TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2015-02-26, n. 201500060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2015-02-26, n. 201500060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201500060
Data del deposito : 26 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00117/2015 REG.RIC.

N. 00060/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00117/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2015, proposto da Ecologia e Servizi di Condito Cecilia, Ecoservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avv. F I, con domicilio eletto presso Giorgio Vizzari Avv. in Reggio Calabria, Via Rausei, 38;

contro

- Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

- Provincia di Reggio Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale;

- Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante - Attività Produttive, in persona del responsabile p.t., rappresentati e difesi dall'avv. D B, domiciliata in Reggio Calabria, Via Cimino N. 1/B;

nei confronti di

Ecopiana S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti M R e Gabriella Ruggiero, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Romolo - Ruggiero in Reggio Calabria, Via Nicolò Da Reggio, 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina n.2 del 15 gennaio 2015 con cui il Comune di Marina di Gioiosa Ionica ha disposto l'aggiudicazione, in favore di Ecopiana srl, della procedura di gara afferente al " Servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e servizi accessori per anni 2", nonché della comunicazione ex art.79 del Codice dei Contratti Pubblici, avvenuta con nota prot. n.693 del 20 gennaio 2015;

- della determina n.5639 del 24 dicembre 2014, adottata dalla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria, di cui non si conosce il contenuto e non comunicata all'odierna ricorrente;

- dei provvedimenti con cui la controinteressata Ecopiana srl è stata ammessa alla gara ed in particolare: a) Verbale I del 23 giugno 2014 ;
b) Verbale II del 27 giugno 2014;
c) Verbale III del 17 luglio 2014;

- di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto e /o connesso agli atti sopra impugnati e che con gli stessi sia in rapporto di correlazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Calabria e di Ecopiana S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso la determinazione con la quale il Comune di Gioiosa Ionica ha disposto l’aggiudicazione in favore della controinteressata Ecopiana s.r.l. del servizio raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e servizi accessori per anni due;

- visto l’art. 120, comma 6, c.p.a., come sostituito dall’ art. 40, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

- rilevata l’esigenza, nelle more della trattazione del merito della presente controversia – per la quale, fin da ora, il Collegio individua la pubblica udienza del 9 aprile 2015 – di preservare la res controversa adhuc integra ;

- per l’effetto – ovviamente impregiudicata ogni più approfondita valutazione in rito e nel merito della presente controversia, che viene demandata alla sede collegiale di merito – rilevata l’accoglibilità della proposta istanza cautelare, alla quale accede la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, fino alla data dell’udienza pubblica come sopra indicata;

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