TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-31, n. 202401250
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Pubblicato il 31/05/2024
N. 01250/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V D, V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V D in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato E Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, L Li, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L Li in Venezia, Cannaregio 23;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Toscan e dall'avvocato Tommaso Decembrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Amministrazione Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Balzani in -OMISSIS-, Contra' Gazzolle, 1 - Prov. -OMISSIS-;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- in Fallimento, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale della conferenza di servizi, svoltasi in data -OMISSIS-, presso la sede dell’ARPAV di -OMISSIS- in via -OMISSIS-, avente ad oggetto: “-OMISSIS-, verbale della Conferenza di Servizi del -OMISSIS-” nella parte in cui è previsto che “decorsi inutilmente i termini sopra indicati” per la redazione del progetto di bonifica ex art. 242 D. Lgs. 152/2006 in relazione al sito produttivo della -OMISSIS- in località -OMISSIS- “gli stessi saranno fissati in 15 giorni per tutti i restanti soggetti indicati nel provvedimento di individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento emesso dalla Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-” ;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di Ulss -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di Amministrazione Provinciale di -OMISSIS- e di -OMISSIS-);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 maggio 2024 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS- nel periodo dal -OMISSIS- è stato legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della -OMISSIS- S.p.A., società titolare di uno stabilimento chimico sito in -OMISSIS-, località -OMISSIS-, attivo sino all’anno 2018 e oggetto di procedimenti amministrativi e giudiziari in materia ambientale.
2. In particolare, per quanto qui di stretto interesse, è avvenuto che, con nota del -OMISSIS-, la società -OMISSIS- ha comunicato alla -OMISSIS-, alla Provincia di -OMISSIS- e al Comune di -OMISSIS- di avere eseguito alcune verifiche ambientali sulle acque di falda su pozzi e piezometri presenti nello stabilimento.
Con la stessa nota, -OMISSIS- ha rappresentato che i campionamenti hanno evidenziato sia alcuni superamenti dei limiti di legge per alcuni parametri normati, sia concentrazioni rilevanti di composti fluorurati (principalmente PFAS -sostanze perfluoroalchiliche e derivati BTF - benzotrifluoruri), derivanti da lavorazioni condotte presso lo stabilimento.
Sempre con la stessa nota, inviata anche ai sensi dell’art. 245 ( “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione” ) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la società -OMISSIS- si è dichiarata soggetto non responsabile della contaminazione e ha comunicato di avere attivato un primo sistema di barrieramento idraulico, costituito dai pozzi presenti a valle idrogeologico, a confine di proprietà, ed un sistema di trattamento delle acque, costituito da filtri a carboni attivi e da resine a scambio ionico.
L’azienda ha poi avviato le procedure previste dall'art. 242 ( “Procedure operative ed amministrative” ) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ha presentato il piano di caratterizzazione.
3. La Provincia di -OMISSIS- ha quindi dato impulso all’attività procedimentale per individuare i responsabili della contaminazione, nel corso della quale si è avvalsa dell’operato di A.R.P.A.V. e del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di -OMISSIS-, e, con provvedimento -OMISSIS-, ha attribuito la responsabilità della contaminazione a una pluralità di soggetti, tra cui la società -OMISSIS- S.p.A. e il ricorrente -OMISSIS-.
Con ricorso iscritto al R.G. n. -OMISSIS- del T.A.R. Veneto il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento provinciale da ultimo menzionato.
4. Nel frattempo il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza -OMISSIS-, ha dichiarato il fallimento della società -OMISSIS-, con successivo provvedimento di data -OMISSIS- ha autorizzato la curatela a non apprendere all’attivo fallimentare il compendio immobiliare di cui si compone lo stabilimento di -OMISSIS- e ne ha ordinato, ai sensi dell’art. 104 -ter , comma 8, della L. F. la derelizione, con conseguente ritorno dei beni nella disponibilità della società -OMISSIS-, compresi gli impianti e le attrezzature funzionali al mantenimento del presidio di sicurezza.
5. In data -OMISSIS- la società -OMISSIS- ha stipulato con la società -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-” ) un contratto preliminare di compravendita del sito di -OMISSIS-, che prevedeva a favore del promissario acquirente l’immissione anticipata nella detenzione dei beni.
Le parti hanno stipulato il contratto definitivo in data -OMISSIS-.
Va precisato che -OMISSIS- Italia dal marzo 2016 deteneva una partecipazione nel capitale sociale di -OMISSIS- S.p.A., che essa ha partecipato sia al procedimento teso all’individuazione del responsabile della contaminazione, dichiarandosi soggetto non responsabile, sia alla conferenza di servizi istruttoria indetta dal Comune di -OMISSIS- e svoltasi il -OMISSIS- avente a oggetto la messa in sicurezza del sito.
-OMISSIS- Italia, con atto del 26 aprile 2019, ha comunicato alle Amministrazioni competenti che avrebbe provveduto in modo spontaneo a implementare e alleggerire la barriera idraulica del settore nord-est del sito e che si riservava di eventualmente integrare il progetto di messa in sicurezza operativa (m.i.s.o.), che -OMISSIS- aveva già predisposto e sottoposto alle Amministrazioni, le quali ancora non lo avevano approvato.
6. In tale contesto la Provincia di -OMISSIS-, con provvedimento -OMISSIS-, ha intimato alle società -OMISSIS- e -OMISSIS- di presentare il progetto operativo degli interventi ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 entro il -OMISSIS-, ha chiesto ad A.R.P.A.V. di fornire dati analitici utili a verificare l’efficacia degli interventi di potenziamento della barriera idraulica e ha chiesto al Comune di -OMISSIS- di indire una conferenza di servizi per esaminare il progetto e i dati richiesti ad A.R.P.A.V..
La Provincia, con successivo atto -OMISSIS-, in accoglimento di un’istanza di -OMISSIS-, ha disposto che, in occasione dell’indicenda conferenza di servizi, venisse fissata per la presentazione del progetto operativo una nuova data, in sostituzione di quella originaria del -OMISSIS-.
Nell’ambito della conferenza di servizi, svoltasi il -OMISSIS-, è stata fissata la data del -OMISSIS- per la presentazione sia dell’aggiornamento dell'analisi di rischio per i suoli, sia del progetto di bonifica delle acque di falda.
La Provincia, con atto -OMISSIS-, ne ha dato comunicazione a -OMISSIS-.
Sia il provvedimento provinciale -OMISSIS-, sia quello -OMISSIS- sono stati comunicati per conoscenza ( “p.c.” ) anche ai soggetti individuati come responsabili della contaminazione (tra cui -OMISSIS-) e agli Enti coinvolti.
7. Con ricorso notificato il 16 dicembre 2019 e depositato il -OMISSIS-, -OMISSIS- ha impugnato il verbale della conferenza di servizi del -OMISSIS-.
Il ricorrente ha precisato di avere impugnato il verbale della conferenza di servizi nella parte in cui prevede che “Decorsi inutilmente i termini sopra indicati gli stessi saranno fissati in 15 giorni per tutti i restanti soggetti indicati nel provvedimento di individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento emesso dalla Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-” .
Il ricorso si affida ai seguenti motivi: “1. – Violazione di legge. Violazione per falsa applicazione degli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006. Difetto di legittimazione passiva del dott. -OMISSIS- alla redazione del progetto di bonifica. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta. Difetto di motivazione. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2462 c.c..” e “ 2. – Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta. Difetto di motivazione”.
In estrema sintesi, il ricorrente: deduce vizio di illegittimità derivata dagli atti già impugnati con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-;sostiene che la responsabilità ambientale di una società non è in alcun modo cumulabile con quella personale delle persone fisiche che hanno rivestito ruoli di amministrazione negli enti societari che hanno gestito il sito in ipotesi contaminato;censura come irragionevole, l’imposizione rivolta ai soggetti persone fisiche asseritamente responsabili dell’inquinamento di redigere un progetto di bonifica in soli quindici giorni.
8.0. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di -OMISSIS-;il Comune di -OMISSIS-;la -OMISSIS-;l’Azienda U.L.S.S. n. -OMISSIS-;-OMISSIS-, -OMISSIS-;-OMISSIS-.
8.1. La Provincia ha documentato che in data -OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato il progetto di m.i.s.o. e l’analisi del rischio sanitario ambientale, nel rispetto del termine assegnato;che il Comune di -OMISSIS-, con determinazione -OMISSIS- ha approvato il progetto di m.i.s.o.;che -OMISSIS-, con la sopravvenuta collaborazione di Eni Rewind, sta attuando le operazioni di bonifica.
La Provincia ha quindi domandato che il ricorso venga definito con la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, atteso che -OMISSIS- ha ottemperato a quanto prescritto dai provvedimenti impugnati, a tal fine richiamando le sentenze del T.A.R. Veneto nn. -OMISSIS-, pronunciate a decisione di ricorsi proposti avverso lo stesso provvedimento qui gravato da parte di soggetti che, come -OMISSIS-, ne erano destinatari.
La Provincia ha anche eccepito l’inammissibilità originaria del ricorso, precisando di avere trasmesso solo per conoscenza al ricorrente il verbale qui impugnato e precisando che comunque tale atto non spiegherebbero alcun effetto nella sua sfera giuridica.
La Provincia ha anche domandato il rigetto del ricorso nel merito.
8.2. Il Comune di -OMISSIS- ha pure motivatamente eccepito l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità del ricorso e ne ha eccepito l’infondatezza nel merito.
8.3. La Regione ha pure eccepito l’infondatezza nel merito del ricorso e anch’essa ha domandato che venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
8.4. L’Azienda U.L.S.S. n. -OMISSIS- si è limitata a depositare l’atto formale di costituzione in giudizio con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
8.5. Passando alle difese del Consorzio -OMISSIS-., va premesso che esso si compone di società pubbliche interamente partecipate dagli enti locali e affidatarie del servizio idrico integrato nei rispettivi ambiti territoriali di competenza a valle idrogeologica dello stabilimento -OMISSIS-, e che ha come compito principale l’attività di gestione del collettore terminale di trasferimento delle acque reflue degli impianti di depurazione collegati, dal punto di immissione degli scarichi dei singoli consorziati, fino allo scarico finale nel corpo idrico ricettore.
Anche -OMISSIS-. e le sue consorziate hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e comunque ne hanno chiesto il rigetto nel merito.
8.6. -OMISSIS- si è costituita in giudizio, concludendo per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
9. In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato fissata al 28 maggio 2024, le parti si sono scambiate memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
In particolare la parte ricorrente, preso atto dell’orientamento assunto da questo T.A.R. Veneto con le già menzionate sentenze nn. -OMISSIS-, ha chiesto che anche il gravame da essa proposto venga definito con la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
10. All’udienza di smaltimento del 28 maggio 2024, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, come da separato verbale.
11. Il Tribunale, richiamate le proprie recenti sentenze nn. -OMISSIS-, ritiene di potere definire anche il presente giudizio facendo applicazione del principio della “ragione più liquida” in applicazione del quale, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione, anche se, dal punto di vista sistematico, dovrebbero essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che questo, peraltro, comporti nemmeno implicitamente la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengano pretermesse (cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 6 maggio 2021, n.409).
12. Nel caso di specie, il ricorso può essere definito con la declaratoria di improcedibilità.
Osserva al riguardo il Collegio che il tempestivo adempimento da parte di -OMISSIS- dell’ordine della Provincia di presentare, entro il -OMISSIS-, l’aggiornamento dell'analisi di rischio per i suoli e il progetto di bonifica delle acque di falda ha reso inefficace l’intimazione contenuta nell’impugnato verbale della conferenza di servizi del -OMISSIS-, del quale la parte ricorrente contesta la legittimità (“ Decorsi inutilmente i termini sopra indicati gli stessi saranno fissati in 15 giorni per tutti i restanti soggetti indicati nel provvedimento di individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento emesso dalla Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-” ).
In tale situazione, la parte ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm..
14. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla definizione in rito del ricorso e alla luce della peculiarità della fattispecie.