TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 2015-02-13, n. 201500095
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N. 00095/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01230/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P C, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V, in Bari, Via Quintino Sella, 36;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. R D, con domicilio eletto presso R D, in Bari, Via Abate Gimma, 231;
nei confronti di
Azienda Agricola Piano Vergato di Di Lella Maria Giovanna &C. S.n.c., Istituto Caterina Petraroli Specchia, Società Agricola Tenute Musardo S.S.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013 del 10.6.2013, n. 208 (BUR n. 81 del 13.6.2013);
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il dott. A G A;
Uditi per le parti i difensori avv.ti G V e R D;
Ritenuto, in rito, di lasciare allo stato impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di interesse ed improcedibilità per omessa impugnativa, tanto del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto, nel merito e ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti non appaiono assistiti da sufficiente fumus boni iuris ;
Considerato, in particolare, che in base all’art. 7 del bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, anno 2013, risulta preclusa la corresponsione di provvidenze economiche sugli stessi terreni già oggetto di analoghi finanziamenti;
Considerato che tale preclusione appare operare a prescindere dalla specifica configurazione catastale degli stessi;
Considerato che i rappresentati vizi della procedura di cui si tratta sembrano trovare giustificazione nella peculiare specificità del procedimento in esame e nelle ragioni di urgenza che ne hanno accompagnato le ultime articolate fasi;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistano gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;