TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-07-20, n. 201603774
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N. 03774/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03789/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3789 del 2014, proposto da:
CO.NA.TE.CO. – Conzorzio Napoletano Terminal Containers Spa, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Napoli, Via Melisurgo, 4;
contro
Autorità Portuale di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto in Napoli, P.le Pisacane, c/o Autorità Portuale di Napoli;
per la condanna
al risarcimento dei danni derivanti della mancata esecuzione dei lavori di dragaggio in prossimità degli ormeggi n. 50-55 del porto di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 giugno 2014 e depositato il 17 luglio 2014, il CO.NA.TE.CO. – Consorzio Napoletano Terminal Containers s.p.a. agiva per la condanna dell’Autorità Portuale di Napoli al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori di dragaggio presso gli ormeggi n. 50-55, localizzati nel porto di Napoli, presso il molo Bausan, e assegnatigli in concessione demaniale marittima.
2. Più in dettaglio, a supporto della proposta domanda risarcitoria, deduceva che: - l’intimata Autorità Portuale di Napoli, nonostante fosse a tanto obbligata in ragione degli incombenti esecutivi (di manutenzione ordinaria e straordinaria) demandatile dall’art. 6 della l. n. 84/1994, nonché in attuazione dei piani operativi triennali (in appresso, p.o.t.) 2011-2013 e 2013-2015, dalla stessa approvati, non avrebbe tempestivamente programmato né in concreto realizzato gli interventi di escavazione dei fondali in prossimità degli ormeggi e delle banchine;- tale prolungato inadempimento avrebbe procurato gravi disagi all’attività imprenditoriale di gestione di terminal containers esercitata dal CO.NA.TE.CO. in qualità di concessionario;- la mancata rimozione dei sedimenti formatisi sui fondali marini e il corrispondente innalzamento di questi ultimi avrebbero, infatti, limitato la navigabilità portuale e, segnatamente, la ricettività degli ormeggi e delle banchine alle imbarcazioni per trasporto containers aventi pescaggio superiore a m 12,20, esponendolo, così, all’interruzione dei rapporti commerciali con partner avvalentisi di navi con portata superiore.
Quantificava, quindi, il lamentato pregiudizio patrimoniale in complessivi € 37.881.947,00, di cui € 14.115.000,00 a titolo di danno emergente, pari ai costi sostenuti per ovviare agli inconvenienti dovuti al ridotto pescaggio in prossimità degli ormeggi e delle banchine, € 9.529.142,00 a titolo di attuale lucro cessante, pari al maggiore utile che avrebbe conseguito in caso di massima movimentazione annua del proprio terminal containers nel periodo 2010-2013, € 14.237.805,00 a titolo di futuro lucro cessante, pari al maggiore utile che potrebbe percepire in caso di massima movimentazione annua del proprio terminal containers nel periodo 2014-2018.
3. Costituitasi l’intimata Autorità Portuale di Napoli eccepiva l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso, della quale richiedeva, quindi, il rigetto.
4. All’udienza pubblica del 9 marzo 2016, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora al merito del ricorso ed a scrutinare, quindi, l’an dell’invocato danno risarcibile, giova previamente illustrare la vicenda fattuale dedotta in giudizio.
5.1. In forza di atto n. 140 del 16 luglio 2008 (rep. n. 5819), susseguente all’atto di sottomissione n. 1 del 24 marzo 1997 (rep. n. 3148) ed all’accordo sostitutivo di concessione del 12 giugno 2001 (rep. n. 3741), il CO.NA.TE.CO. è concessionario della zona demaniale marittima corrispondente agli ormeggi n. 50-55 del porto di Napoli (molo Bausan) ed estesa per complessivi mq 144.761,54.
5.2. In tale zona, a causa del progressivo interrimento e innalzamento dei fondali marini emergevano, a partire dal 2003 (cfr. nota della Capitaneria di porto di Napoli, prot. n. 1909, del 21 marzo 2003), problematiche di pescaggio e di navigabilità portuale, e, quindi, di riduzione della capacità ricettiva delle banchine rispetto alle navi portacontainers di nuova generazione.
5.3. L’emersione delle problematiche in parola induceva l’Autorità Portuale di Napoli ad autorizzare il CO.NA.TE.CO. – in accoglimento di apposita istanza del 1° giugno 2003 – ad eseguire interventi di dragaggio dei fondali prospicienti gli ormeggi in concessione n. 51-55 (nota del 30 luglio 2004, prot. n. 5915).
5.4. Dopo l’eseguito ripristino del pescaggio prescritto, erano autorizzati ulteriori interventi di rimozione di ostacoli sommersi, impedienti l’attracco delle grandi navi da carico presso il molo Bausan (nota dell’Autorità Portuale di Napoli, prot. n. 6062, del 15 settembre 2005;cfr. nota della Capitaneria di porto di Napoli, prot. n. 7665, del 25 ottobre 2005).
5.5. Con delibera presidenziale n. 428 del 26 giugno 2008, l’Autorità Portuale di Napoli rilevava che “rientra tra i compiti dell’Autorità Portuale assicurare la navigabilità nell’ambito portuale e provvedere al mantenimento ed approfondimento dei fondali, a norma dell’art. 8, comma 3, lett. m, della l. 28 gennaio 1994, n. 84” e che “gli interventi eseguiti dalla CO.NA.TE.CO. s.p.a. per conto dell’Autorità Portuale si sono resi necessari per consentire il miglior utilizzo dei beni in concessione e renderli compatibili a seguito dell’acquisizione di nuovi importanti traffici commerciali”. Conseguentemente, in accoglimento dell’apposita istanza del 20 ottobre 2005, riconosceva al CO.NA.TE.CO. la riduzione del canone concessorio nella misura del 26% (pari a € 216.450,24) per 20 rate annuali, a partire dal 2008 fino all’estinzione del rapporto, fissata al 2017.
5.6. La questione dell’interrimento e innalzamento dei fondali marini nella zona demaniale in concessione alla ricorrente era reiteratamente affrontata dalla Capitaneria di porto di Napoli, la quale impartiva prescrizioni in merito al pescaggio massimo delle navi.
Più in dettaglio, la menzionata Capitaneria di porto di Napoli, con note TE/1909 del 21 marzo 2003, TE/9028 del 16 novembre 2004, TE/5074 del 18 luglio 2005, TE/7665 del 25 ottobre 2005, TE/1581 del 14 marzo 2006, TE/3232 del 16 maggio 2006, TE/1391 del 2 marzo 2007, TE/10511 del 13 novembre 2007, TE/43275 del 27 giugno 2008, TE/38644 del 15 giugno 2012, TE/65216 del 22 ottobre 2012, TE/688031 del 7 novembre 2012, TE/69760 del 12 novembre 2012, accertava, rispettivamente, in m 7,00, m 13,20, m 12,20, m 10,50/14,50, m 12,20, m 12,00, m 12,20/13,50, m 12,00, m 11,20/11,90, m 11,00/11,50, m 12,00/12,20, m 11,20/11,50, m 11,00/11,20 la misura massima di pescaggio in zona di ormeggio.
Ciò, anche sulla scorta dei rilievi batimetrici eseguiti da ditte specializzate all’uopo incaricate dall’Autorità Portuale di Napoli (cfr. note del 14 luglio 2005, prot. n. 5027, del 12 settembre 2005, prot. n. 5980, dell’8 marzo 2006, prot. n. 281, ove la misura massima di pescaggio in zona di ormeggio risultava determinata, rispettivamente, in m 12,50, m 10,50/14,50, m 11,00/14,50).
Le suindicate limitazioni di pescaggio davano, talora, luogo ed episodi di incaglio incipiente o avvenuto (cfr. note della Capitaneria di porto di Napoli TE/43275 del 27 giugno 2008 e TE/688031 del 7 novembre 2012).
5.7. Con nota del 16 maggio 2006, prot. n. 3232, la Capitaneria di porto di Napoli, alla luce dell’avviso espresso dal Corpo Piloti del porto di Napoli, così si pronunciava, altresì, sulla questione dell’ormeggio delle navi portacontainers MSC di ultima generazione, aventi capacità pari a 9.200 TEUS: - “l’ormeggio al molo Bausan levante di navi portacontainers di ultima generazione del tipo MSC Rachele (lunghezza m 334 e larghezza m 42,80) e del tipo MSC Maeva (lunghezza m 324,80 e larghezza m 42,80) è stato consentito solo con particolari limitazioni, essendo le predette navi già di dimensioni eccezionali in relazione all’ampiezza degli specchi acquei evolutivi e in relazione alla stessa lunghezza (m 315) della banchina”;- considerato che le navi aventi capacità pari a 9.200 TEUS “hanno dimensioni decisamente superiori di lunghezza e di massa rispetto a quelle già autorizzate a scalare questo porto” e che “la distanza tra la diga foranea e la testata del molo Bausan è di m 230 e la distanza tra l’angolo del molo Bausan levante e l’angolo del pontile Vigliena ponente è di m 315”, non poteva consentirsi l’“ormeggio in sicurezza al predetto molo Bausan levante di navi di dimensioni superiori a quelle delle navi portacontainers tipo MSC Rachele”.
5.8. Nella riunione del 23 ottobre 2006, i rappresentanti della Capitaneria di porto di Napoli, dell’Autorità Portuale di Napoli, delle associazioni di settore del porto di Napoli e del CO.NA.TE.CO. convenivano che la prova di ormeggio della nave MSC Valencia (avente caratteristiche identiche alla MSC Rachele) era eseguibile in sicurezza (con la precisazione che il pescaggio massimo avrebbe dovuto ragguagliarsi a m 12,00 e che presso gli ormeggi 52, 56 e 60, nonché presso la testata del pontile Vigliena non avrebbero dovuto essere presenti altre navi) e che la stessa prova avrebbe potuto replicarsi per le navi portacontainers aventi lunghezza pari a m 348,50 e larghezza pari a m 42,80 (con la precisazione che “i margini di sicurezza … (prua nave che sporge di oltre m 50 dalla testata della banchina Bausan) si possano sensibilmente ridurre con pregiudizio per la sicurezza della nave e delle circostanti infrastrutture portuali”) (verbale di riunione del 23 ottobre 2006;cfr. nota della Capitaneria di porto di Napoli, prot. n. 5956, del 16 luglio 2007).
Successivamente, nella riunione del 27 luglio 2011, i rappresentanti della Capitaneria di porto di Napoli, dell’Autorità Portuale di Napoli, delle associazioni di settore del porto di Napoli e del CO.NA.TE.CO. vagliavano congiuntamente la problematica dei ritardi verificatisi nelle manovre di ormeggio e disormeggio (cfr. verbale di riunione del 27 luglio 2011).
5.9. Più in generale, come indicato nel Piano operativo triennale 2011-2013 dell’Autorità Portuale di Napoli, la questione del progressivo interrimento e innalzamento dei fondali marini del porto di Napoli e le connesse esigenze di dragaggio dei sedimenti ivi formatisi (per una volumetria pari a circa mc 5.400.000) si agganciavano ad un duplice ordine di obiettivi, e cioè, da un lato, al recupero ed allo sviluppo della funzionalità dei traffici commerciali in area portuale e, d’altro lato, alla bonifica ambientale di quest’ultima, classificata come sito di interesse nazionale dall’art. 1, comma 4, della l. n. 426/1998 in ragione degli insediamenti di deposito costieri delle maggiori compagnie petrolifere operanti sul territorio italiano.
In tale contesto, e, precipuamente, in esito agli accordi di programma del 5 luglio 2007 e del 21 dicembre 2007, prendeva corpo – come pure illustrato nel citato Piano operativo triennale 2011-2013 – la soluzione di conferire i sedimenti dragati nei fondali del porto di Napoli (ivi compresi quelli presenti presso il molo Bausan) nella cassa di colmata della darsena di levante, in località Vigliena, con una previsione di spesa pari a € 44.300.000.
Conseguentemente, nel programma triennale degli interventi 2011-2013 e nel relativo elenco annuale 2011 erano previsti, al n. 6, i “lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena per il conferimento e refluimento dei sedimenti provenienti dal dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli” (per un ammontare complessivamente stimato in € 9.300.000,00) e, al n. 7, il “dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli e refluimento dei sedimenti dragati nella cassa di colmata esistente in località Vigliena” (suddiviso in due lotti, per un ammontare stimato, rispettivamente, in € 2.500.000,00 e in € 3.350.000,00).
5.10. Anche nel Piano operativo triennale 2013-2015 dell’Autorità Portuale di Napoli si rilevava che “l’esecuzione dei lavori di dragaggio occorrenti per il ripristino e/o l’approfondimento dei fondali all’interno di tutto il bacino portuale di Napoli, ad oggi, risulta condizione primaria per lo sviluppo ed il rilancio delle attività portuali” e che “tale situazione risulta sempre più penalizzante per le attività portuali in quanto l’innalzamento dei fondali limita fortemente la potenzialità ricettiva delle banchine”.
Di qui la previsione di specifici interventi nell’ambito del “Grande progetto” approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 122 del 28 marzo 2011, finanziato con fondi del Programma operativo regionale (POR) Campania –