TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-31, n. 202401250
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Testo completo
Pubblicato il 31/05/2024
N. 01250/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Valentino Peterle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Londei in Venezia, Cannaregio 23;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Toscan e dall'avvocato Tommaso Decembrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Amministrazione Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Balzani in -OMISSIS-, Contra' Gazzolle, 1 - Prov. -OMISSIS-;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- in Fallimento, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale della conferenza di servizi, svoltasi in data -OMISSIS-, presso la sede dell’ARPAV di -OMISSIS- in via -OMISSIS-, avente ad oggetto: “-OMISSIS-, verbale della Conferenza di Servizi del -OMISSIS-” nella parte in cui è previsto che “decorsi inutilmente i termini sopra indicati” per la redazione del progetto di bonifica ex art. 242 D. Lgs. 152/2006 in relazione al sito produttivo della -OMISSIS- in località -OMISSIS- “gli stessi saranno fissati in 15 giorni per tutti i restanti soggetti indicati nel provvedimento di individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento emesso dalla Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-” ;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di Ulss -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di Amministrazione Provinciale di -OMISSIS- e di -OMISSIS-);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 maggio 2024 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS- nel periodo dal -OMISSIS- è stato legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della -OMISSIS- S.p.A., società titolare di uno stabilimento chimico sito in -OMISSIS-, località -OMISSIS-, attivo sino all’anno 2018 e oggetto di procedimenti amministrativi e giudiziari in materia ambientale.
2. In particolare, per quanto qui di stretto interesse, è avvenuto che, con nota del -OMISSIS-, la società -OMISSIS- ha comunicato alla -OMISSIS-, alla Provincia di -OMISSIS- e al Comune di -OMISSIS- di avere eseguito alcune verifiche ambientali sulle acque di falda su pozzi e piezometri presenti nello stabilimento.
Con la stessa nota, -OMISSIS- ha rappresentato che i campionamenti hanno evidenziato sia alcuni superamenti dei limiti di legge per alcuni parametri normati, sia concentrazioni rilevanti di composti fluorurati (principalmente PFAS -sostanze perfluoroalchiliche e derivati BTF - benzotrifluoruri), derivanti da lavorazioni condotte presso lo stabilimento.
Sempre con la stessa nota, inviata anche ai sensi dell’art. 245 ( “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione” ) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la società -OMISSIS- si è dichiarata soggetto non responsabile della contaminazione e ha comunicato di avere attivato un primo sistema di barrieramento idraulico, costituito dai pozzi presenti a valle idrogeologico, a confine di proprietà, ed un sistema di trattamento delle acque, costituito da filtri a carboni attivi e da resine a scambio ionico.
L’azienda ha poi avviato le procedure previste dall'art. 242 ( “Procedure operative ed amministrative” ) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ha