TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-03-26, n. 201900171
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Pubblicato il 26/03/2019
N. 00171/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2018, proposto da
K M S, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto serbato dalla Questura di Ancona sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 15 dicembre 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorrente, già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha presentato alla Questura di Ancona un’istanza volta ad ottenere il rinnovo del proprio titolo di soggiorno e la conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- non avendo l’Amministrazione riscontrato detta istanza, il signor K M S ha agito, con il presente ricorso, avverso il silenzio-inadempimento;
- nelle more del giudizio, con nota del 10 gennaio 2019, la Questura ha comunicato all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento della propria domanda. Più in dettaglio, come precisato dalla stessa Questura nella relazione del 18 gennaio 2019, depositata in data 1° febbraio 2019 in adempimento all’ordinanza istruttoria del Tribunale n. 15 del 10 gennaio 2019, la relativa pratica è stata trattata dall’Amministrazione come richiesta di proroga del permesso per motivi umanitari, avuto riguardo sia alle modalità con cui la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è stata inoltrata dallo straniero (tramite kit postale), sia alla mancata preventiva rinuncia, da parte del medesimo, ai motivi umanitari. Conseguentemente, si è provveduto a richiedere il preventivo parere alla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale territorialmente competente, la quale, esaminata la documentazione, si è espressa negativamente in merito al richiesto rinnovo, ritenendo non sussistenti le condizioni di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998;
- ciò posto, all’esito della camera di consiglio del 6 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e da accogliere per quanto di seguito si va ad esporre:
- la Questura, nonostante la comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno datata 10 gennaio 2019, non ha poi provveduto ad evadere l’istanza del ricorrente con un provvedimento definitivo espresso;
- detto inadempimento rileva, invero, sotto un duplice profilo. In primo luogo, si osserva che il procedimento non risulta formalmente concluso rispetto alla specifica istanza dell’interessato volta ad ottenere la conversione del proprio titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, non avendo la Questura adottato alcun provvedimento al riguardo. In secondo luogo, anche a voler considerare, come ha fatto l’Amministrazione, l’istanza del ricorrente come richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari, non risulta che il relativo procedimento sia stato concluso, dal momento che, alla comunicazione del preavviso di rigetto, non è seguita l’adozione di un provvedimento definitivo;
Ritenuto, per le suesposte ragioni, che il ricorso sia fondato e da accogliere e che vada dichiarato l’obbligo della Questura di Ancona di concludere, con l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento iniziato con l’istanza del ricorrente volta ad ottenere sia la richiesta di rinnovo del proprio titolo di soggiorno, sia la conversione dello stesso in permesso per lavoro subordinato;
Ritenuto, anche tenuto conto di quanto rappresentato dalla Questura di Ancona nella comunicazione del 10 gennaio 2019 e nella relazione del 18 gennaio 2019, che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti;