TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-05-10, n. 202200353
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Pubblicato il 10/05/2022
N. 00353/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Acciaierie d'Italia s.p.a. (già ArcelorMittal Italia s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avvocati G B e P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Genova, piazza Dante 9/14;
contro
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;
Italferr s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, non costituita in giudizio;
nei confronti
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
del Comune di Genova e di Italferr s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione 30 luglio 2020, n. DI.NO-P.GE/10-2020, con cui Rete Ferroviaria Italiana - RFI s.p.a. ha approvato, in esito alla procedura di pubblicizzazione nei confronti delle ditte interessate e ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, il progetto definitivo del collegamento aeroporto di Genova – Ferrovia “Gate” nell’ambito del Nodo ferroviario di Genova, comprensivo del piano particellare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società Acciaierie d'Italia s.p.a. (già ArcelorMittal Italia s.p.a., di seguito AdI senz’altro) ha impugnato la determinazione 30 luglio 2020, n. DI.NO-P.GE/10-2020, con cui Rete Ferroviaria Italiana - RFI s.p.a. ha approvato, in esito alla procedura di pubblicizzazione nei confronti delle ditte interessate e ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, il progetto definitivo del collegamento aeroporto di Genova – Ferrovia “Gate” nell’ambito del Nodo ferroviario di Genova, comprensivo del piano particellare.
Premesso di aver acquisito dalla società ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria l’affitto, con obbligo di acquisto, del ramo d’azienda comprendente, tra gli altri, lo stabilimento siderurgico di Genova Cornigliano, in punto di fatto espone: - che, nel 2012, la Regione Liguria, il Comune di Genova, la Società per Cornigliano s.p.a. e l’Aeroporto di Genova hanno presentato il progetto GATE (“Genoa Airport, a Train to Europe”), avente ad oggetto il ridisegno della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, con la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra l’Aeroporto di Genova e Cornigliano e di una nuova fermata denominata Aeroporto-Erzelli, oltre che la realizzazione di un nuovo sistema di trasporto collettivo con cabinovia urbana;- che, nel 2018, RFI, al fine di consentire la partecipazione dei privati interessati dal procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ha provveduto a dare comunicazione dell’avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani La Repubblica e il secolo XIX;- che, tuttavia, nella documentazione depositata non erano indicate le aree in disponibilità della società;- che la società non ha preso parte alla conferenza di servizi convocata per l’ottenimento, da parte degli enti interessati, del parere di conformità urbanistica delle opere inerenti al progetto e per la formalizzazione dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;- che, soltanto con nota del 20.3.2019, R.F.I. ha trasmesso ad AdI la documentazione progettuale inerente al progetto, comprensiva dei piani particellari, oltre che dell’elenco ditte, al fine di consentire alle stesse di prendere visione delle aree interessate e formulare eventuali osservazioni;- che, su istanza del Comune di Genova, veniva riprogettata una delle opere (la ricostruzione del viadotto di scavalco di via Siffredi), mediante una soluzione che comportava l’interessamento di ulteriori aree nella disponibilità di AdI;- che, con avviso pubblicato il 26 febbraio 2020, RFI ha comunicato, ai sensi dell’art. 16 del DPR n. 327/2001, l’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
Lamenta che, in occasione della modifica del progetto, non avrebbe ricevuto il piano particellare recante la specificazione delle ulteriori aree oggetto di esproprio o di occupazione temporanea, aree delle quali sarebbe venuta a conoscenza solo all’esito del procedimento, mediante la determina di approvazione del progetto definitivo, trasmessale il 15.12.2020.
A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, come segue.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DPR n. 327/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione di Legge. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.
Deduce la violazione del principio di partecipazione procedimentale in occasione della modifica del progetto, che interessa superfici ulteriori e diverse (le particelle nn. 1141 e 535) rispetto a quelle originariamente indicate.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione di legge. Eccesso di potere.
L’esecuzione del progetto sarebbe pregiudizievole per l’attività di impresa svolta nello stabilimento - qualificata ex lege di interesse strategico nazionale - sotto il profilo della limitazione dell’utilizzo del sistema di trasporto ferroviario al servizio dello stesso, viepiù se riguardata alla luce di quattro ulteriori progetti (prolungamento della sopraelevata portuale, nuovo Viadotto “La Superba”, messa in sicurezza del “Viadotto via Pionieri d’Italia e progetto “Gronda”, di raddoppio dell’Autostrada A10 nell’area di Genova) in corso di approvazione.
Si sono costituiti in giudizio Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e l’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale di Genova, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione (R.F.I.) e per acquiescenza (A.S.P.M.L.O.), nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Con atto di motivi aggiunti AdI ha esteso l’impugnazione al decreto di occupazione d’urgenza 20 agosto 2021, n. 18/2021, con cui RFI ha disposto l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’art. 22- bis , del DPR n. 237/2001, e l’occupazione d’urgenza non preordinata all’espropriazione ai sensi dell’art. 49, del DPR n. 327/2001, per un periodo di anni uno, degli immobili di proprietà della società siti nel Comune di Genova.
Espone che, nel corso di un sopralluogo effettuato in vista dell’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza, AdI ha richiesto a Italferr che l’occupazione delle aree fosse disposta con modalità idonee a consentire alla società di continuare a svolgere la propria attività, e che, a tal fine, sarebbe stato convocato un tavolo tecnico.
A sostegno dell’impugnazione aggiuntiva ha dedotto ulteriori due motivi di gravame, come segue (seguendo la numerazione precedente).
3. Illegittimità derivata del decreto d’occupazione d’urgenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, DPR n. 327/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione del principio di partecipazione procedimentale. Violazione di legge. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.
Il decreto di occupazione d’urgenza sarebbe viziato in via derivata per le illegittimità che inficiano la determina di approvazione del progetto definitivo e di contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione di legge. Eccesso di potere.
Lamenta che la realizzazione del progetto, unitamente agli altri quattro già approvati, interferirà pesantemente con le attività dello stabilimento.
Nella memoria predisposta in vista della trattazione dell’istanza cautelare - poi rinunciata - A.S.P.M.L.O. ha rappresentato di avere più volte formalmente convocato ed invitato AdI sia alla conferenza di servizi per l’approvazione del progetto per la demolizione e la successiva ricostruzione del cavalcavia su via Siffredi, sia ad un tavolo tecnico per discutere ed eventualmente concordare modalità esecutive che minimizzassero l’interferenza del cantiere con l’attività dello stabilimento, ma che AdI ha manifestato la propria indisponibilità a prendervi parte.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
In accoglimento delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
E’ pacifico e non contestato che la società ricorrente non sia proprietaria né titolare di altro diritto reale sul compendio immobiliare oggetto di esproprio e di occupazione d’urgenza, ma soltanto affittuaria del ramo d’azienda comprendente lo stabilimento ILVA di Cornigliano.
Orbene, l’espropriazione e l’occupazione temporanea d’urgenza riguardano il diritto di proprietà (artt. 42 comma 3 Cost. e 834 cod. civ.) o altro diritto reale sui beni immobili, mentre il rapporto che nasce dal contratto di affitto, così come da quello di locazione, ha natura eminentemente personale e obbligatoria.
Pertanto, il procedimento di esproprio si svolge legittimamente nei confronti di “colui che risulta proprietario secondo i registri catastali” , o comunque di colui che provi di essere “proprietario effettivo” del diritto reale da espropriare (artt. 3, 11 e 34 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001), mentre il titolare di diritti personali sul bene espropriato od espropriando vanta diritti limitatamente all’indennità, essendo facoltizzato soltanto a “proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario” (art. 34 D.P.R. n. 327/2001).
Anche l’art. 1638 cod. civ. - seppure con riguardo al contratto di affitto di fondi rustici – conferma che “in caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto” , e null’altro.
Stando così le cose, è evidente come AdI non sia titolare di una posizione che la legittimi direttamente alla proposizione in proprio del ricorso avverso la dichiarazione di pubblica utilità, ma soltanto di un interesse legittimo derivato e dipendente, tale da legittimarla - al più – ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio eventualmente proposto dal proprietario, unico legittimato attivo.
Non è un caso che i manuali istituzionali di diritto processuale amministrativo indichino come paradigma dell’intervento in giudizio proprio quello del locatario che aderisca (c.d. intervento adesivo dipendente) all’impugnativa del decreto di esproprio o di occupazione d’urgenza proposto dal locatore.
Né rileva – come si legge nella memoria 22.3.2022 – che AdI debba intendersi come proprietaria “in modo atecnico, per significare la disponibilità materiale e giuridica dell’uso dello stabilimento, ma non dei beni costituenti l’apparato aziendale, che sono ancora di proprietà di ILVA s.p.a.” .
Il punto è che in diritto vale soltanto il significato “proprio” delle parole (art. 12 disp. prel. cod. civ.), non già quello “atecnico”, e che la mera disponibilità materiale del bene espropriato non abilita ad agire in giudizio neppure il possessore, e dunque – men che meno – il mero detentore, ancorché qualificato, qual è indiscutibilmente l’affittuario del ramo di azienda.
Non pertinente – e, addirittura, controproducente - si rivela poi il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 6863/2020, laddove essa sembrerebbe affermare che, ai fini della sussistenza della legittimazione attiva all'impugnazione degli atti di una procedura ablativa, sarebbe sufficiente l'esistenza di un diritto “personale” di godimento sul bene espropriando.
Dalla lettura integrale della sentenza emerge infatti che la legittimazione attiva fu in quel caso riconosciuta in favore del titolare di una “concessione livellaria”, sul presupposto che si tratta di un istituto giuridico di origine medievale che ha finito “per confondersi e unificarsi completamente con l'enfiteusi” (così la sentenza n. 6863/2020, § 12): dunque, la titolarità di una "concessione livellaria" ha consentito di riconoscere al ricorrente una posizione giuridica qualificata azionabile in giudizio, in quanto parificata a quella del titolare di un diritto di enfiteusi (§ 10), ovvero di un diritto reale su cosa altrui (artt. 957 e ss. cod. civ.).
Solo i diritti reali su cosa altrui ( iura in re aliena , secondo il diritto romano), che costituiscono un numero chiuso, conferiscono al titolare una posizione giuridica assoluta, ovvero tutelabile erga omnes (dunque, anche nei confronti dell’autorità espropriante): non così i diritti personali di godimento, quali l’affitto.
Donde l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, non essendo consentito ad AdI di far valere in nome proprio un diritto di ILVA s.p.a. (art. 81 c.p.c.), proprietaria dei beni espropriandi ed occupati, la quale non è stata neppure evocata in giudizio.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.