TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-08-31, n. 202009289
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Testo completo
Pubblicato il 31/08/2020
N. 09289/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10101/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10101 del 2015, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C F, domiciliata presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal ministero dell'interno in data 26.05.2015, recante rigetto della istanza del 21.11. 2012 di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 presentata dalla sig.ra -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica l’11 luglio 2015 e depositato il successivo 10 agosto, la sig.ra -OMISSIS- impugna il decreto con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la richiesta di concessione della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992.
Avverso il predetto diniego la ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 della legge 91/92, degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge 241/90, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e per falsa rappresentazione della realtà, per carenza di istruttoria e di motivazione.
La difesa della ricorrente lamenta che per il reato posto a base del diniego il Tribunale di Cremona avrebbe dichiarato l’estinzione, pronuncia che dovrebbe equipararsi alla riabilitazione e che non darebbe all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità, vincolandola alla concessione della cittadinanza.
Il provvedimento, ad avviso della ricorrente, sarebbe inoltre carente di motivazione con riguardo alla asserita pericolosità della ricorrente ed alla sua mancata integrazione in quanto non avrebbe considerato la complessiva condotta della stessa.
Quanto alla mancata dichiarazione in sede di domanda della condanna penale, essa è da imputarsi alla circostanza che all’epoca della presentazione della domanda il Tribunale aveva dichiarato completamente condonata la pena inflitta.
I fatti di reato peraltro risalirebbero al 2002 e da soli non giustificherebbero, ad avviso della difesa attorea, il gravato diniego.
Il 3 dicembre 2015 il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di rito.
Il 22 gennaio 2020 il Ministero ha depositato documenti.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Oggetto del gravame è il decreto con il quale, in data 26 maggio 2015, è stata negata alla ricorrente la concessione della cittadinanza italiana sulla scorta di una condanna del 24 ottobre 2006, divenuta irrevocabile il 27/1/2007 per il -OMISSIS-, a cui si aggiunge la mancata menzione della suddetta condanna in sede di domanda, circostanze che hanno