TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-05-02, n. 201905524
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2019
N. 05524/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03070/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3070 del 2018, proposto da
Go Voyages S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G L Z, E S, J P e G P, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza del Popolo, 18;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Giovanni Germano e Pasquale Di Paola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 26917 adottato nell'adunanza del 20 dicembre 2017 con il quale la ricorrente è stata condannata al pagamento di diverse sanzioni pecuniarie per un totale pari a € 780.000 per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 22, 49, 62 e 64 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGCM;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie difensive;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
In seguito alla ricezione di alcune segnalazioni l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunicava a Go Voyages S.a.s. l’avvio del procedimento istruttorio PS10768 per possibile violazione degli artt. artt. 20, comma 2, 62, 64 e 49, comma 1, lettera c), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Il procedimento riguardava, in particolare, quattro distinte condotte di Go Voyages, società del “gruppo Odigeo”, nell’ambito dell’offerta di servizi turistici (confronto e acquisto di hotel e voli, anche separatamente) attraverso il proprio sito www.govolo.it : a) diffusione di informazioni poco trasparenti o omissive circa il soggetto che fornisce il servizio di prenotazione alberghiera, in quanto le pagine web del processo di prenotazione recano il marchio Govolo ma in realtà il professionista per tale servizio si avvale di altra piattaforma on line di proprietà e sotto il controllo di “Booking.com”. Tale circostanza è svelata soltanto nel documento “condizioni di vendita”, di consultazione solo eventuale, accessibile attraverso un link di piccole dimensioni posto in calce alla home page del sito del professionista dove nell’allegato 2, in un insieme di altre informazioni, è specificato che “per il pernottamento di hotel l’intermediario si avvale dei servizi di Booking.com”; b) applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli ( credit card surcharge ), in quanto effettuando la relativa ricerca sul sito del professionista viene visualizzato in un menu a tendina il prezzo corrispondente ad un eventuale acquisto con lo strumento di pagamento “meno caro” indicato di default (Visa Entropay). L’importo prospettato si incrementa in relazione alla scelta del consumatore di pagare con una carta di credito diversa da quella preselezionata; c) assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi post vendita relativi a hotel o voli, dal momento che il professionista indica a tal fine sul proprio sito www.govolo.it una numerazione speciale al costo di 0,32€ al minuto oltre 0,15€ per scatto alla risposta per chiamate da rete fissa e mobile; d) omissione di informazioni concernenti l’indirizzo geografico dove Go Voyages S.a.s. è stabilita, dal momento che le uniche indicazioni a riguardo sono relegate nelle “condizioni di vendita” di consultazione solo eventuale, e assenza di un indirizzo e-mail .
Nel corso del procedimento Go Voyages presentava memorie, veniva audita e presentava impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del consumo, volti a rimuovere i profili di illiceità delle condotte oggetto di contestazione: impegni che venivano rigettati dall'Autorità sussistendo l’interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione e ritenendo che tali impegni fossero relativi a condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'art. 27, comma 7, del Codice del consumo non può trovare applicazione.
Veniva, altresì, acquisito il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Infine, sulla base degli elementi riscontrati l’Autorità, con provvedimento del 20 dicembre 2017 n. 26917, riteneva che le condotte poste in essere da Go Voyages sopra descritte alle lettere a), b), c) e d) costituivano: la condotta sub a) una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del consumo e le altre sub b), c) e d) una violazione rispettivamente degli articoli 62, 64 e 49, comma 1, lett. c) del Codice del consumo; pertanto ne vietava la diffusione o continuazione, irrogando a Go Voyages sanzioni amministrative pecuniarie: di € 190.000 per la pratica sub a), di € 245.000 per la condotta sub b), di € 180.000 per la condotta sub c) e di € 165.000 per la pratica sub d).
La ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento formulando i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del Codice del consumo in relazione all’asserita applicazione di un supplemento di prezzo in dipendenza del metodo di pagamento dei servizi offerti. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesto errore di valutazione nonché per falso supposto in fatto. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del ne bis in idem . Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
Secondo la ricorrente l’Autorità avrebbe erroneamente qualificato come maggiorazione quello che in realtà era uno sconto legato alla scelta di un determinato mezzo di pagamento; aggiunge che Go Voyages riponeva un legittimo affidamento circa la correttezza delle modalità con cui veicolava le informazioni relative ai prezzi dei propri servizi in ragione di differenti conclusioni cui la stessa Autorità era giunta in altri precedenti provvedimenti.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 2 e 22 del Codice del consumo con riferimento alla diffusione di informazioni ritenute poco trasparenti circa l’identità del soggetto che fornisce il servizio di prenotazioni alberghiere. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesto errore di valutazione nonché per falso supposto in fatto.
L’Autorità avrebbe illegittimamente ritenuto poco trasparenti e contrarie a diligenza professionale le informazioni circa l’identità del soggetto che forniva il servizio di prenotazioni alberghiere.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del Codice del consumo con riferimento alla presunta messa a disposizione dei consumatori di un servizio telefonico di assistenza post vendita a regime tariffario speciale. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesto errore di valutazione nonché per falso supposto in fatto.
Erroneamente l’Autorità avrebbe qualificato come servizi post vendita i servizi resi attraverso il numero telefonico a tariffazione speciale, anche tenuto conto che erano messi a disposizione dei consumatori gratuitamente anche un form on line e le FAQ e che non sarebbe stata applicabile la Direttiva sui Diritti dei Consumatori (CDR).
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 49, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo in relazione al presunto mancato o incompleto assolvimento dell’obbligo, da parte del professionista, di indicare l’indirizzo geografico di stabilimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, manifesto errore di valutazione nonché per falso supposto in fatto.
L’Autorità non avrebbe dato conto adeguatamente delle ragioni fattuali e giuridiche in base alle quali Go Voyages non si sarebbe conformata agli obblighi informativi previsti all’art. 49 c. 1 lett. c) del Codice del consumo, non avendo considerato che i dati identificativi del professionista – ivi compresa l’indicazione che la sede sociale è a Parigi – fossero ben visibili nel footer presente nella home page e nelle successive pagine web del processo di prenotazione, e non esclusivamente nelle condizioni di vendita.
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della direttiva 2000/31/CE e dell’art. 3 D.Lgs. 70/2013.
Il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE (c.d. direttiva sul commercio elettronico), trasposto nell’ordinamento italiano dall’art. 3 D.Lgs. 70/2013, a tenore del quale “ Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato,