TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-01-19, n. 202100752
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00752/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2020, proposto da
Veos S.p.A. e Tecnoparco Valbasento S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati M B, B E T, S V ed E Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
contro
ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
T – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Maria Teresa Pirozzi, Carlo Edoardo Cazzato e Antonio Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Vittoria Colonna, 40;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Metaenergiaproduzione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Anna Rita De Crescenzo, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Powerflor s.r.l., non costituita in giudizio.
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
- in via principale, della comunicazione di T S.p.A. datata 13 novembre 2019, avente ad oggetto “Mercato della Capacità – Esiti verifica documentazione prodotta ai sensi dell’art. 8 della Disciplina approvata con D.M. 28 giugno 2019 (‘Disciplina’) – Anno di consegna 2023_VEOS”, nonché della successiva comunicazione datata 26 novembre 2019, avente il medesimo oggetto, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ancorché allo stato non conosciuto, compresi, in via derivata, gli esiti dell’asta con periodo di consegna 2023, limitatamente alla parte in cui Veos S.p.A. non è inclusa nell’elenco della capacità assegnata;
- in via subordinata, della “Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica – Fase di prima attuazione”, approvata con D.M. 28 giugno 2019, limitatamente all’art. 2, comma 1, lettera hhh ).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di T – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni - e di Metaenergiaproduzione S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto, la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il cd. Mercato della Capacità ( Capacity Market ) è un meccanismo funzionale all’approvvigionamento di capacità produttiva esistente e di nuova realizzazione mediante la stipula di contratti a lungo termine tra T - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni e taluni operatori selezionati attraverso procedure concorsuali.
Tale sistema è stato introdotto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019 («Approvazione della disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica (Capacity Market)»), in conformità a quanto stabilito con la delibera ARG/elt 98/11 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), recante criteri e condizioni per la disciplina del servizio di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, il quale, a sua volta, ha dettato disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica, stabilendo, all’art. 1, che il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica «deve assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva».
L’introduzione del C apacity Market muove dalla considerazione per cui il mercato elettrico di per sé non è in grado di assicurare gli obiettivi di adeguatezza della capacità produttiva posti dal d.lgs. n. 379 del 2003, in ragione dei difetti informativi del mercato stesso e dei crescenti rischi di inadeguatezza e di interruzione dell’erogazione del servizio elettrico in vaste aree del Paese. Esso è quindi diretto a garantire un’offerta adeguata della capacità produttiva in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica, nel più ampio quadro delle misure regolamentari finalizzate a rendere i mercati dell’energia elettrica più efficienti, aperti alla partecipazione di tutte le risorse, con particolare attenzione all’integrazione della generazione da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda.
Nell’ambito di tale sistema, T, quale operatore responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica in Italia, ha principalmente il compito di determinare il quantitativo di capacità necessaria per garantire un idoneo livello di adeguatezza, ovverosia la copertura del fabbisogno di energia elettrica e un adeguato margine di riserva, per ciascuna area del Paese, nonché di svolgere aste competitive attraverso cui allocare detto quantitativo di capacità a un prezzo marginale, che riflette l’effettivo valore della capacità in quell’area.
All’esito di queste aste elettroniche, si determina il totale della capacità assegnata e il conseguente ammontare del corrispettivo fisso (c.d. premio) spettante agli operatori che risultano aggiudicatari, i quali assumono per l’intero periodo