TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-04-02, n. 201001258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-04-02, n. 201001258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201001258
Data del deposito : 2 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02716/1999 REG.RIC.

N. 01258/2010 REG.SEN.

N. 02716/1999 REG.RIC.

N. 02717/1999 REG.RIC.

N. 02718/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2716 del 1999, proposto da:
P B, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 170/5;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C L B, con domicilio eletto in Bari presso l’Avvocatura comunale, alla via Principe Amedeo n.26;

sul ricorso numero di registro generale 2717 del 1999, proposto da:
T F, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Amendola n.170/5;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C L B, con domicilio eletto in Bari presso l’Avvocatura comunale, alla via Principe Amedeo n.26;

sul ricorso numero di registro generale 2718 del 1999, proposto da:
T F, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Amendola n.170/5;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C L B, con domicilio eletto in Bari presso l’Avvocatura comunale, alla via Principe Amedeo n.26;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2716 del 1999:

-del provvedimento n. 32269 del 29 giugno 1999, con il quale l’Ufficio Condono Edilizio pronuncia il diniego di sanatoria n. 81 del 1999, prat. n. 2980;

-del parere della C.E.C. ivi riferito;

quanto al ricorso n. 2717 del 1999:

-del provvedimento n. 32271 del 29 giugno 1999, con il quale l’Ufficio Condono Edilizio pronuncia il diniego di sanatoria n. 79 del 1999, prat. n. 2978;

-del parere della C.E.C. ivi riferito;

quanto al ricorso n. 2718 del 1999:

-del provvedimento n. 32270 del 29 giugno 1999, con il quale l’Ufficio Condono Edilizio pronuncia il diniego di sanatoria n. 80 del 1999, prat. n. 2979;

- del parere della C.E.C. ivi riferito;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 l’avv. Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. S M, su delega dell'avv. M M e avv. A F, su delega dell'avv. C.Lonero Baldassarra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1.-I tre ricorsi in epigrafe hanno lo stesso contenuto ed oggetto.

I ricorrenti, sposati tra loro e comproprietari dell’immobile oggetto di giudizio, hanno impugnato i tre distinti provvedimenti con i quali il Comune di Bari ha respinto le richieste di condono presentate ex lege n.47/85 per il manufatto in questione, composto da un’unità immobiliare a piano seminterrato (provvedimento n.32270), unità immobiliare a piano terra e piano primo (provvedimento n.32269) e da un locale adibito a deposito al piano terra (provvedimento n.32271).

Il Comune ha motivato i dinieghi rilevando che l’intervento insiste su zona assoggettata al vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 51, lett. h), della L.R. 56/80 con conseguente applicazione dell’art. 33 della L. 47/85.

In tutti e tre i giudizi si è costituito il Comune di Bari chiedendo il rigetto dei ricorsi.

All’esito della pubblica udienza del 4 marzo 2010 i gravami sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei tre ricorsi in considerazione dell’evidente connessione oggettiva e soggettiva. L’immobile in questione è unico ed unica è la proprietà (è di comproprietà dei coniugi ricorrenti).

Tutti e tre vanno respinti poiché infondati.

1.1.-L’impugnazione è infatti incentrata sulla insussistenza, nell’area in cui insiste il manufatto abusivo, del vincolo di cui all’art.51 della l.r. n.56/80. Più precisamente i ricorrenti, senza negare il presupposto di fatto dell’inclusione del manufatto in parola nella fascia di 200 metri dalla “lama Lamasinata”, cercano di sostenere per un verso che ricorra un’ipotesi di esclusione dell’applicabilità del punto h) in questione poiché il suolo, in considerazione del livello di edificazione ed urbanizzazione, ricadrebbe in zona di espansione residenziale in quanto tale ricompreso in “..zone omogenee A,B e C dei centri abitati..” secondo le disposizioni del 2° cpv. del punto f) dello stesso art.51, richiamato dal 2° cpv. del punto h) (cfr. motivo sub 1);
per altro verso tentano di sostenere che il vincolo ex art.51 sebbene assoluto poiché insuscettibile di deroga sia temporaneo, facendo leva sull’inciso “sino all’entrata in vigore dei piani territoriali” di cui al comma 1° dello stesso art.51, sicchè mal si concilierebbe con un diniego invece definitivo (cfr. motivo sub 2).

1.1.1.-Partendo da tale ultima prospettazione deve osservarsi che l’art.33 della legge n.47/85 non consente di operare la suggerita distinzione tra vincoli di edificabilità assoluta a seconda che rispondano ad esigenze –tendenzialmente- temporanee (fermo restando che i piani paesistici ben potrebbero confermare l’inedificanìbilità) ovvero definitive.

Piuttosto vieta la sanatoria –tra l’altro- ogniqualvolta il bene sia colpito da “ vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi…paesistici, ambientali.. ” (cfr. lett.a) o comunque da “ ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree ” (cfr. l’ipotesi residuale di cui alla lett.d);
e tra questi ultimi in particolare vengono generalmente inclusi i vincoli di piano regolatore che vietino ogni edificazione, sebbene ontologicamente temporanei .

Di conseguenza l’amministrazione ha correttamente respinto l’istanza di condono sulla base del vincolo di inedificabilità assoluta insistente sull’area in questione.

1.1.2.- Quanto all’ulteriore argomento speso dai ricorrenti, deve osservarsi che le ipotesi di esclusione dell’operatività del vincolo di cui all’art.51, lett.h) della l.r. n.56/80 –come tutte le ipotesi derogatorie- sono eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione. La norma richiede –per quel che qui rileva- che l’area esentata dall’applicazione della preclusione in esame sia inclusa in zone omogenee A, B e C dei centri abitati o negli insediamenti turistici secondo le delimitazioni degli strumenti urbanistici “ vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge… ”.

In buona sostanza richiede che la predetta qualificazione discenda da una specifica preesistente norma di piano e non già da una situazione di fatto eventualmente consolidatasi nel tempo.

1.1.3.- In sintesi, né il primo né il secondo motivo di gravame possono trovare accoglimento, fermo restando la salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione ove all’esito del procedimento di riperimetrazione della lama in questione da parte dell’Autorità preposta al vincolo, cui i ricorrenti hanno fatto riferimento nella memoria del 19 febbraio 2010, l’area in parola dovesse trovarsi esclusa dalla zona attualmente oggetto di vincolo.

2.-Né può trovare accoglimento il terzo motivo di gravame poiché dichiaratamente indirizzato a censurare presunte irregolarità procedimentali e, quindi, ininfluente sulla determinazione assunta dall’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art.21 octies, comma 2°, della legge n.241/90.

3.- In ultima anali tutti e tre gravami vanno respinti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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