TAR Torino, sez. II, sentenza 2013-05-24, n. 201300687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2013-05-24, n. 201300687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201300687
Data del deposito : 24 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01168/2011 REG.RIC.

N. 00687/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01168/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SILVIA ROVERA, rappresentata e difesa dall'avv. C P F, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Grassi, 9;

contro

COMUNE DI GIVOLETTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P F V, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia, 30;

nei confronti di

3 EDILE COSTRUZIONI S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Scaparone e Cinzia Picco, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

per l'annullamento

della determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Givoletto (TO) 12.7.2011, prot. n. 4816, relativa all'applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in punto "Interventi eseguiti in base a permesso annullato";

nonchè per l'annullamento, con i motivi aggiunti depositati in data 12.10.2012,

della determina 3.7.2012 prot. n. 4279, notificata il 13.7.2012, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Givoletto ha fatto propria la Relazione dell'Agenzia del Territorio, che ha "quantificato in € 3.800,00 il più probabile valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite", ingiungendo ai destinatari il pagamento dell'importo nel termine di gg. 30;

- di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Givoletto e della 3 Edile Costruzioni S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Givoletto (TO) 12.7.2011, prot. n. 4816, relativa all'applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in punto "Interventi eseguiti in base a permesso annullato";
nonché l'annullamento della determina 3.7.2012 prot. n. 4279, notificata il 13.7.2012, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Givoletto ha fatto propria la Relazione dell'Agenzia del Territorio, che ha "quantificato in € 3.800,00 il più probabile valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite", ingiungendo ai destinatari il pagamento dell'importo nel termine di gg. 30;
di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale.

Alla suddetta udienza dell’8 maggio 2013 l’avv. P, difensore della ricorrente, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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