TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-02-10, n. 201400931
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N. 00931/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2012, proposto da:
Terme Santa Rita n.1 di Castagna Francesco e C. S.n.c., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. M R S, presso il cui studio in Napoli, c.so Vittorio Emanuele n. 110/2, è elettivamente domiciliata;
contro
Regione Campania in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M L, T M e Maria D'Elia, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 81, c/o Avvocatura Regionale;
per l'annullamento della delibera della Regione Campania n.7/2012 recante cessazione concessione sfruttamento di acque termominerali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si impugna sotto plurimi profili il decreto dirigenziale regionale con cui viene rigettata l’istanza di rinnovo concernente la concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque termali.
Il suddetto provvedimento di rigetto si basa su una sentenza della Corte costituzionale (n. 235 del 2011) la quale ha stabilito l’illegittimità della legge regionale n. 8 del 2008 nella parte in cui avrebbe escluso siffatte concessioni, al momento in cui vengono a scadenza, dall’obbligo di esperire una pubblica gara al fine di individuare il nuovo soggetto concessionario.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione regionale intimata per chiedere il rigetto del gravame.
In vista della pubblica udienza veniva depositata nota, ad opera del difensore di parte ricorrente, con la quale si dichiara espressamente di non avere più alcun interesse alla definizione della predetta causa, e ciò in ragione della normativa regionale medio tempore intervenuta (legge regionale n. 5 del 2013) con la quale si stabilisce, all’art. 1, comma 107, che “ Le concessioni perpetue per acque minerali naturali e termali date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 …, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2008 sono trasformate in concessioni temporanee della durata di trenta anni e le sub-concessioni relative alle concessioni delle quali sono titolari province, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali - esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2008, sub-concesse nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, hanno durata di venti anni, salvo che il concessionario o il sub-concessionario non incorrano in motivi di decadenza. L'esercizio delle concessioni e delle sub-concessioni nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti. ”.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2014 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il collegio non può che prendere atto della intervenuta attestazione di parte e per l’effetto dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante l’andamento complessivo del giudizio sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.