TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-02-08, n. 201801517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-02-08, n. 201801517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801517
Data del deposito : 8 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2018

N. 01517/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09657/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9657 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CO.LA.RI - Consorzio Laziale Rifiuti, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A C, P C, con domicilio eletto presso lo studio studio dell’avv. A C in Roma, via Principessa Clotilde, n.2;



contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. S R, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n.27;



per l'annullamento:

- del provvedimento della Regione Lazio, Dipartimento territorio, Direzione regionale energia e rifiuti, area rifiuti, n. 202154/D2/2W/01 del 13 ottobre 2009, e

per la condanna della Regione al risarcimento del danno ( RICORSO );

- della determinazione della Regione Lazio, Dipartimento programmazione economica e sociale, Direzione regionale attività produttive e rifiuti, n. 201942/DB/04/00 del 15 novembre 2011 ( PRIMI MOTIVI AGGIUNTI );

- della determinazione della Regione Lazio, Direzione governo del ciclo dei rifiuti, Area VIA, n. G01523 del 14 febbraio 2017 ( SECONDI MOTIVI AGGIUNTI ).


Visto il ricorso;

Visti gli atti di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2017 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

I. CO.LA.RI - Consorzio Laziale Rifiuti ha impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio il provvedimento della Regione Lazio del 13 ottobre 2009 meglio indicato in epigrafe, che ha fatto seguito all’istanza del Consorzio di ottenere V.I.A. e A.I.A. relativamente a una discarica per rifiuti urbani e assimilabili (non recuperabili e non trattabili in impianti TMB) da realizzarsi nel Comune di Riano, località Quadro Alto.

Il ricorrente ha stigmatizzato l’insanabile antinomia del provvedimento, che, pur integrando un provvedimento definitivo di rigetto, tanto da invitare il Consorzio al ritiro della documentazione progettuale, è stato adottato ai sensi dell’art. 10- bis della l. 241/90, con l’effetto di sopprimere la funzione tipica della comunicazione preventiva e fondere in un unico atto due distinti momenti procedimentali.

Il ricorrente ha altresì lamentato la violazione del giusto procedimento, evidenziando che la determinazione è intervenuta dopo soli due giorni dalla presentazione della richiesta, senza l’effettuazione della conferenza di servizi che l’art. 5 del d.lgs. 59/05 obbligatoriamente prevede per la materia.

Il ricorrente ha poi sostenuto l’erroneità del provvedimento ove afferma che la richiesta contrasterebbe con il vigente P.T.P.R., che impedirebbe la realizzazione nell’area di nuove discariche, anche ove queste siano immediatamente legate e prodromiche a un completo recupero ambientale del sito.

Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato che l’area non rientra tra quelle incontaminate, di cui all’art. 21 del Piano, è non è vincolata, di talchè il P.T.P.R. avrebbe efficacia solo programmatica. Inoltre, l’area necessita di interventi di recupero, risultando alterata dalla precedente attività estrattiva, tanto da essere stata individuata dal Piano come zona a rischio paesaggistico, per il quale il Piano individua, preferenzialmente, il recupero mediante discarica, seguita a fine coltivazione da opere di ripristino ambientale: la questione involverebbe, pertanto, non la procedibilità, bensì il merito dell’istanza, e avrebbe dovuto essere oggetto di istruttoria e di motivata decisione finale.

Il provvedimento sarebbe pertanto affetto da falsa applicazione del Piano e da eccesso di potere per erroneità del presupposto.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevata a carico dell’atto gravato, parte ricorrente ha domandato l’annullamento dello stesso e la condanna della Regione Lazio al risarcimento del danno da ritardo, per violazione colposa della scansione temporale di cui al d.lgs. 59/05, stimato nella somma pari a € 50.000, in relazione al mancato utilizzo dell’area per il periodo corrispondente all’illegittimo arresto procedimentale, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Si è costituita in resistenza senza formulare specifiche difese la Regione Lazio.

II. Con il primo atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota regionale del 15 novembre 2011, che all’esito di una formale diffida a provvedere intimata dal Consorzio, ha rappresentato che l’istanza presentata dal medesimo era già stata negativamente valutata con il provvedimento sopra descritto del 13 ottobre 2009.

Il ricorrente, sostenuto che l’atto 13 ottobre 2009 non può essere considerato un provvedimento di rigetto, trattandosi, conformemente al suo oggetto, di una comunicazione ex art. 10- bis della l. 241/90, ha dedotto avverso la predetta nota le censure di violazione dell’assetto delle competenze, falsità dei presupposti, violazione del d.lgs. 152/2006.

La ricorrente, evidenziato preliminarmente che la competenza a valutare il progetto spetterebbe non al firmatario della nota, Dirigente dell’Area rifiuti, bensì alla Direzione regionale ambiente, ha rimarcato come la Regione Lazio non si sia mai pronunziata sul progetto del Consorzio, che, successivamente alla ricezione del preavviso di rigetto gravato con l’atto introduttivo del giudizio, ha chiesto alla Regione il riavvio del procedimento.

Tant’è che la Regione Lazio, prima con nota del 12 novembre 2009 (non pervenuta), poi con nota del 14 dicembre 2009, ha invitato il Consorzio a presentare le proprie osservazioni sul preavviso di rigetto del 13 ottobre 2009, che il Consorzio ha di fatto presentato il 22 dicembre 2009, senza che il provvedimento finale sia mai stato adottato.

Il ricorrente ha rappresentato inoltre come la predetta conclusione sia confortata anche: dall’inserimento da parte della Regione, in conformità al progetto Colari, della località di Riano Quadro Alto nella “Analisi preliminare di individuazione di aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nella Provincia di Roma” del giugno 2011; dalla trasmissione del progetto, successivamente alla dichiarazione dell’emergenza rifiuti di cui al D.P.C.M. 22 luglio 2011, al Commissario straordinario chiamato a reperire una nuova discarica sostitutiva di quella di Malagrotta; dagli atti commissariali 20 e 24 ottobre 2011 che hanno accertato l’idoneità del sito.

La ricorrente, sostenuto che la nota impugnata, oltre che adottata in difetto di competenza, contraddirebbe gli atti del procedimento e altri atti della stessa Regione, ne ha domandato l’annullamento, ribadendo la domanda risarcitoria già avanzata in ricorso e riservandosi di quantificare gli ingenti danni subiti dal Consorzio in corso di giudizio.

III. Con il secondo atto di motivi aggiunti il Consorzio ha impugnato la determinazione regionale del 14 febbraio 2017, che ha stabilito di archiviare l’istanza di procedura integrata V.I.A.-A.I.A, in quanto il sito interessato dal progetto non è ricompreso nel Piano regionale rifiuti adottato con D.C.R. n. 14 del 18 gennaio 2012.

Queste le dedotte censure.

1) Violazione del principio tempus regit actum e inesistenza nella normativa di settore di un meccanismo che consenta di derogarvi.

La pianificazione del 2012 non troverebbe applicazione al progetto per cui è causa, presentato anteriormente alla sua adozione.

2) Erroneità della motivazione e difetto dei presupposti – Illogicità e incongruenza.

Né il Testo unico ambiente (artt. 196 e 199), né il d.lgs. 36/2003 e la l.r. 27/98 (art. 7), che demandano alle regioni e al piano di cui trattasi unicamente l’indicazione dei criteri ove le discariche possono essere collocate, fonderebbero un sistema nel quale i siti di discarica sono previamente indicati in sede di approvazione del piano rifiuti.

Tant’è che il Piano adottato dalla Regione Lazio nel 2012 non pianifica i siti ove localizzare le nuove discariche, limitandosi a riprodurre i criteri tecnici già indicati nell’Allegato al d.lgs. 36/2003, che non introdurrebbero alcun divieto assoluto di localizzazione delle discariche dei rifiuti speciali non pericolosi, lasciando sempre aperta la facoltà di una loro localizzazione, fatta salva l’ipotesi del grave rischio ecologico.

L’illegittimità del provvedimento emergerebbe proprio dal Piano del 2012 che conferma l’esigenza di una nuova discarica per l’ATO di Roma, pena la violazione dei principi comunitari di autosufficienza e prossimità e una sicura procedura di infrazione: il progetto risulterebbe pertanto, ancora a distanza di anni dalla sua presentazione, consustanziale agli interessi pubblici presidiati dal Piano, il quale, ulteriormente, sia ex se , stante la sua portata non prescrittiva, stante la situazione delle tre discariche ivi “fotografate”, tutte ormai chiuse, non avrebbe potuto introdurre un divieto di nuove discariche, che, comunque, non sussisteva al momento della presentazione del progetto.

Inoltre, la materia dell’apertura di discariche, come sempre affermato dalla stessa Regione, non sarebbe contingentata.

3) Erroneità dei presupposti - Contraddittorietà tra i provvedimenti dell’Amministrazione - Illegittimità derivata.

Quanto a suo tempo disposto

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