TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-08-04, n. 201408545
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Testo completo
N. 08545/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12027/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12027 del 1995, proposto da:
M V, B D, C A, G C, I A, I A, I M, M G, N A, O M, S R, T G, tutti rappresentati e difesi dall'avv. M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Poma, 4;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- inquadramento corrispondente alle funzioni svolte - adeguamento trattamento economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza della Sezione I ter n. 1616/1996 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legge n. 5 del 1992, convertito nella nelle 216 del 1992 nella parte in cui attribuisce ai Sovrintendenti della Polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli Ispettori senza parificarne le funzioni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1998 che ha dichiarato infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso i ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Interno ed appartenenti ai ruoli degli Ispettori della Polizia di Stato, collocati in posizioni diverse in funzione della diversa anzianità da ciascuno maturata, hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del loro diritto, ex art. 36 della Costituzione, a conseguire un inquadramento economico corrispondente alle funzioni svolte nonché alla posizione gerarchica a loro riconosciuta nell’ordinamento della Polizia di Stato ed in via subordinata per la dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 216 del 1991 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, con conseguente condanna del Ministero dell’Interno a corrispondere a ciascuno di loro le differenze retributive connesse al preteso inquadramento.
Espongono che, a seguito di modifiche apportate alla normativa in materia di inquadramenti nel ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato in particolare dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991 e successivamente all’entrata in vigore della legge n. 216 del 1992, sono stati inquadrati in posizioni funzionali per le quali percepiscono un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Premettono che, per quanto concerne l’evoluzione del quadro normativo in applicazione della delega contenuta nell’art. 36 della legge n. 121 del 1981, il Governo, in sede di riassetto del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ha provveduto all’istituzione del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato articolato nelle qualifiche di vice ispettore, ispettore, ispettore principale ed ispettore capo, da reclutare mediante espletamento di concorso pubblico.
Successivamente al regime degli inquadramenti disposti nella fase transitoria normativamente prevista, la legge 121 del 1981, sopra citata, ha assoggettato il reclutamento degli Ispettori allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica richiedendo all’uopo il possesso del titolo di studio di scuola media superiore con attribuzione della classe