TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-06-13, n. 201100174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-06-13, n. 201100174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201100174
Data del deposito : 13 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00183/2010 REG.RIC.

N. 00174/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00183/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2010, proposto da:
Astrit Nurce, rappresentato e difeso dall'avv. M B ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via Belenzani, n. 46

contro

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, non costituito in giudizio

per l'annullamento

del decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento di data 17.5.2010, n. K10/199703, con il quale è stata dichiarata inammissibile, per difetto della residenza legale decennale all'atto della presentazione dell'istanza di naturalizzazione italiana, la relativa istanza presentata dal ricorrente in data 2.5.2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il cons. Alma Chiettini e udito per la parte il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 23.7.2010 e depositato in Segreteria del Tribunale il successivo giorno 9 agosto, il sig. Astrit Nurce, cittadino albanese, ha impugnato il decreto del 17 maggio 2010, esattamente citato in epigrafe, con il quale il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha dichiarato inammissibile l’istanza che aveva presentato il 2 maggio 2008 per ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

Ad avviso del ricorrente detto provvedimento sarebbe illegittimo per carenza di motivazione e di istruttoria, per cui ne ha chiesto l’annullamento nella presente sede giurisdizionale.

2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

3. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del cod. proc. amm. (il quale prevede che " se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale ") è stato fatto presente al difensore il profilo di inammissibilità del ricorso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile.

5a. La notificazione dell'impugnazione avverso la determinazione del Commissariato del Governo non è stata effettuata nel domicilio legale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, come prescritto dall'art. 1 della legge 25.3.1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, della legge 3.4.1979, n. 103. In base a tale prescrizione legislativa tutti gli atti di chiamata in giudizio proposti nei confronti di Amministrazioni statali devono essere notificati alle Amministrazioni resistenti presso l'ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita.

In tal senso, l’art. 39, comma 2, del cod. proc. amm. prevede che “ le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile ”, mentre l’art. 41, comma 3, conferma che “ la notificazione dei ricorsi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse ”.

5b. Pertanto, nel caso di specie, va dichiarata nulla la notifica del presente ricorso effettuata direttamente presso la sede del Commissariato del Governo di via Piave in Trento e non già al citato Commissariato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché l'omessa costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata non ha consentito il verificarsi dell'effetto di sanatoria dell'erronea notificazione, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del cod. proc. amm. Né può ritenersi applicabile a questa fattispecie il comma 4 dello stesso art. 44 del cod. proc. amm. che consente al giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, di fissare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. Nel caso di specie la nullità deriva, invece, da un errore imputabile alla parte, anche in considerazione del fatto che la nullità della notifica effettuata presso la sede dell’Amministrazione statale è affermata da un indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato (cfr., C.d.S., sez. VI, 7.1.2008, n. 24;
sez. IV, 6.5.2002, n. 2431 e questo Tribunale, 7.1.2010, n. 3;
17.5.2010, n. 139 e 28.5.2010, n. 145).

6. Il Collegio, in difetto di costituzione dell’Amministrazione intimata, è dispensato dalla pronuncia sul carico delle spese di lite.

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