TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-01-18, n. 202400129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-01-18, n. 202400129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400129
Data del deposito : 18 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2024

N. 00129/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02351/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

A) del provvedimento a firma del Dirigente III Reparto Mobile notificato il 21.12.2021 recante:

1) la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art.

4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n..44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

2) l’indicazione che:

2.1) per tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento comunque denominati;

2.2) tale periodo non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario;

2.3) al dipendente sono temporaneamente ritirati la tessera di riconoscimento, la placca, l'arma in dotazione individuale e le manette;

B) del provvedimento di invito alla vaccinazione e controllo green pass - Polizia di Stato del 15.12.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa C P e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente, in servizio con la qualifica di Assistente Capo Coordinatore al III Reparto Mobile della Questura di Milano, ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.

2) Si è costituito il Ministero dell’Interno, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e concludendo per il rigetto del gravame.

3) Con ordinanza del 28 gennaio 2022, n. 129, la prima sezione, «[p] remesso che l’art. 4 ter del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nell’estendere l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a partire dal 15 dicembre 2021 anche al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (comma 1 lett. b), ha previsto

- al comma 2: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati… i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 ”;

- al comma 3: “I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale ”. Nel caso accertino l’inadempimento, senza giustificazione, all’obbligo vaccinale ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato . “ L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 ”;

Rilevato che il chiaro disposto legislativo individua in modo inequivoco il soggetto deputato a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale, e ad adottare il conseguente provvedimento vincolato, ovvero la sospensione dall’attività lavorativa, nel “responsabile delle strutture in cui presta servizio” il dipendente;

Rilevato altresì che, nell’ambito delle proprie competenze organizzative, il Capo della Polizia, con circolare n. 333AGG n. 0021554 del 10 dicembre 2021, nel pieno rispetto del disposto legislativo, ha chiarito che per “responsabili delle strutture” debbano intendersi “i dirigenti apicali delle articolazioni centrali e periferiche”, ossia “il vertice dell’Ufficio o Reparto o Istituto di appartenenza del dipendente”;

Ritenuto pertanto che l’invito alla vaccinazione nonché il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, a firma del Dirigente del III Reparto Mobile di Milano ove il ricorrente è assegnato e presta servizio, risultano correttamente adottati, sotto il profilo della competenza, trattandosi del “responsabile della struttura” e quindi legittimato ai sensi dell’art. 4 ter comma 3 del D.L. 44/2021;

Ritenuto pertanto che:

- il primo motivo di ricorso appare prima facie infondato;

- le questioni di costituzionalità sollevate non si prestino ad essere esaminate in sede di delibazione sommaria, e che comunque, in relazione al caso di specie, appaiono replicabili i principi già affermati in materia di obbligo vaccinale nella sentenza del Consiglio di Stato sez. III 20 ottobre 2021 n. 7045, che il Collegio condivide;

Ritenuto quanto al periculum che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba riconoscersi prevalenza alla tutela della salute collettiva, cui è preordinata la normativa applicabile al caso di specie;(…) », ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di fase.

4) In vista dell’udienza di merito la difesa del Ministero ha richiamato la giurisprudenza nelle more intervenuta sulle questioni implicate nella vicenda in esame, a conferma della piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione. In particolare, parte resistente si è soffermata sulle pronunce della Corte Costituzionale (le sentenze nn. 15 del 9 febbraio 2023 e 185 del 05 ottobre 2023) che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate con il ricorso in epigrafe. Indi, la stessa parte ha evidenziato l’improcedibilità del ricorso per effetto delle sopravvenienze, alla luce delle significative modifiche apportate alla disciplina dell'obbligo vaccinale per gli appartenenti alla Polizia di Stato dal decreto-legge 24 marzo 2022, n 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, a cagione delle quali risulterebbe sostanzialmente venuto meno l'interesse al ricorso, stante l'esaurimento degli effetti del provvedimento di sospensione impugnato. Difatti, prosegue ancora il resistente Ministero, a partire dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24/2022, ai dipendenti della Polizia di Stato inadempienti all'obbligo vaccinale non sarebbe più applicabile la sospensione dall'attività lavorativa, dovendosi provvedere, pertanto, alla loro riammissione in servizio, dal 25 marzo 2022, ove già sospesi ai sensi del previgente art.

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