TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-08-02, n. 201808724
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2018
N. 08724/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02701/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2701 del 2004, proposto dalla società Pubbli Roma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G S, M L ed E R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G S in Roma, via Germanico, n. 24;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC in atti;
per l’annullamento
del provvedimento n. 5046 del 12 dicembre 2003, con il quale il Comune di Roma ha respinto l’istanza della ricorrente, avente per oggetto il c.d. “riordino” degli impianti pubblicitari da essa gestiti, e ne ha ordinato rimozione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato provvedimento n. 5046 del 12 dicembre 2003, il Comune di Roma ha respinto l’istanza della società Pubbli Roma, avente per oggetto il c.d. “riordino” degli impianti pubblicitari da essa gestiti, e ne ha ordinato la rimozione. A fondamento del diniego, il Comune ha osservato che la società ha chiesto il “rinnovo della concessione” per 248 impianti, che in realtà in precedenza non le sono stati assegnati in concessione.
2. La società Pubbli Roma ha impugnato il suddetto provvedimento, formulando quattro motivi di ricorso.
Col primo motivo è dedotta la violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale e sul principio del giusto procedimento e degli articoli 3, 24 e 97 Cost., perché il diniego non è stato preceduto dal preavviso di rigetto.
Col secondo motivo, la ricorrente lamenta sotto altro profilo la violazione della normativa indicata col primo motivo, nonché della delibera del consiglio comunale n. 254 del 1995.
Col terzo motivo, tali censure sono state ribadite, lamentando altresì profili di eccesso di potere.
Col quarto motivo, è dedotta la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, poiché il procedimento amministrativo è stato concluso a distanza di anni, rispetto alla proposizione dell’istanza.
3. Il Comune di Roma – cui nelle more della definizione del presente giudizio è succeduta Roma Capitale – si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, nonché l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
4. Preliminarmente ritiene il Collegio che vada respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione. Con il provvedimento impugnato è stato esercitato un potere autoritativo, avente per oggetto la gestione di spazi pubblici e cioè di beni pubblici. Ratione temporis , si applica pertanto l’art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971, che devolveva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetti atti relativi ai rapporti di concessione di beni pubblici. Contrariamente a quanto è stato dedotto dall’Amministrazione resistente, non rileva l’art. 430 della legge n. 472 del 1999, perché nella specie non si tratta della mera rimozione di impianti realizzati abusivamente, ma della reiezione dell’istanza volta ad una sostanziale sanatoria, sulla base del procedimento previsto dal “piano generale degli impianti pubblicitari”, approvato dall’Assemblea capitolina in data 6 novembre 1995.
5. Sempre in via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come eccepito dall’Amministrazione resistente con la memoria del 3 aprile 2018, alla luce delle seguenti considerazioni.
5.1. Questa Sezione nella sentenza n. 2283/2016 - invocata da Roma Capitale nelle sue difese - ha precisato quanto segue: « dalle premesse alla precedente deliberazione della Giunta capitolina n. 116/2013 (in parte revocata e modificata dalla deliberazione n. 425/2013) si evince quanto segue: A) nell’aprile del 2009, nelle more della conclusione della procedura di riordino degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione n. 254/1995, a seguito della pubblicazione della deliberazione assembleare n. 37/2009 “è stato avviato un censimento straordinario di tutta l’impiantistica pubblicitaria esistente sul territorio comunale allo scopo di aggiornare archivi ormai datati, di rafforzare il