TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-06-25, n. 201901133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-06-25, n. 201901133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201901133
Data del deposito : 25 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2019

N. 01133/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01977/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle società Engel Italia s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Associazione Engel For Life in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Freedom s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , tutte rappresentate e difese dagli avvocati L L ed I R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L in Salerno, corso Garibaldi 103;

contro

Agriturismo La Diga, E Accoglienza, Integra &
Development Società Cooperativa Sociale Onlus, Elios di Elea/Velia - Società Cooperativa Sociale A R.L., non costituiti in giudizio;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica;
l’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per l’effetto domiciliati in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

a – del decreto della Prefettura di Salerno prot. n. 139484 del 13.11.2018, con il quale si è disposta l'aggiudicazione della gara aperta per la conclusione di accordo quadro per l'affidamento del servizio di accoglienza e dei servizi connessi a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale, nella parte in cui non ha escluso A.T.I. E, primo graduato;

b – della nota prot. n. 140230 del 14.11.2018 di comunicazione del provvedimento sub a);

c – del verbale della Prefettura di Salerno del 26.10.2018 con il quale la Commissione ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla R.T.I. E;

d – del verbale della Prefettura di Salerno del 22.10.2018 con il quale la Commissione ha valutato positivamente le giustificazioni fornite dalla R.T.I. E in merito alla anomalia dell'offerta;

e – ove occorra, del verbale della Prefettura di Salerno del 3.10.2018 con il quale la Commissione ha rilevato che l'offerta presentata da R.T.I. E è risultata anomala;

f – dei verbali della Prefettura di Salerno del 18.07.2018, del 21.06.2018, del 15.06.2018 e del 6.06.2018, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione di ATI E;

g – dell'invito a concludere l'accordo quadro per la prestazione di servizi accoglienza temporanea dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale del 12.12.2018, nella parte in cui ha ricompreso anche ATI. E tra gli operatori beneficiari;

h – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

e per l'accertamento

del diritto delle Società ricorrenti, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 lett. d) n. 1) c.p.a., alla aggiudicazione dell'appalto controverso, come prime graduate, anche previa declaratoria di inefficacia dell'Accordo Quadro nei confronti di ATI E prima graduata;

nonché avverso e per l'annullamento

ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

- dei provvedimenti della Prefettura di Salerno, con i quali si è disposto il diniego parziale di accesso documentale agli atti della procedura (offerta tecnica delle imprese prime graduate e giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia);

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 6) c.p.a., all'ostensione integrale degli atti di gara, ivi compresa la offerta tecnica e le giustifiche rese in sede di verifica di anomalia dall'ATI E prima graduata;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 maggio 2019 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le società ricorrenti impugnano il decreto della Prefettura di Salerno prot. n. 139484 del 13.11.2018, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara aperta per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza e dei servizi connessi a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale, nella parte in cui non ha escluso A.T.I. E, primo graduato nonché i verbali nei quali sono state accettate le giustificazioni da questa presentate in relazione alla propria offerta anomala.

Nella specie, si tratta di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici per l’affidamento dei servizi di accoglienza e dei servizi connessi ai cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale (decorrenza 1.9.2018/31.12.2018).

Il Valore stimato dell’Accordo Quadro è di € 18.111.600,00;
la sua validità è quadrimestrale.

Il criterio di aggiudicazione è quello della offerta economicamente più vantaggiosa.

2. All’esito della gara, la A.T.I E si è collocata al primo posto con punti complessivi 82,63 (punti 57,10 per l’offerta tecnica e punti 25,53 per l’offerta economica).

Le Società ricorrenti, invece, si sono graduate al secondo posto, con 77,52 punti.

Esse impugnano gli atti di gara formulando articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Nel primo motivo di ricorso, esse deducono che la stazione appaltante non avrebbe condotto una effettiva verifica sulla deduzioni della controinteressata, ma si sarebbe attestata su acritica ricezione delle giustificazioni del concorrente indagato.

Con il secondo motivo di ricorso, le parti istanti evidenziano che il bando di gara avrebbe chiaramente prescritto una dotazione minima di personale per ciascuna struttura in base alle relative dimensioni (All. E) per cui risulterebbe predeterminato il personale necessario per ciascuna struttura.

L’aggiudicataria, di contro, nella propria offerta economica, avrebbe indicato un costo annuo del personale in ragione di € 865.430,00, di per sè assolutamente sottostimato e non in linea con i trattamenti salariali minimi e gli stessi Contratti Collettivi Nazionali di Settore.

Tale offerta sarebbe anomala in quanto, secondo i parametri indicati nel bando, la spesa del personale doveva essere stimata in circa € 2.288.776,56 .

Anche i costi di sicurezza indicati per circa 10.000 euro non sarebbero attendibili poiché essi avrebbero dovuto essere pari a circa 47.000 euro.

A sostegno delle proprie deduzioni, parte ricorrente ha depositato un perizia di parte.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce che l’aggiudicataria avrebbe formulato una proposta incompleta poiché non avrebbe espressamente accettato tutte le regole di gara, come prescritto a pena di esclusione dall’art.

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