TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-09-11, n. 202403007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-09-11, n. 202403007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403007
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 03007/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01146/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota dell'8 marzo 2023, senza numero di protocollo, a firma del Responsabile SUE e del titolare di P.O. Settore V di “ diffida a continuare i lavori oggetto della SCIA in quanto il fabbricato oggetto dell''intervento ricade in zona normata A1 (Centro Storico) pertanto i lavori da realizzare sono subordinati a Permesso a Costruire ”, conosciuta in data 24 marzo 2023, in quanto non comunicata o notificata;

- della nota, del 4 aprile 2023, di chiarimenti e regolarizzazione delle notifiche;

- della “Relazione tecnica” del 4 aprile 2023, a firma del Responsabile SUE, che sostiene che le opere da realizzare sono subordinate al permesso di costruire;

e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25/9/2023:

- della nota dell'8 giugno 2023, n. -OMISSIS-, inviata per notifica il 15 giugno 2023, con cui è stato ingiunto alla ricorrente di demolire e rimettere in pristino a proprie cure e spese “le opere relative all'abuso”;

- oltre che degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’1/2/2024:

- dell'ordinanza del Comune di -OMISSIS-, Settore V Tecnico, n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2023, notificata il 20 dicembre 2023, di rettifica e riproposizione dell'ordinanza n. -OMISSIS- dell'8 settembre 2023, con cui è stato ingiunto alla ricorrente di demolire e rimettere in pristino a proprie cure e spese “le opere relative all''abuso”, riferite all''appartamento di civile abitazione sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-;

- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti notificati il 12 settembre 2023;

d) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/4/2024:

- della già impugnata ordinanza del Comune di -OMISSIS-, Settore V Tecnico, n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. A seguito della realizzazione, da parte dell’odierna ricorrente, di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante SCIA, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 5, lett. c) della l. r. n. 16/2016, effettuato su un immobile situato in -OMISSIS-, gli uffici competenti del Comune, rilevata la sussistenza di alcune irregolarità riguardanti, secondo quanto messo in evidenza dalla stessa ricorrente, soprattutto la realizzazione della pendenza del tetto di copertura, avevano adottato, in data 2 marzo 2023, un’ordinanza di sospensione dei lavori.

Nella stessa relazione presentata dal tecnico incaricato dalla ricorrente era stata riconosciuta la realizzazione di una terrazzina al posto di una porzione di tetto;
proprio il rifacimento dei tetti aveva comunque comportato, secondo lo stesso Comune, un innalzamento dell’altezza della gronda.



2. Quindi, a distanza di qualche giorno, in data 8 marzo 2023, il Comune, con un ulteriore provvedimento, aveva diffidato la parte “ a continuare i lavori oggetto della SCIA in quanto il fabbricato oggetto dell’intervento ricade in zona normata A1 (Centro Storico) pertanto i lavori da realizzare sono subordinati a Permesso a Costruire ”.



2.1. In relazione a tale ultimo provvedimento, oggetto principale di impugnazione con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente, in sintesi, lamentava che:

(a) in palese violazione sia dell’art. 27, comma 7, della legge regionale n. 7/2019 che dell’art. 19 della legge 241/1990, il provvedimento fosse stato adottato a scadenza già avvenuta del termine di 30 giorni, previsto, in materia edilizia, dall’art. 19, comma 6 bis della legge 241/90, per il rilievo della carenza dei requisiti e dei presupposti della segnalazione certificata e l’adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Ove si fosse voluto configurare il provvedimento come esercizio dei poteri di autotutela, non sarebbero ricorsi i relativi presupposti previsti dall’art. 21 nonies della stessa legge 241/90, ovvero (i) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
(ii) il mancato superamento di un termine non superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento e (iii) la valutazione comparativa, in contraddittorio, degli interessi dei destinatari e dei controinteressati in confronto con l’interesse pubblico;

(b) nel merito, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, l’intervento non avrebbe comportato modifiche della volumetria, della destinazione e della sagoma, né variazioni sostanziali all’involucro dell’immobile.



2.2. In definitiva, specie in considerazione del fatto che, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, doveva ritenersi consolidata la legittimazione del privato ad eseguire l’intervento edilizio per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione, il provvedimento emanato avrebbe dovuto considerarsi illegittimo;
non sarebbero, infatti, sussistiti i presupposti perché dovesse ritenersi necessario il permesso di costruire.



2.3. Per tali ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.



3. Successivamente, in data 8 giugno 2023, il Comune di -OMISSIS-, con provvedimento n. -OMISSIS-, aveva intimato alla ricorrente di demolire e rimettere in pristino, a proprie cure e spese, “ le opere relative all’abuso ”.



3.1. L’ordinanza veniva impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, presentato in data 25/9/2023, nel quale la ricorrente lamentava che:

(a) la nota avrebbe fatto rinvio ad una relazione tecnica interna del 6 giugno 2023, non conosciuta, con conseguente carenza di motivazione;

(b) i lavori sarebbero stati realizzati in conformità alla SCIA e all’autorizzazione del Genio civile e, pertanto, sarebbe stato privo di fondamento il riferimento alla sussistenza di variazioni essenziali e alla violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica;
in tal senso non sarebbe stata certamente riconducibile alla nozione di “variazione essenziale” e, tanto meno, riconducibile a “violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica”, il rinforzo dei solai ed il rifacimento delle scale per l’accesso al primo piano e dei tetti di copertura previsti dall’autorizzazione del Genio civile.

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