TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2019-02-26, n. 201900129
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Pubblicato il 26/02/2019
N. 00129/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2019, proposto da
Fondazione Ceci, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, c.so Mazzini 156;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour, 23;
nei confronti
Comune di Senigallia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
1. del Decreto del Dirigente del Servizio Politiche sociali e Sport n. 222SPO del 09.11.2018, comunicato in data 12.11.2018 avente ad oggetto “DD.D.S.P. nn. 77/07, 280/07 e 196/08 “Investimenti in strutture socio-assistenziali. Contributi in conto capitale. Revoca contributo € 150.000,00 concesso a Opera Pia “Ceci” di Camerano e recupero € 75.000,00”;
2. della nota di accompagnamento prot. n° 1258144 del 12.11.18 avente ad oggetto “comunicazione revoca del contributo di € 150.000,00 di cui al bando DDS 77/07 concesso alla Fondazione Opera Pia Ceci per il progetto relativo alla riqualificazione degli arredi e richiesta di restituzione dell'importo di € 75.000,00 già liquidato” con la quale, oltre a comunicare la decisa revoca, veniva richiesta alla ricorrente “… la restituzione della somma di € 75.000,00 già assegnata …” ;
3. della nota, della medesima Regione Marche, prot. n° 236923 del 03.04.14 avente ad oggetto “Comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'ammissione al contributo di € 150.000,00 concesso con DDPF n. 196/S05 del 22.08.08, all'Opera Pia ‘Ceci' per la riqualificazione completa degli arredi e delle attrezzature della Casa di Riposo e Residenza Protetta”;
4. del parere in data 18.02.13 dell'Osservatorio dei contratti pubblici, per quanto occorrer possa;nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla difesa della Regione Marche, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- in punto di fatto non vi è dubbio che il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata osservanza da parte della Fondazione ricorrente degli impegni assunti al momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo per cui è causa e non già sulla carenza dei requisiti di ammissione e/o su una rivalutazione dell’interesse pubblico da parte dell’autorità concedente (mentre attiene al merito della causa la questione relativa al se la clausola invocata dalla Regione a sostegno della revoca fosse prevista espressamente dal bando - come ritiene l’amministrazione - oppure se - come sostiene la ricorrente - tale clausola sia stata introdotta ex post e comunque in violazione del legittimo affidamento insorto in capo ad essa ricorrente circa la regolarità della rendicontazione delle spese);
- ma se così è, ne consegue che nella specie trovano applicazione gli ormai consolidati criteri di riparto della giurisdizione che in subiecta materia sono stati enucleati dalle Sezioni Unite della Cassazione e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (si vedano, per tutte, SS.UU., n. 150 e n. 1776 del 2013;Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 6 del 2014). Con specifico riguardo alla vicenda definita, in punto di giurisdizione, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18241 del 2018 (vicenda che, in punto di fatto, sembrerebbe esattamente sovrapponibile a quella per cui è causa), si deve invece osservare che in quel caso la revoca del contributo è stata fondata sulla carenza ab origine dei requisiti di ammissibilità, avendo l’autorità concedente verificato che già dalla domanda di ammissione emergeva che il beneficiario avrebbe acquistato i materiali funzionali al proprio progetto a trattativa privata e dunque in violazione delle regole dell’evidenza pubblica (per cui le Sezioni Unite hanno coerentemente ritenuto che nella specie l’atto era da qualificare come annullamento d’ufficio e non come revoca per inadempimento). Nel caso di specie, al contrario, la Regione ha fondato la revoca sull’inadempimento degli obblighi che la ricorrente avrebbe assunto in sede di domanda, inadempimento che è emerso solo in sede di verifiche ex post , non risultando dalla domanda le modalità con le quali la Fondazione avrebbe acquistato gli arredi in questione;
- quanto invece ai principi affermati nella richiamata ordinanza n. 520 del 2012 di questo Tribunale (con la quale, in una vicenda analoga, era stata invece ritenuta sussistente la giurisdizione del G.A.) si possono operare due precisazioni. In primo luogo va osservato che all’epoca di pubblicazione della prefata decisione (la quale è stata poi confermata in parte qua dalla sentenza n. 957 del 2014, che ha definito quel giudizio) l’orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto era tutt’altro che consolidato, tanto è vero che ancora nel 2013 (ordinanza della Sez. VI del Consiglio di Stato n. 3789 del 2013) l’Adunanza Plenaria era stata invitata a rivedere le conclusioni di cui alla quasi coeva sentenza n. 13 del 2013 (ma al riguardo, come è noto, l’Adunanza Plenaria, con la citata sentenza n. 6 del 2014, ha ritenuto di confermare l’adesione all’orientamento delle Sezioni Unite). Per cui il Tribunale, a fronte peraltro di una controversia peculiare, aveva ritenuto di poter decidere la causa nel merito. In secondo luogo, va poi osservato che in quella vicenda l’obbligo dell’ente pubblico beneficiario del contributo di esperire una procedura ad evidenza pubblica per affidare in concessione la gestione dell’opera realizzata con il finanziamento era stato desunto “dal sistema” e non già dal bando (il quale, al contrario, aveva previsto l’obbligo dell’esperimento della gara solo per la realizzazione dell’opera. Per inciso, l’ente interessato aveva pienamente adempiuto agli obblighi derivanti da questa clausola del bando);
- per le predette ragioni, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con conseguente declaratoria della giurisdizione dell’A.G.O. competente per materia e per territorio.
Le spese del presente giudizio vanno compensate, sussistendo giusti motivi.