TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-12-21, n. 201001622

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-12-21, n. 201001622
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201001622
Data del deposito : 21 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03107/2010 REG.RIC.

N. 01622/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 03107/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3107 del 2010, proposto da:


A H, rappresentato e difeso dagli avv. G L, F P, con domicilio eletto presso G L in Catania, via Giaconia, 4;


contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catania, Sportello Unico Immigrazione, Questura di Catania - Ufficio Immigrazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare P-CT/L/N/2009/102966, emesso dallo Sportello Unico Immigrazione – U.T.G. –Prefettura di Catania, di cui il lavoratore extracomunitario ha avuto piena conoscenza il 09/09/2010.

Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Catania e di Sportello Unico Immigrazione e di Questura di Catania - Ufficio Immigrazione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Biagio Campanella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso si appalesa, ad un primo esame, fondato, atteso che la condanna subita, da parte del ricorrente, per non aver adempiuto all’ordine questorile di lasciare il territorio nazionale, non può ritenersi ostativo all’accoglimento della richiesta di “emersione”, attesa la “ratio” di tale beneficio.

Considerato, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

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