TAR Milano, sez. IV, sentenza 2018-11-05, n. 201802495
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 05/11/2018
N. 02495/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03177/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3177 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A2A Reti Elettriche S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F T e C S, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, P.zza Velasca, 4;
contro
Comune di Settimo Milanese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L L e M F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazzale Luigi Cadorna, 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della d.C.C. n. 50 del 7/10/2013 recante “Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione non ricognitorio”;
- della nota comunale del 15/10/2013 recante “Avviso di pagamento del canone concessorio non ricognitorio per l’anno 2013”;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 5/1/2015:
- dell’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico del 22/10/2014, nella parte in cui impone di accettare senza riserve gli oneri derivanti dal canone patrimoniale non ricognitorio così come fissati nel Regolamento approvato con d.C.C. n. 52/2014;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 15/5/2015:
- dell’autorizzazione alla manomissione del 3/3/2015, che annulla e sostituisce la precedente, nella parte in cui impone di accettare senza riserve gli oneri derivanti dal canone patrimoniale non ricognitorio, così come fissati nel Regolamento approvato con d.C.C. n. 52/2014;
- della d.C.C. n. 52/2014, di approvazione del Regolamento per l’applicazione del C.P.N.R.;
- della d.G.C. n. 164 del 30/9/2014, di approvazione delle tariffe da applicare per il C.P.N.R.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Settimo Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20/12/2013 e depositato il 23/12/2013 la società A2A Reti Elettriche ha impugnato la delibera di approvazione del canone patrimoniale non ricognitorio, in epigrafe specificata, unitamente all’avviso di pagamento del 22/10/2013, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
2. Vengono, in particolare, articolati tre motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
2.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 67 d.P.R. n. 495/1992, nonché eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dell’art. 3 della Costituzione, contraddittorietà intrinseca e violazione del principio di concorrenza.
2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 285/1992, violazione del principio di irretroattività e di legalità e del principio di affidamento.
2.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 25, 27, 28 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 822 c.c., carenza di potere ed eccesso di potere per travisamento e sviamento, violazione dell’art. 23 della Costituzione.
3. Viene, altresì, richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 8 del Codice della strada, per violazione dell’art. 3, nonché, degli artt. 41, 117, co. 2 lett. e) e co. 3 della Costituzione.
4. Si è costituito il Comune di Settimo Milanese con comparsa di stile.
5. Con motivi aggiunti notificati tra il 22 e il 30/12/2014 e depositati il 5/1/2015 l’esponente ha esteso l’impugnazione all’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico del 22/10/2014, nella parte in cui ha imposto ad A2A di accettare senza riserve gli oneri derivanti dal canone patrimoniale non ricognitorio, applicato con il Regolamento di cui alla d.C.C. n. 52/2014, come richiamato nelle premesse della medesima autorizzazione.
5.1. Vengono, in particolare, aggiunti due motivi, come di seguito rubricati:
5.1.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992, eccesso di potere per travisamento e sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà.
5.1.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992, eccesso di potere per travisamento e sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 della Costituzione.
5.2. Si ripropongono, per il resto, gli stessi motivi già dedotti col ricorso introduttivo.
6. Con motivi aggiunti notificati tra il 30/4/2015 e il 4/5/2015 e depositati il 15/5/2015 tutti i motivi sin qui riportati vengono riproposti, a sostegno dell’illegittimità dell’autorizzazione alla manomissione del 3/3/2015, che sopravviene ad annullare e sostituire la precedente, poc’anzi citata.
6.1. Anche la seconda e ultima autorizzazione è impugnata nella parte in cui impone di accettare senza riserve gli oneri derivanti dal canone patrimoniale non ricognitorio, così come fissati nel Regolamento approvato con d.C.C. n. 52/2014, anch’essa oggetto dei motivi aggiunti da ultimo indicati.
7. Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito la difesa dell’ente, dopo avere premesso e documentato che, con deliberazione n. 52, del 15 settembre 2014, il Consiglio comunale ha approvato consistenti modifiche al Regolamento originario, ha controdedotto alle censure avversarie, sollevando altresì plurime eccezioni.
7.1. In primo luogo, la difesa resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di giurisdizione in relazione all’impugnazione dell’avviso di pagamento, da ricondurre nella giurisdizione del giudice ordinario.
7.2. In secondo luogo, è eccepita l’improcedibilità del ricorso principale per cessazione della materia del contendere atteso che, il Regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non ricognotorio, e la relativa deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale n. 50, del 7 ottobre 2013, sarebbero già stati annullati con le sentenze nn. 2285/2015 e 2168/2015 del T.A.R. adito.
7.3. In ogni caso, si evidenzia come l’improcedibilità del ricorso principale consegua anche alla sopravvenuta approvazione, da parte del Comune di Settimo Milanese, con deliberazione consiliare n. 52, del 15 settembre 2014, di sostanziali modifiche all’originario Regolamento, afferenti, in particolare, sia all’oggetto del canone, che viene ad essere limitato alle sole occupazioni del patrimonio stradale e relative pertinenze, escludendo espressamente quelle realizzate al di fuori della sede stradale;sia ai criteri per la determinazione della tariffa, che vengono analiticamente indicati nell’Allegato 2.