società ricorrente articola diverse censure con le quali, in sintesi, lamenta la violazione della L. n. 241/1990, del D.Lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza del presupposto, difetto di motivazione, arbitrarietà, sviamento.

Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati.

1.3. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Caserta che replica nel merito e chiede il rigetto del ricorso.

1.4. Il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-con la seguente motivazione: “Ritenuto che, nei limiti della sommaria delibazione consentita nella fase cautelare, il gravame non appare sorretto dalla ragionevole previsione di accoglimento;
Considerato infatti che il giudizio prognostico formulato dalla Prefettura e posto a base degli impugnati provvedimenti si fonda su un articolato quadro indiziario (cfr. nota della Questura di Caserta dell’11.10.2011) circa i rapporti dell’amministratore p.t. con locali contesti criminali denotativi di possibili interferenze nella gestione societaria ed emergenti dal decreto del Tribunale di Santa Maria C.V. del -OMISSIS-non dequotati dalla successiva pronuncia della Corte d’Appello di Napoli del 7 marzo 2013 (pag. 14 – 16). Rilevato che, pertanto, la domanda cautelare non possa trovare accoglimento”.

All’udienza pubblica del 18.11.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, occorre sunteggiare il quadro indiziario emergente dalla informativa prefettizia e dal sotteso quadro istruttorio, tra cui la nota della Questura di Caserta dell’11.10.2011 (cfr. allegato n. 4 alla documentazione depositata in giudizio il 30.10.2019, pagine 21 e seguenti).

In sintesi, -OMISSIS- è stato indicato da un collaboratore di giustizia come fiancheggiatore del clan camorristico -OMISSIS- operante in -OMISSIS-, secondo quanto riportato nel decreto di prevenzione n. -OMISSIS- del Tribunale di S. Maria C.V. del -OMISSIS-(pagine 12, 13, 22 e 33). Il predetto esponente aziendale, unitamente al fratello -OMISSIS-, avrebbe più volte messo a disposizione un capannone nella zona industriale di -OMISSIS- come base logistica per incontri tra esponenti del sodalizio e imprenditori vittime di estorsioni, avrebbe ospitato durante la latitanza un esponente del predetto clan, concesso mutui per conto del gruppo -OMISSIS- praticando tassi usurari, ricevuto in cambio favori dal gruppo criminale nella distribuzione di terreni e capannoni nella zona industriale di -OMISSIS-.

3. Venendo all’esame dei motivi di gravame, l’istante innanzitutto lamenta la mancata comunicazione della informativa prefettizia di cui, come si è visto, espone di aver avuto conoscenza solo in seguito.

Con le ulteriori censure contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti la società contesta l’attendibilità del quadro indiziario tracciato dalla Prefettura, sostiene che il -OMISSIS- non sarebbe mai stato sottoposto ad indagini penali, sarebbe infondata la dichiarazione del collaboratore di giustizia in ordine ad un presunto coinvolgimento nel clan -OMISSIS- e le note della Polizia Giudiziaria non avrebbero evidenziato elementi di contaminazione criminale.

Sostiene che il decreto del Tribunale di S. Maria C.V. da cui la Prefettura ha tratto elementi indiziari è stato emesso all’esito di un procedimento penale che vede come imputato solo -OMISSIS- -OMISSIS- e non -OMISSIS-. Anzi, nel medesimo provvedimento giurisdizionale sarebbe stata addirittura evidenziata l’estraneità di -OMISSIS-, non sarebbero state applicate nei suoi confronti misure di prevenzione patrimoniale e, in ogni caso, il decreto è stato impugnato e successivamente revocato dalla Corte d’Appello di Napoli con decreto n. -OMISSIS-a conferma della inconsistenza dell’avversato quadro istruttorio.

4. I motivi di gravame non hanno pregio.

Sotto un primo profilo, quanto al rilievo procedimentale, va rammentato che il quadro normativo era governato ratione temporis dal previgente art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1994 che imponeva alla Prefettura la comunicazione delle informazioni in ordine alla sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose alle amministrazioni richiedenti, non all’impresa destinataria.

Invero, l’adempimento procedimentale omesso dalla Prefettura è stato in seguito previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 che ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 92 del Codice Antimafia, secondo cui “L’informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

In ogni caso, la mancata comunicazione del provvedimento prefettizio non ha comunque impedito alla società ricorrente di sollecitare il sindacato giurisdizionale in ordine alla legittimità del giudizio di contaminazione criminale, oggetto del presente giudizio.

5. Sono infondati i rilievi che hanno ad oggetto il merito delle valutazioni prefettizie.

Non rileva la circostanza che -OMISSIS-, ritenuto elemento di collegamento tra la società e un locale sodalizio criminale, non sia stato sottoposto ad indagini penali per le vicende riportate nell’informativa.

Invero, secondo costante e condivisibile giurisprudenza amministrativa, l'informativa antimafia può ben basarsi su accertamenti che prescindono dalle notizie a carattere processuale che danno conto di situazioni di pericolo infiltrativo, anche se dequotate sotto l'aspetto penale, atteso che essa risponde a finalità marcatamente diverse e come tale non è necessario fornire la prova dei fatti di reati, ma è sufficiente il tentativo d'infiltrazione avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa. Infatti, è noto che gli elementi posti a base dell'informazione antimafia, oltre a poter essere penalmente irrilevanti o a costituire oggetto di procedimenti e processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale con esito di proscioglimento o di assoluzione, ciò per i diversi piani su cui si muovono l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.

6. Come statuito dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 1743/2016), anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia (dovendosi intendere con tale termine ogni similare organizzazione di stampo criminale comunque localmente denominata), per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità, e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni sono passibili di informativa antimafia.

Infatti, la mafia, per condurre le sue lucrose attività economiche nel mondo delle pubbliche commesse, non si vale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche e sempre più spesso di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente, per interesse, economico, politico o amministrativo, che passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa.

7. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal legislatore, comprendono dunque una serie di elementi del più vario genere e, spesso, anche di segno opposto, frutto e cristallizzazione normativa di una lunga e vasta esperienza in questa materia, situazioni che spaziano dalla condanna, anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della presenza mafiosa, alla mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte dell’imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni criminali, alla sussistenza di vicende organizzative, gestionali o anche solo operative che, per le loro modalità, evidenzino l’intento elusivo della legislazione antimafia.

8. Questo Tribunale non può sostituirsi all’Autorità Giudiziaria penale nella valutazione dei fatti penalmente rilevanti e nel vaglio delle fonti di prova ma deve limitare il proprio sindacato all’apprezzamento compiuto dalla Prefettura di sussistenza del pericolo di condizionamento criminale sotto il profilo della logicità ed irragionevolezza. Il sindacato del giudice amministrativo va condotto sull’atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall’amministrazione come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale, ma, piuttosto, l’esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell’attività economica del Paese. Gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri;
tutto ciò comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (T.A.R. Piemonte, n. 1923/2014), nella fattispecie insussistenti.

9. Come rilevato con sentenza n. -OMISSIS- resa nel giudizio proposto dalla -OMISSIS- s.r.l. (R.G. n. 3087/2019), il provvedimento giurisdizionale da cui la Prefettura ha tratto il proprio convincimento (decreto n. -OMISSIS- M.P. del Tribunale di S. Maria C.V. del 10.6.2011) reca puntuali rilievi in ordine ai contestati rapporti di -OMISSIS- con esponenti della criminalità locale che, peraltro, non risultano dequotati dal successivo decreto della Corte d’Appello di Napoli n. -OMISSIS-.

Difatti, in quella sede è stata confermata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-), pur revocando quella di prevenzione patrimoniale del sequestro. Per quanto rileva nel presente giudizio, la Corte d’Appello (pag. 14 – 16 del decreto n. 56/2013) ha rigettato l’impugnazione relativa al profilo personale ritenendo attendibili, ravvisando elementi esterni di riscontro, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che, come si è visto, avevano riguardato anche -OMISSIS- (decreto di prevenzione n. -OMISSIS- del Tribunale di S. Maria C.V. del 10.6.2011, pagine 12, 13, 22 e 33).

10. In via generale, quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.

Infatti, specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del “capofamiglia” e dell’associazione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1743/2016).

11. Quanto alla presunta risalenza nel tempo dei fatti contestati, occorre richiamare il consolidato indirizzo pretorio, anche di questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 546/2019) secondo cui l'attualità del quadro indiziario, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane fino all'intervento di circostanze nuove, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo. In altri termini, il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall'ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l'inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3126/2007;
n. 851/2006).

12. Le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Ad una complessiva valutazione dei fatti di causa e della natura delle questioni esaminate e decise, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi