TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202300146
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Pubblicato il 13/03/2023
N. 00146/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2022, proposto da Apulia S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F M, F Z e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria – USR e la Regione Umbria, in persona del Presidente
pro tempore
, anche quale Vicecommissario straordinario
ex
d.l. n. 189/2016, rappresentati e difesi dagli avvocati A R G e L R, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, corso Vannucci n. 96, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
pro tempore
, e il Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, in persona del commissario
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono
ex lege
domiciliati, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di T S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Marcello Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e di Dava S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
degli atti e dei provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti nell’ambito della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “ Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ”, indetta ai sensi dell’art. 5, commi 1 lettera c) e 5 dell’Ordinanza commissariale speciale n. 11/2021 (CUP I57B19000020001 - CIG 93221365FC), nella misura in cui a mezzo degli stessi la committenza ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa T S.p.A. e non, viceversa, l’esclusione della stessa con conseguente aggiudicazione alla ricorrente e, in particolare:
- della determinazione dirigenziale n. 2163 del 14.10.2022 con cui la committenza ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa T S.p.A. e della nota recante la comunicazione d’aggiudicazione ex art. 76, c. 5, lett. a) , del d.lgs. 50/2016;
- della medesima determinazione dirigenziale n. 2163 del 14.10.2022 nella parte in cui si dà atto del fatto che in corso di gara “ si è provveduto a richiedere la sostituzione di due professionisti “indicati” dall’aggiudicatario, l’archeologa e la restauratrice in quanto non in possesso dell’iscrizione all’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016 ”;
- dei verbali del seggio di gara relativi all’indagine di mercato in seduta pubblica e riservata (del 17.03.2022, del 18.03.2022, del 21.03.2022, del 23.03.2022, del 30.03.2022) nelle parti in cui si è disposta l’ammissione dell’impresa T S.p.A.;
- del verbale del 9.09.2022 nella parte in cui si è proposta l’aggiudicazione in favore della T S.p.A.;
- dei verbali del seggio di gara relativi alla fase di gara e, in particolare, del verbale del 12.08.2022 in seduta pubblica, del verbale del 12.08.2022 in seduta riservata, del verbale del 9.09.2022 in seduta riservata, nelle parti in cui si è disposta l’ammissione e la conferma dell’offerta dell’impresa T S.p.A. e non viceversa l’esclusione della stessa;
- per quanto occorra, dell’avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, della lettera di invito, e di tutte le altre disposizioni concorsuali, se ed ove intese nel senso fatto proprio dalla committenza;
- per quanto occorra, dei chiarimenti resi in fase di prequalifica e in fase di gara dalla committenza e, in particolare, del chiarimento n. 15 nella parte in cui ammetterebbe la “sostituzione” dei professionisti in caso di “perdita” dei requisiti di partecipazione, in violazione della lex specialis par. 6.2, se ed ove intesi nel senso fatto proprio dalla committenza;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati anche non conosciuti se e ove lesivi degli interessi della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo – nessuno eccettuato e/o escluso – preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale a quelli impugnati;
con richiesta
- di subentro della ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del cod. proc. amm.;
- in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, con richiesta di condanna della stazione appaltante intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria – USR e della Regione Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Apulia S.r.l. ha partecipato alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando svolta dalla Regione Umbria, per il tramite dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria istituito dalla stessa Regione, finalizzata all’affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “ ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ”, per un importo complessivo di € 7.776.504,96.
2. – La procedura era articolata in una prima una fase di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati, nel numero massimo di dieci, che sarebbero poi stati invitati nella successiva fase a presentare le proprie offerte.
3. – Alla procedura prendeva parte anche T S.p.A., la quale dichiarava l’intenzione di cooptare la società Dava S.r.l. ai sensi dell’art. 92, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e di affidare ad essa una percentuale di lavori pari al 20% dell’importo complessivo degli stessi.
T, inoltre, indicava i progettisti incaricati di eseguire la progettazione esecutiva e, tra questi, la dott.ssa E I quale professionista singola con il ruolo di archeologa e la dott.ssa V D S (propria dipendente) quale professionista singola con il ruolo di restauratrice.
4. – Con determinazione n. 2163 del 14.10.2022, pubblicata in pari data sul profilo del committente della stazione appaltante unitamente ai verbali del seggio di gara n. 1 del 12.08.2022, n. 2 del 12.08.2022 e n. 3 del 9.09.2022 e nella stessa data comunicata a mezzo PEC ad Apulia, l’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria aggiudicava i lavori a T in ragione del ribasso del 26.900% dalla stessa offerto.
Nella motivazione della determinazione di aggiudicazione, in particolare, si dava atto che:
«- [era] stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e dei requisiti di ordine speciale ex art. 83 del Codice, dichiarati dal concorrente in sede di gara e dai progettisti anche tramite il sistema AVCPass;nonché l’iscrizione nell’Anagrafe degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016, con le precisazioni che seguono;
- si [era] provveduto a richiedere la sostituzione di due professionisti “indicati” dall’aggiudicatario, l’archeologa e la restauratrice in quanto non in possesso dell’iscrizione all’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016, i quali, si precisa [va] , non [avevano] prestato al concorrente i requisiti di speciali di qualificazione;
- che i professionisti sostituiti e indicati dall’aggiudicatario, la Dott.ssa DANIELA TIBERIO, professionista singolo – P.I. 01900730670 con il ruolo di archeologo e la Dott.ssa CARLA TOMASI, professionista singolo – C.F. TMSCRL58A48H501U con il ruolo di restauratore, [erano] risultati in regola con i requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e di idoneità professionale di cui alla Lettera di invito e appositamente dichiarati dagli stessi, compresa l’iscrizione all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016 ».
5. – Successivamente all’aggiudicazione, Apulia esercitava l’accesso agli atti della procedura. Per la precisione:
- in data 25.10.2022, otteneva la documentazione amministrativa e l’offerta economica di T, richieste con istanza del 18.10.2022;
- in data 14.11.2022, otteneva la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria in fase di manifestazione di interesse e le giustificazioni dalla stessa formulate nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, richieste con istanza integrativa del 11.11.2022.
6. – Con ricorso notificato il 24.11.2022 e depositato il 7.12.2022, Apulia ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la determinazione da ultimo citata e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con il primo motivo di ricorso, Apulia deduce l’illegittimità degli atti della stazione appaltante in relazione alla mancata esclusione dell’offerta formulata da T, che avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura in ragione della mancanza dell’iscrizione di tutti i progettisti indicati nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del d.l. n. 189/2016 e della conseguente violazione del par.