TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-08, n. 202309789

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-08, n. 202309789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309789
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 09789/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13031/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13031 del 2022, proposto da
M C M, rappresentata e difesa dall'Avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via Andrea Bafile n. 5;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

D M, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria redatta a seguito della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali e non superiori per i posti di funzione di Direttore dell’Ufficio XI – Disciplina e dell’Ufficio X – Traduzioni e piantonamenti, della Direzione Generale del Personale e delle risorse, resa nota con ministeriale n. m_dg.

GDAP.

04/11/2019.0330462.U – del 4 novembre 2019

- del provvedimento n. m_dg.

GDAP.

30/07/2019.0237521.U della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, recante il bando di interpello: Comunicazione dell'apertura della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali non superiori per i posti di funzione di direttore dell'Ufficio XI - Disciplina e dell'Ufficio X- Traduzioni e piantonamenti, della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
nota diramata con nota n. 32652 dell’1 agosto 2019 del Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria;

- del Provvedimento del Capo del Dipartimento n. m_dg-GDAP PU – 0035239 – 31 gennaio 2017, recante disposizioni organizzative di adeguamento degli Uffici Centrali e Territoriali dell’Amministrazione al D. M. 2 marzo 2016 – nota di chiarimenti;

- nonché dei provvedimenti antecedenti, successivi ed ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e correlato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, allegando a tal fine quanto segue:

- che in qualità di dipendente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dal 2 novembre 1994, apparteneva alla carriera del personale direttivo prima di essere nominata dirigente penitenziario a seguito di concorso pubblico;

- che era stata assunta a seguito di concorso pubblico con la qualifica di Collaboratore di Istituto Penitenziario VII^ qualifica funzionale e successivamente inquadrata nella qualifica funzionale “C” posizione economica “C3” profilo professionale di Direttore coordinatore di Istituto Penitenziario dell’Amministrazione Penitenziaria;

- che con decreto ministeriale n. m_dg.

GDAP.

30/07/2019.0237521.U, era stato pubblicato il bando di interpello (Comunicazione dell'apertura della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali non superiori) anche per il posto di funzione di direttore dell'Ufficio XI - Disciplina e dell'Ufficio X Traduzioni e piantonamenti, della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

- che aveva partecipato al citato interpello e in data 11 ottobre 2019 aveva sostenuto il colloquio previsto dall’art. 3 comma 8, del d.m. 28 settembre 2016 con il Direttore Generale del Personale e delle Risorse alla presenza di altri due funzionari dell’Amministrazione;

- che in data 15 novembre 2019 era stata pubblicata la graduatoria per il posto di Direttore dell’Ufficio X – Traduzioni e piantonamenti della Direzione Generale del Personale e delle risorse, inn cui si era classificata al 3° posto con un punteggio di 60.92 (di cui punti 28.92 per incarichi dirigenziali ex artt. 3 comma 2- 5 comma 1 lettera c), d.m. 28 settembre 2016;
punti 17.00 in base al curriculum professionale ex art. 7 comma 1 lettera b), d.m. 28 settembre 2016;
punti 15.00 in base al risultato

del colloquio ex art. 8 comma, d.m. 28 settembre 2016);

- che in passato aveva già partecipato al bando per dirigenti penitenziari per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali non superiori pubblicato con ministeriale del 17 ottobre 2017, conclusosi con le assegnazione degli incarichi all’inizio del 2019, nella cui precedente graduatoria aveva invero riportato il punteggio di 85.89 (di cui punti 35.89 per incarichi dirigenziali ex art. 3 comma 2- 5 lettera c) d.m. 28 settembre 2016;
punti 20.00 in base al curriculum professionale ex

art. 7 comma 1, d.m. 28 settembre 2016;
punti 30.00 in base al risultato del colloquio ex art. 8 comma 1, d.m. 28 settembre 2016).

2. In ragione di quanto sinteticamente esposto deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) “ Violazione di legge: Decreto Ministeriale del 28 settembre 2016 – Art. 3 e seguenti del D.M. 28/09/2016 ”, atteso che gli incarichi dirigenziali di cui si doveva tenere conto erano tutti quelli relativi al decennio anteriore all’anno della comunicazione dei posti disponibili, per cui quelli espletati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, mentre dalla scheda di valutazione risultava che erano stati erroneamente valutati solo quelli svolti dal 18 giugno 2007 al 31 gennaio 2017;

2) “ Violazione di legge – Decreto Ministeriale 28/09/2016 – Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione ”, atteso che nel precedente interpello, conclusosi pochi mesi prima di quello di interesse, per gli incarichi espletati gli era stato attribuito il maggior punteggio di punti 35,89 e non 28,92, con una differenza in meno di 6.97 punti;
a sua volta, il curriculum professionale, che in seguito alla precedente valutazione si è arricchito di nuove esperienze, era stato valutato con un punteggio di 17.00 punti, mentre nel precedente interpello era stato valutato con un punteggio di 20 punti;
in sede di colloquio, nel primo interpello le era stato attribuito il punteggio di 30.00 punti, mentre nella procedura interessata solo 15 punti;

3) “ Eccesso di potere per contrasto con i precedenti – Contraddittorietà della motivazione ed illogicità della medesima ”, atteso che non era stata dettagliata alcuna motivazione tesa a spiegare le ragioni per le quali aveva ricevuto un giudizio completamente diverso;

4) “ Violazione di legge – violazione del decreto legislativo 63/2006 e del decreto ministeriale 28/09/2016 – Illegittimità della composizione della commissione giudicatrice ”, atteso che la Commissione di esame era stata composta dal Dirigente Generale dott. M P Direttore Generale del Personale, da un funzionario dell’organizzazione e delle relazioni e da un funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, ossia da due funzionari appartenenti ad una carriera inferiore e non dirigenziale, che non avevano quindi i requisiti per giudicare l’idoneità di dirigenti al conferimento degli incarichi;
la Commissione, ai sensi della normativa vigente, avrebbe dovuto infatti essere composta solo da Dirigenti Penitenziari, ex art. 10 del Decreto Legislativo n. 63/2006;

5) “ Eccesso di potere per presupposto erroneo travisamento con sviamento ”, in quanto la graduatoria e la scheda di valutazione relativa agli incarichi espletati non aveva tenuto conto dell’attività effettivamente svolta.

3. Si costituiva in giudizio il Ministero resistente deducendo, ex adverso , l’infondatezza del ricorso in ragione di quanto segue:

- che il bando stabiliva che gli incarichi dirigenziali in corso alla data del 31 gennaio 2017 erano stati delimitati a tale data in considerazione della previsione dell'art. 16, comma 4, del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 (recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”), - secondo cui “ Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ” - e della nota del Capo del Dipartimento del 31 gennaio 2017, n. 0035239 (ossia della nota di chiarimento al P.C.D. 13 gennaio 2017 recante " disposizioni organizzative di adeguamento degli Uffici centrali e territoriali di questa Amministrazione al D.M. 2 marzo 2016 "), per la quale “ Indubitabilmente dalle disposizioni contenute nell'art. 16 del d.P.C.M. discende che tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono caducati a seguito della individuazione degli incarichi dirigenziali generali. In particolare con riferimento alle articolazioni provveditoriali e a quella dipartimentale, non potranno più essere conferiti incarichi dirigenziali pur se provvisori ”;
ad ogni buon conto era stato precisato, con il medesimo bando, che gli incarichi svolti successivamente alla predetta data e fino alla data anteriore a quella in cui sono stati conferiti gli incarichi superiori ed ordinari di cui alle procedure di interpello già definite, seppur presenti nella suddetta sezione, sarebbero stati valutati esclusivamente nei servizi ad alta specializzazione ex art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 28 settembre 2016;

- che gli incarichi ai dirigenti penitenziari erano conferiti, con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione (ora Direttore Generale del personale e delle risorse), su proposta del titolare dell'ufficio di livello generale al quale i funzionari erano assegnati;
inoltre, che era previsto un colloquio solo con il Direttore Generale finalizzato a verificare l'idoneità del dirigente interessato al raggiungimento dei particolari obiettivi e programmi da conseguire e la sua capacità nella gestione dell'ufficio o della struttura in ragione della loro complessità, desumibile dal numero del personale assegnato, dal numero e tipologia dei detenuti o dei condannati presi in carico o da specifiche condizioni ambientali, nonché dal servizio già prestato nell'ufficio da conferire (art. 3, comma 8, del decreto cit.);
in sostanza, nessuna Commissione era prevista in questa selezione posto che la valutazione doveva essere effettuata soltanto dal Direttore Generale del personale;

- che il punteggio attribuito differiva e da quello conseguito a seguito dell'interpello precedente poiché diverso era il periodo di riferimento preso in considerazione ai fini della valutazione degli incarichi espletati, con uno sfasamento temporale di ben due anni tra le due procedure de quibus ;
invero, mentre il bando di interpello relativo alla prima procedura (pubblicato con nota n. 329049 del 17 ottobre 2017) teneva conto degli incarichi relativi al “ decennio anteriore all'anno della comunicazione dei posti disponibili ”, e cioè quelli espletati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, il bando relativo all’interpello in questione prendeva in considerazione sempre gli incarichi relativi al " decennio anteriore all'anno della comunicazione dei posti disponibili ", che però in questo caso erano quelli espletati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2018, per cui era chiaro che il periodo temporale oggetto di valutazione nelle due diverse procedure di interpello risultava differente: invero, mentre per la prima procedura del 2017 si erano presi in esame gli incarichi espletati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, nella procedura contestata quelli svolti tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2018 con uno sfasamento di ben due anni;

- che il Direttore Generale, per ogni singolo elemento oggetto di valutazione, aveva formulato la propria motivazione ed espresso il relativo il punteggio finale;
l'art.7 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (recante Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154), disciplinava il conferimento degli incarichi superiori mentre il successivo art. 10 gli incarichi ordinari ai dirigenti penitenziari per i quali (diversamente dalla procedura per il conferimento degli incarichi “superiori") le valutazioni erano effettuate dal Direttore Generale del personale e non già da alcuna “commissione giudicatrice”.

4. All’udienza del 24 maggio 2023 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

6. Errato è infatti l’assunto di fondo, sotteso alle argomentazioni proposte dalla parte, per cui l’interpello in discussione sarebbe identico a quello precedente, atteso che trattasi viceversa di procedure diverse:

- in primis sul piano temporale, in quanto gli incarichi valutabili erano effettivamente quelli svolti tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2018, con conseguente sfasamento temporale di due anni;
senza tacere che nel bando in questione era stato comunque precisato che gli incarichi svolti successivamente alla predetta data e fino alla data anteriore a quella in cui sono stati conferiti gli incarichi superiori ed ordinari di cui alle procedure di interpello già definite, seppur presenti nella suddetta sezione, sarebbero stati valutati esclusivamente nei servizi ad alta specializzazione ex art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 28 settembre 2016;

- in secundis , sul piano giuridico, in quanto si trattava di mera procedura selettiva, e non già di concorso, per il conferimento di incarichi ordinari di dirigente penitenziario, sicché non vi era l’obbligo di istituire una commissione di esame.

Inoltre occorre tenere contro, in via generale, da un lato, che le diverse votazioni ottenute in distinte procedure non sono sintomo ex se di illegittimità, soprattutto con riferimento alla prova orale;
dall’altro, che trattandosi di procedure selettive l’apparato motivazionale risulta soddisfatto dalla votazione numerica, a differenza delle procedure concorsuali in senso stretto.

7. In ragione di quanto esposto, quindi, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

8. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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