TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-12-19, n. 202203510

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-12-19, n. 202203510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202203510
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 03510/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00473/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2022, proposto da
Toro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A R e P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giffoni Valle Piana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società di Maio Geom. Francesco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) del provvedimento di archiviazione/rigetto dell’istanza di permesso di costruire in deroga e convenzionato, depositata dalla ricorrente in data 6.8.2019 prot. n. 9455, contenuto nella missiva prot. n. 1925/2022 del 17.2.2022, a firma del responsabile comunale dell’Area tecnica del comune di Giffoni Valle Piana;

b) del preavviso di diniego/archiviazione del permesso di costruire suindicato, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90 e smi, prot. n. 1025/2022 del 28.1.2022, reso dal responsabile dell’area tecnica del comune di Giffoni Valle Piana;

c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giffoni Valle Piana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa L Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato in data 15 marzo 2022 e depositato in data 18 marzo 2022, sono stati impugnati il provvedimento di archiviazione/rigetto dell’istanza di permesso di costruire in deroga e convenzionato depositata dalla ricorrente in data 6 agosto 2019 prot. n. 9455 e il preavviso di diniego/archiviazione del permesso di costruire suindicato, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90 e smi, prot. n. 1025/2022 del 28 gennaio 2022.

La ricorrente deduce in fatto quanto segue:

- di aver inoltrato, in data 6 agosto 2019, in qualità di promittente acquirente di cinque quote di proprietà immobiliare (oltre la propria), istanza tesa al rilascio (pratica edilizia prot. n. 9455) del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 5 LRC n. 19/2009 e s.m.i. e degli artt. 10,14 e 28 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., per un intervento di “ Progetto di ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione a parità di volume del fabbricato sito in piazza Umberto I del comune di Giffoni Valle Piana ”;

- che il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana, con delibera n. 55 del 10 ottobre 2019, ha attribuito al progetto valenza di interesse pubblico e di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, prevedendo una riqualificazione dell’area, attraverso la demolizione di un fabbricato fatiscente, completamente fuori contesto rispetto all’ambiente circostante, nonché l’ampliamento della viabilità pubblica, con la cessione gratuita di parte dell’area di sedime ad uso pedonale sul fronte piazza Umberto I e, lateralmente, sulla strada di collegamento via A. Di Muro, oltre alla realizzazione gratuita delle opere di urbanizzazione extra oneri;

- che la pratica edilizia ha concluso la fase istruttoria con il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica Comunale verb. n. 1 del 1° ottobre 2019 e quindi con il parere favorevole condizionato prot. n. 12923 del 5 novembre 2019 reso dal responsabile dell’area tecnica comunale;

- che con delibera di G.M. n. 202 del 15 novembre 2019 l’ente locale ha approvato lo schema di convenzione, da sottoscrivere all’atto del rilascio del permesso in deroga, che prevede un obbligo extra onere a carico della richiedente in favore della collettività, consistente nella realizzazione di una serie di migliorie, oltre alla demolizione e ristrutturazione di un immobile fatiscente, con il recupero di un’area degradata in pieno centro cittadino;

- di aver ottenuto la stipula, inizialmente, di quattro contratti definitivi su cinque;

- che però, con atto prot. n. 1025/2022 del 28 gennaio 2022, il Comune ha comunicato preavviso di diniego/archiviazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;

- di aver inoltrato, nel termine di legge, le proprie osservazioni, corredate da tre contratti definitivi su cinque e dalla documentazione tecnica a sostegno, chiedendo in via preliminare di rilascio del permesso di costruire (facendo presente che in forza dei contratti preliminari di permuta agli atti della pratica edilizia, risultava la volontà dei proprietari di consentire alla società esponente di richiedere ed ottenere il titolo edilizio in discussione, risultando, quindi, la sua piena legittimazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del DPR n. 380/01), e in subordine la concessione di un termine congruo ma breve entro cui potere stipulare gli altri due rogiti notarili mancanti;

- di aver stipulato il quarto rogito in data 11 febbraio 2022 e fissato la data per la stipula del rogito notarile con l’ultimo dei cinque proprietari interessati al progetto al 28 marzo 2022;

- che nelle more è intervenuto il provvedimento di archiviazione/rigetto dell’istanza di permesso di costruire, contenuto nella missiva prot. n. 1925/2022 del 17 febbraio 2022, a firma del responsabile comunale dell’Area tecnica.

A fondamento del ricorso vengono articolati i seguenti motivi:

I) Violazione del giusto e corretto procedimento amministrativo, della legge n. 241/90 e s.m.i., nonché delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 10, 14, 20 e 28 bis. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità. Carenza di motivazione e ingiustizia manifesta. Difetto di adeguata istruttoria. Mancanza dei presupposti. Violazione dei principi generali del buon andamento dell’attività amministrativa, della buona fede, dell’efficienza e dell’economicità:

Si evidenzia innanzitutto che il Comune avrebbe dovuto, a tutela dei concreti interessi della collettività, stante l’efficacia del deliberato consiliare, accordare quantomeno la richiesta subordinata avanzata nelle osservazioni dalla richiedente onde consentirle di perfezionare l’acquisizione della proprietà di tutti i cespiti immobiliari interessati dal progetto;

II) Violazione dell’art. 11 del DPR n. 380 del 2001. Violazione dell’art. 10 bis della L. n.241/90 e s.m.i.. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Erroneità sui presupposti. Manifesta illogicità:

Si eccepisce che l’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001, nel disporre che “ Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ”, obbliga l’interessato a dimostrare di trovarsi con il bene oggetto della domanda del titolo edilizio in una relazione qualificata, che non deve necessariamente essere connessa a un diritto reale, ma può derivare anche da un rapporto giuridico obbligatorio;
si evidenzia altresì che, al momento della stipula anche dell’ultimo contratto di permuta definitiva, sottoposto alla condizione del rilascio del titolo edilizio, è venuta meno la ragione sostanziale del provvedimento negativo impugnato.

Si è costituito in giudizio il Comune resistente eccependo che:

- la proprietà delle aree interessate rappresenta un indefettibile presupposto ai fini del rilascio di un p.d.c. convenzionato per la realizzazione dell’intervento di demo-ricostruzione;

- il ricorso è inammissibile per omessa impugnativa di atti presupposti ormai definitivamente consolidatisi (la delibera di C.C. n. 55 del 10 gennaio 2019, il provvedimento del 5 novembre 2019, la delibera di G.C. n. 202 del 15 novembre 2019);

- con la memoria del 7 febbraio 2022 si è dato atto di una evidente situazione di stallo delle trattative in corso con i proprietari delle unità immobiliari interessate dall’intervento, per cui una eventuale ulteriore dilazione del termine di conclusione del procedimento avrebbe configurato una violazione dei principi generali che regolano l’azione amministrativa;

- ogni riferimento alla idoneità, o meno, di un contratto preliminare appare ultronea in quanto è la fattispecie concreta che impone la proprietà esclusiva delle aree oggetto di intervento e comunque mancano nel caso de quo sia il consenso del proprietario sia l’avvenuta immissione del richiedente nel possesso e nel godimento dell’immobile oggetto di intervento;

- il contratto preliminare di permuta del 21 novembre 2016 è sospensivamente condizionato e, comunque, definitivamente inefficace poiché le parti avevano convenuto un termine di 150 giorni per l’avveramento della prima delle condizioni sospensive (il deposito dell’istanza di p.d.c.) mentre tale istanza è stata depositata solo in data 6 agosto 2019, ovvero dopo circa tre anni;

- solo in data 28 marzo 2022, dopo il diniego, è stato sottoscritto il “ contratto traslativo definitivo della proprietà delle ultime 2 unità immobiliari ” che però vede i propri “ effetti sospensivamente condizionati, ex art. 1353 c.c. ” e quindi non può rappresentare un titolo legittimante ex art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 (peraltro le parti hanno dedotto quale condizione sospensiva del contratto un evento ormai superato ovvero un procedimento già definito negativamente, per cui la condizione assunta quale presupposto di efficacia del contratto è di impossibile verificazione e dunque il contratto è nullo ex art. 1354, comma 2 c.c.).

Con ordinanza n. 885/2022, pubblicata in data 8 aprile 2022, questo Collegio ha ordinato “ all’Amministrazione la rivalutazione del provvedimento di archiviazione/rigetto dell’istanza di permesso di costruire in deroga e convenzionato, a partire dal diniego del richiesto termine per presentare i titoli di proprietà di tutte le unità immobiliari in questione ”.

Con istanza depositata in data 28 settembre 2022 la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione della suddetta misura cautelare.

Con memoria depositata in data 13 ottobre 2022 il Comune resistente ha eccepito l’improcedibilità di tale istanza rappresentando di aver inviato in data 5 ottobre 2022 una comunicazione nella quale assegnava alla ricorrente il termine di 30 giorni per fornire integrazioni documentali e chiarimenti ai fini della definizione del procedimento di rivalutazione.

All’udienza del 19 ottobre 2022 le parti congiuntamente hanno richiesto al Collegio di valutare l’improcedibilità dell’istanza.

Con ordinanza n. 2770/2022, il Collegio ha dichiarato l’istanza improcedibile, attesa la sopravvenienza della nota del Comune di Giffoni Valle Piana n. 11228 del 5 ottobre 2022 e la perdurante pendenza della procedura di esecuzione della misura cautelare.

In data 12 dicembre 2022 la ricorrente ha depositato la nota prot. n.13387 del 29 novembre 2022, a firma del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Giffoni Valle Piana, di sospensione dell’esame della pratica edilizia, in attesa di nuove integrazioni istruttorie.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 le parti congiuntamente hanno chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il gravame è improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.

Com’è noto, l’art. 34, comma 5, c.p.a. statuisce che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
mentre il successivo art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia o meno il carattere della pienezza e della esaustività.

In particolare, il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato, mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051;
Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869;
TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).

Traslando tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa la ricorrenza dei presupposti per addivenire ad una declaratoria di improcedibilità, nei termini giurisprudenziali su esposti.

Rilevano a tal fine il deposito da parte della ricorrente di documenti atti a dimostrare la pendenza all’attualità del procedimento inerente il progetto di ristrutturazione e la richiesta espressamente formulata a verbale dalle parti all’udienza pubblica del 14 dicembre 2022.

Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi