TAR Salerno, sez. I, sentenza 2013-11-13, n. 201302248
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N. 02248/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2011, proposto da:
Neo Surgical s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. V D C, e avv. V D C, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto in Salerno, via G. V. Quaranta n. 8;
contro
ASL 107 - Napoli 2;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione ai dd.ii. nn.6392/10, 6381/10, 5995/10, 6109/10, 5287/10, 3335/10, 2239/10, 8368/09 resi dal Tribunale Civile di Salerno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la parte ricorrente espone che l’Amministrazione intimata non ha provveduto al pagamento delle somme il cui pagamento è stato ad essa ingiunto con i decreti ingiuntivi indicati in epigrafe.
Espone altresì che, in carenza di opposizione, i medesimi decreti ingiuntivi sono passati in cosa giudicata e che, nonostante il decorso dei 120 giorni (previsti dalla legge per l’adempimento) dalla notifica del titolo esecutivo, l’intimata Azienda Sanitaria non ha dato esecuzione al giudicato.
Chiede quindi che il Tribunale ordini all’Ente debitore di dare piena ed integrale esecuzione ai decreti ingiuntivi attivati, con nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta, il tutto con vittoria di spese di lite.
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2013, la causa è stata riservata per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso è ammissibile e, nei sensi delle considerazioni che seguono, fondato.
La sentenza della Corte costituzionale n. 186/2013 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quale risultante dalle sue successive modificazioni, nella parte in cui lo stesso scolpiva de jure la preclusione all’attivazione (delle azioni esecutive dinanzi al giudice ordinario e) dei giudizi di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, in relazione a pretese creditorie, portate da titoli esecutivi, nei confronti delle aziende sanitarie locali. Per l’effetto – rimosso il limite di ordine normativo e stante la perdurante e non contestata insoddisfazione, all’attualità, dei crediti vantati dalla parte ricorrente – devono ritenersi per ciò solo legittimi, secondo i principi generali, il ricorso all’azione in ottemperanza e la istanza finalizzata alla designazione di organo commissariale ad acta. E ciò in quanto parte ricorrente può vantare un diritto soggettivo al pagamento delle rivendicate spettanze che non risulta, allo stato, soddisfatto.
La ribadita inattuazione dei decreti ingiuntivi azionati è ragione sufficiente per investire, in caso di ulteriore inerzia ed anche ai fini di un adeguato controllo e verifica della corretta gestione dei procedimenti contabili in atto, apposito organo commissariale in funzione surrogatoria, nella persona di un Dirigente del Ministero della Sanità, appositamente designato, ai fini per cui è causa, dal Ministro in carica pro tempore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.