TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-10-26, n. 201802417
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Testo completo
Pubblicato il 26/10/2018
N. 02417/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Avar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L C, M E, con domicilio eletto presso lo studio M E in Milano, via Larga n. 6;
contro
Comune di Tradate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Aurelio Saffi, 10;
nei confronti
Quaker Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, C B, M M, con domicilio eletto presso lo studio M B in Milano, via Visconti di Modrone, 12;
Regione Lombardia non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Dierre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , D R, L L, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Luigi Scrosati, Annarosa Corselli, con domicilio eletto presso lo studio Annarosa Corselli in Milano, via Domodossola n. 17;
per l'annullamento,
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 28 del 22/10/2015 " Approvazione definitiva variante al PGT con recepimento del documento ERIR negli atti di PGT ", pubblicata sino al 11/11/15 all'Albo Pretorio del Comune di Tradate e dell’unito avviso di approvazione definitiva pubblicato sul BURL n. 51, serie avvisi e concorsi del 16/12/2015;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 07 del 11/05/2015 inerente " l'adozione della variante al PGT con recepimento del documento ERIR negli atti di PGT " acquisita dalla ricorrente il 13 gennaio 2016, a seguito di istanza di accesso agli atti;
- della domanda di notifica di Quaker Italia per l'inizio del procedimento;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non in possesso della ricorrente, inclusa, per quanto occorrer possa, la scheda di informazione sui rischi e l'elaborato tecnico ERIR;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 maggio 2018:
- del rapporto preliminare alla VAS del Comune di Tradate;
- del parere ARPA class. 6.3., fascicolo 2015.4.43.1;
- del parere della Provincia di Varese del 6 febbraio 2015, prot. n. 9300/7.4.1;
- del parere dell’ASL di Varese prot n.ISP.0006661 del 22-01-2015;
- della nota prot. 3086 del 2015 del Comune di Tradate;
- della deliberazione n. 137 del 2014 del Comune di Tradate;
- del parere della Provincia di Varese del 9 maggio 2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tradate e di Quaker Italia S.r.l. e gli interventi di Dierre s.r.l. e dei signori D R e L L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 3 marzo 2016 la Avar s.r.l. impugna: a ) la deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 28 del 22 ottobre 2015 recante " Approvazione definitiva variante al PGT con recepimento del documento ERIR negli atti di PGT " e l’unito avviso di approvazione definitiva pubblicato sul B.U.R.L. n. 51, serie avvisi e concorsi del 16/12/2015; b ) la deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 07 dell’11 maggio 2015 inerente " l'adozione della variante al PGT con recepimento del documento ERIR negli atti di PGT " acquisita dalla ricorrente a seguito di istanza di accesso; c ) la domanda di notifica di Quaker Italia s.r.l. per l'inizio del procedimento, acquisita anch'essa in seguito ad accesso agli atti; d ) tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non in possesso della ricorrente, inclusa, per quanto occorrer possa, la scheda di informazione sui rischi e l'elaborato tecnico ERIR.
1.1. In punto di fatto, la società espone che: a ) con deliberazione del 21 giugno 2014 il Comune di Tradate approva il Piano di Governo del territorio; b ) poco tempo prima, la società Quaker Italia s.r.l. comunica, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli articoli 6 ss. del d.lgs. 334/1999, la chiusura dello stabilimento produttivo sito in Gorgonzola con spostamento delle attività nello stabilimento di Tradate; c ) il Comune avvia, pertanto, il procedimento di variante allo strumento urbanistico con contestuale verifica di assoggettabilità a V.A.S. che viene successivamente esclusa in quanto ritenuta non necessaria; d ) il Comune adotta e, di seguito, approva la variante al P.G.T. rispettivamente con deliberazioni n. 7 dell’11 maggio 2015 e n. 28 del 22 ottobre 2015; e ) a ridosso dell’adozione della variante, la Quaker Italia s.r.l. comunica alla Avar l’intenzione di ampliare lo stabilimento chiedendo alla ricorrente di affrontare interventi a tutela della sicurezza dei propri addetti; f ) a seguito di riscontro dell’istanza di accesso agli atti, la ricorrente viene a conoscenza della compromissione della propria sfera giuridica derivante dagli atti impugnati e discendente dall’aumento del rischio alla salute dei lavoratori e dal deprezzamento del valore dell’area.
1.2. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Avar s.r.l. articola quattro motivi di ricorso.
1.2.1. Con il primo motivo (rubricato: “ Violazione di legge artt. 7 ss. della L. 24171990 e della L.R. 12/2005 e della Legge urbanistica – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria ”), la società lamenta la mancata preventiva informazione ai cittadini e agli interessati della volontà comunale di adottare la variante al piano urbanistico assentiva dell’ampliamento della produzione della Quaker Italia s.r.l.. Tali violazioni risulterebbero particolarmente gravi, considerate le esigenze di tutela della salute e dell’incolumità pubblica che l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in peculiare considerazione.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso (rubricato: “ Violazione di legge, artt. 41 e 42 della Costituzione – Eccesso di potere per omessa o carente motivazione – Illogicità – Perplessità – Carenza di istruttoria – Mancanza di prescritti pareri ASL e ARPA ”), la ricorrente lamenta la carenza di motivazioni analitiche ed idonee a rendere comprensibili le ragioni sottese all’operato dell’Amministrazione e il difetto di istruttoria per carenza di pareri tecnici ritenuti necessari.
1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso (rubricato: “ Violazione degli artt. 13, 14, e 23 DLGS n. 334/1999 e del DLGS 23872005 – Dei criteri sanciti dal DM 16 febbraio 2007 e dal DM 9 maggio 2001, nonché dalla DGR IX/3753/2012, L.R. 23 novembre 2001 n. 19 circolare regionale 10 febbraio 2006, n. 5 e delle DIRETTIVE 96/ 82/CE e 2003/105/CE – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Ingiustizia manifesta – Sproporzionalità – Insufficiente motivazioni – Carenza di istruttoria – Violazione art. 97 Cost. e art. 1 legge 24171990 – Sviamento causa tipica – Violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito ”), la società lamenta la violazione delle norme e dei principi indicati in epigrafe del motivo ritenendo illegittima la scelta amministrativa che sacrifica gli interessi dei cittadini e delle imprese, non comparando i pregiudizi loro arrecati con i vantaggi per la società controinteressata.
1.2.4. Con il quarto motivo di ricorso (rubricato: “ Violazione della Direttiva 01/42/Ce del Consiglio del 27 giugno 2001 e del d.lgs. 03/06/2006 e s.m.i. art. 11 e ss. assoggettabilità a VAS, art. 4 L.R. 12/2005 ”), la società lamenta la mancanza di terzietà del soggetto a cui è attribuita la funzione di autorità competente per la V.A.S., coincidente con il responsabile dell’area tecnica del Comune resistente.
1.3. Il Comune di Tradate si costituisce in giudizio in data 21 aprile 2016 chiedendo che il ricorso sia dichiarato “ nullo, irricevibile, inammissibile e comunque respinto perché infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio ”. La società Quaker Italia s.r.l. si costituisce in data 26 luglio 2016 chiedendo che il ricorso sia rigettato.
2. La società ricorrente deposita, in data 19 settembre 2017, articolata istanza istruttoria che viene esaminata dal Presidente di sezione in contraddittorio con le parti; all’esito di tale audizione, il Presidente ordina al Comune resistente e alla controinteressata la produzione della documentazione di cui alle lettere c ) e d ) dell’istanza. Successivamente, in data 1° dicembre 2017, la ricorrente deposita istanza con la quale chiede di condannare il Comune al risarcimento dei danni patiti e patiendi e relativi alla lesione alla vita di relazione e al deprezzamento dell’immobile di sua proprietà.
3. Parte ricorrente deposita in data 9 maggio 2018 ricorso per motivi aggiunti, qualificati in parte come propri e, in parte, come nuovi. Con il primo motivo di tale atto (rubricato: “ Violazione di legge del D.Lgs n. 334/1999, del D.Lgs n. 05/2015, della Legge 241/1990 e s.m.i., della L.U., della L.R. 12/05 e della L.R. 19/2001, nonché della DGR IX/3753 del 2012 - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione - Contrasto con precedenti manifestazioni ”) la ricorrente censura i provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo per violazione della previsione di cui all’articolo 32 delle N.T.A. che regola la zona D1, e dispone al comma 6 che: “ per edifici compresi in tale zona sono ammessi gli interventi di cui alle lettere A), B), C), D) dell’art. 27, comma 1, della L.R. n.12/2005