TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-06-03, n. 202411353

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-06-03, n. 202411353
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411353
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 11353/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16545/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16545 del 2023, proposto da-OMISSIS--OMISSIS- e dall’Associazione “-OMISSIS- -OMISSIS-”, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Gerardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Santa Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cordasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ofanto, 18;



per l'annullamento, previa sospensione, della Delibera del Consiglio comunale -OMISSIS-, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) adottato con D.G.C.-OMISSIS-del -OMISSIS- e successiva D.G.C.-OMISSIS- del -OMISSIS-", nonché di ogni altro atto comunque connesso, antecedente o successivo, in particolare della Delibera della Giunta Comunale-OMISSIS-del -OMISSIS- e della Delibera della Giunta Comunale-OMISSIS- del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Marinella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso notificato in data 07.12.2023 e depositato il 14.12.2023, la parte ricorrente esponeva:

- che-OMISSIS--OMISSIS- risiede nel Comune di Santa Marinella (RM), alla -OMISSIS- ed è persona con -OMISSIS-, essendo -OMISSIS- e quindi con -OMISSIS- ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992;

- che l'associazione “ -OMISSIS- -OMISSIS- ” è iscritta nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (ex art. 7 L. n. 383/2000) ed è legittimata ad agire nei procedimenti civili promossi ai sensi dell'art. 4, co. 3, L. n. 67/2006 in virtù del decreto del Ministero delle pari opportunità di concerto con il Ministero della solidarietà sociale del 02.10.2015;

- di avere depositato, in data -OMISSIS-, un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso il Tribunale di Civitavecchia al fine di sentir accertare e dichiarare che la mancata adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) da parte del Comune di Santa Marinella e la mancata eliminazione, in concreto, di un numero circoscritto di barriere architettoniche e sensoriali costituivano una discriminazione in danno di-OMISSIS--OMISSIS-, quale persona -OMISSIS-, nonché, collettivamente, in danno di tutte le persone con -OMISSIS- -OMISSIS-;

- di avere altresì chiesto al Tribunale di Civitavecchia di ordinare al Comune di Santa Marinella la cessazione di tale comportamento discriminatorio, mediante la pronta adozione del PEBA e la rimozione delle barriere architettoniche meglio indicate in ricorso;

- che, con deliberazione -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, la Giunta regionale del AZ approvava le Linee guida per la deliberazione, redazione e approvazione dei PEBA per i Comuni del AZ (ai sensi della L.R. n. 74/1989 e della L.R. n. 8/2019);

- che, nel corso del giudizio davanti al Tribunale di Civitavecchia (prima dell'emissione dell'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c.), il Comune resistente approvava la delibera di Giunta-OMISSIS-del -OMISSIS- (avente per oggetto: " Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Adozione del Piano ") e la delibera di Giunta-OMISSIS- del -OMISSIS- (avente per oggetto: " Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Presa d'atto dell'integrazione al Piano - Nuova adozione ");

- che, con delibera consiliare -OMISSIS- del -OMISSIS- [avente per oggetto: " Approvazione del Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) adottato con D.G.C.-OMISSIS-del -OMISSIS- e successiva D.G.C.-OMISSIS- del -OMISSIS- "], il Comune approvava definitivamente il PEBA;

- che, ciononostante, il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. in data -OMISSIS- e pubblicata in data -OMISSIS-, condannava il Comune per la condotta discriminatoria attuata in pregiudizio delle persone con -OMISSIS-, a causa della presenza sul territorio di un numero circoscritto e determinato di barriere architettoniche e sensoriali, con ciò ordinando all'ente di adottare entro 12 mesi un Piano di interventi specifico volto alla concreta rimozione delle barriere architettoniche individuate nella parte motiva dell'ordinanza;

- che tale ordinanza veniva impugnata dal Comune di Santa Marinella.

2. Tanto premesso, la parte ricorrente impugnava gli atti suddetti sulla base dei seguenti motivi di ricorso.

2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 21, Legge n. 41 del 1986 nonché del successivo art. 24 comma 9 Legge 104/1992 - Violazione e falsa applicazione delle Linee guida per la deliberazione, redazione e approvazione dei PEBA per i Comuni del AZ (Legge regionale 4 dicembre 1989 n. 74 e s.m.i.; Legge regionale 20 maggio 2019 n. 8 e s.m.i.) approvate dalla Giunta regionale del AZ con Deliberazione del -OMISSIS- -OMISSIS- e pubblicate in data -OMISSIS- nel Bollettino Ufficiale della Regione AZ -OMISSIS-- Illogicità, carenza di motivazione ed intrinseca contraddittorietà tra la Relazione del PEBA del Comune di Santa Marinella e le Tavole nn. 1, 2, 3 e 4 ad esso allegate - Eccesso di potere per carenza presupposti, travisamento dei fatti; erronea valutazione degli stessi; difetto di presupposto e perplessità della motivazione; irragionevolezza e ingiustizia manifesta ”.

Esponeva la parte ricorrente:

- che, nella "Relazione" di cui all'art. 2 del PEBA, venivano citate come punto di riferimento le suddette Linee Guida approvate dalla Giunta regionale del AZ;

- che, all’art. 2.2 del PEBA, veniva definita la suddivisione macroscopica degli interventi da compiere nella redazione di un PEBA attraverso l'elencazione di n. 5 fasi, considerate come "linee preliminari d'intervento";

- che, in particolare, nella fase 1, si parlava di " raccogliere notizie generali sugli spazi urbani (edifici pubblici, strade, marciapiedi etc.) ";

- che, nella fase 2, era previsto: " rilievo visivo delle strutture con conseguente monitoraggio dei fabbricati e dei percorsi stradali (...)

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