TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-05-03, n. 201804961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-05-03, n. 201804961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804961
Data del deposito : 3 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2018

N. 04961/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07025/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7025 del 2017, proposto da:
L B, A C, M C, A C, C C, S E, M E, E F, I F, A L, G L, L N, G N, C P, F R, E M R, rappresentati e difesi dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso il suo studio in Nocera Inferiore, via Guido Cucci n. 32;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

anche inaudita altera parte ,

a) del D.M. n. 374, del 01.06.2017, avente ad oggetto “ l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017-2020 ” emanato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, a firma del Ministro dott.ssa Valeria Fedeli, in pari data conosciuto, e più precisamente, l’art. 2, comma 1, sez. A) in quanto prevede che, ai fini dell’inclusione dei candidati nella II fascia nelle G.I., gli stessi debbano essere in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione aggiuntivi: 1) diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.);
2) Diploma rilasciato a seguito della frequenza di corsi COBASLID;
3) Diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui al D.M. n. 249/10;
4) Diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07);
5) Diploma di Didattica della musica congiunto al diploma di Scuola secondaria di 2°grado e al diploma di Conservatorio;
6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate;
7) Laurea in Scienze della formazione primaria;
ovvero escludono tale possibilità a tutti coloro che sono in possesso dei soli diplomi di ITP, diplomi AFAM e Dottorato di ricerca;
nonché l’art. 9 comma 2 in quanto, escludendo dalle graduatorie d’Istituto coloro che non sono in possesso dei titoli menzionati all’art. 2, impedisce di fatto l’ingresso nella II fascia ai diplomati ITP, AFAM e Dottori di Ricerca;

b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti e di data ignota;

nonché, e qualora fosse necessario,

c) del silenzio formatosi sulla richiesta dei ricorrenti di essere inseriti in specifiche graduatorie, formulata con qualsivoglia atto sottoscritto dagli interessati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2018 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in decisione i ricorrenti, nell’affermare di essere titolari di diploma per insegnamento tecnico-pratico (c.d. ITP), ovvero di diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (c.d. AFAM), ovvero ancora di dottorato di ricerca, hanno domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte , del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 374, del 1° giugno 2017, recante le modalità di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente della scuola, per il triennio 2017-2020, nella parte in cui (artt. 2, comma 1, lett. a , e 9, comma 2) non consente l’inserimento in II fascia di coloro che sono in possesso dei menzionati titoli di studio.

A sostegno della propria pretesa essi hanno sollevato i seguenti motivi di impugnazione:

- violazione degli artt. 1, 2, 3, 33 e 97 Cost., per contrasto “con i principi del diritto al lavoro, della solidarietà, dell’uguaglianza tra cittadini, nonché con l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione”;

- con riguardo ai diplomati AFAM, violazione dell’art. 1, commi 107 e 107- bis , della legge n. 228 del 2012, norme che equiparerebbero “il diploma AFAM sia vecchio che nuovo ordinamento ai Diplomi accademici di II livello” con valenza abilitante, da ciò discendendone anche l’illegittimità della previsione – di cui al d.m. n. 249 del 2010 (“ Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ”) – dei tirocini formativi attivi (TFA) o dei percorsi abilitanti speciali (PAS) quali requisiti essenziali per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole;

- con riguardo ai diplomati ITP ed AFAM, violazione della direttiva n. 2005/36/CE (“ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ”) e disparità di trattamento: ciò in quanto la menzionata direttiva, avente efficacia diretta nel nostro ordinamento, avrebbe confermato “che non vi possono essere discriminazioni tra gli ITP o AFAM idonei e ITP o AFAM abilitati”;

- con riguardo ai diplomati ITP, inosservanza di un parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione il quale avrebbe riconosciuto “il diritto di questa categoria di docenti ad essere inseriti nella II fascia di Istituto”;

- con riguardo ai diplomati ITP ed AFAM, violazione della legge n. 244 del 2007 ed eccesso di potere: ciò, con riguardo alla circostanza per cui non sarebbero mai stati attivati i percorsi formativi c.d. TFA in favore dei diplomati ITP, mentre né questi ultimi né i diplomati AFAM avrebbero mai “avuto la possibilità di accedere al T.F.A. all’atto di emanazione del bando PAS (istituiti con D.M. 23 marzo 2013 e disciplinati dal regolamento 25 marzo 2013) [...] in quanto non risultavano ancora in possesso dei relativi titoli di servizio richiesti”;

- con riguardo ai dottori di ricerca, eccesso di potere e disparità di trattamento: ciò, in quanto tale categoria sarebbe sottoposta ad un illegittimo “paradosso”, trattandosi del “più alto grado di istruzione previsto dal MIUR” che consentirebbe sia l’insegnamento universitario ai sensi della legge n. 210 del 1998 e dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 sia l’esercizio delle funzioni di commissario d’esame nei concorsi abilitanti ai sensi della legge n. 341 del 1990.


2. Con decreto n. 4150 del 2017 il Presidente di questa Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari monocratiche.

Con ordinanza n. 5967 del 2017 questo TAR – preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, formulata in sede di discussione orale, limitatamente ai ricorrenti in possesso di titoli A.F.A.M. e del dottorato di ricerca – ha accolto la domanda cautelare quanto ai ricorrenti in possesso di diploma ITP “alla luce del consolidato orientamento in materia della sezione”.

In prossimità della pubblica discussione, si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2018, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.


3. Il ricorso è fondato, limitatamente alla posizione fatta valere dai diplomati ITP.

In proposito va richiamato il precedente di cui alla sentenza n. 9234 del 2017, non sospesa dal Consiglio di Stato, con la quale questo TAR, nel pronunciarsi sulla medesima questione, ha già chiarito che, nei confronti di chi abbia conseguito un diploma c.d. I.T.P. con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico le quali, già ai sensi del d.m. n. 39 del 1998, Tabella C, consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria poi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. n. 19 del 2016 (“ Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ”), il d.m. impugnato deve ritenersi illegittimo e va, quindi, annullato nella parte in cui, all’art. 2, esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti in possesso di diploma I.T.P., previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’allegato B del d.P.R. n. 19 del 2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi della Tabella C del d.m. n. 39 del 1998. Ed infatti, come già ritenuto in tale specifico precedente (rispetto al quale il Collegio non trova motivi per discostarsi), atteso che il possesso di diploma ITP – purché rientrante nell’elenco di cui all’Allegato C al d.m. n. 39 del 1998 – ai sensi dell’art. 2 del medesimo d.m. n. 39 del 1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato, entro l’anno scolastico 2014/15, tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all’insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto.

Il d.m. impugnato, peraltro, risulta già annullato, in parte qua , dalla menzionata sentenza n. 9234 del 2017 di questo TAR.


4. Con riguardo, invece, alle posizioni dei diplomati AFAM e dei dottori di ricerca, il ricorso non è fondato e deve, quindi, essere respinto.

Quanto ai diplomati AFAM, questo TAR ha già in passato escluso la possibilità che il relativo titolo di studio possa ritenersi sufficiente ai fini dell’abilitazione. Sulla scorta di arresti giurisprudenziali più risalenti (ad es., Cons. Stato, sez. VI, dec. n. 4932 del 2006) – i quali già avevano escluso, quanto ai diplomi AFAM del c.d. vecchio ordinamento (quelli conseguiti, cioè, prima della riforma di cui alla legge n. 508 del 1999), l’equiparabilità all’abilitazione, alla luce di una corretta esegesi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 508 del 1999, come modificati dal decreto-legge n. 212 del 2002, convertito in legge n. 268 del 2002 – questo TAR (cfr., tra le ultime, le sentt. n. 12617 del 2017 e n. 3075 del 2018 di questa Sezione) ha ritenuto che nemmeno la novella introdotta dall’art. 1, comma 107, della legge n. 228 del 2012 consente di ritenere raggiunta tale equiparazione: questa novella, infatti, nello stabilire che “ i  diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello ”, consente bensì l’equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 cit. ai diplomi accademici, ma solo al limitato fine della partecipazione ai concorsi, senza poter, invece, rilevare sotto il diverso profilo dell'abilitazione all’insegnamento. Ed invero, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 508 del 1999 (come modificato nel 2002), anche il possesso del Diploma accademico di II livello (diploma di Conservatorio) non costituiva affatto titolo abilitante all’insegnamento se non a fronte del contestuale possesso del diploma in Didattica della musica. Ne deriva che, legittimamente, il d.m. impugnato, da un lato, ha previsto la possibilità di inserimento in II fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto per i docenti che fossero in possesso di “ diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201 ” (così l’art. 2, comma 1, lett. A , n. 4, del d.m. cit.) nonché di “ diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che dell’ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i. ” (così l’art. 2, comma 1, lett. A , n. 5, del d.m.);
dall’altro lato, ha precluso ai docenti privi di tali requisiti, ed in possesso del mero diploma AFAM, specie se conseguito dopo la richiamata riforma dell’ordinamento, l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie per l’insegnamento, riservata ai docenti abilitati (fermo restando che anche i docenti non abilitati possono effettuare supplenze previa iscrizione nella III fascia delle medesime graduatorie nelle classi di concorso per cui, ai fini dell’insegnamento, è richiesto il mero possesso del titolo di studio).

Quanto a coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca, in linea con quanto questa Sezione ha avuto già modo di affermare di recente, deve ribadirsi che non possono rinvenirsi, nell’attuale tessuto normativo, né diposizioni espresse né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l’interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca come titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie del personale docente (cfr., da ultimo, le sentt. nn. 2616, 3038, 3060, 3064 e 4255 del 2018 di questa Sezione, nonché le ordd. nn. 5144, 5153 e 5556 del 2017 e nn. 301 e 836 del Consiglio di Stato, sez. VI): ciò, soprattutto, alla luce della considerazione per cui non esistono tabelle di equipollenza tra i dottorati di ricerca e gli insegnamenti scolastici, con la conseguenza che risulterebbe oltremodo difficoltoso, ed affidato a criteri arbitrari, stabilire la classe di concorso a cui i singoli dottorati di ricerca, previsti in ambito universitario, abiliterebbero ad insegnare nel diverso ambito scolastico.


5. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, atteso l’esito di accoglimento solo parziale.

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