TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-03-14, n. 201500452

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-03-14, n. 201500452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201500452
Data del deposito : 14 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00108/2013 REG.RIC.

N. 00452/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2013, proposto da:
Picca Bruno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti V A, A F, con domicilio eletto presso l’avv.to V A in Torino, corso Montevecchio, 50;

contro

Comune di Rivalta di Torino, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. R Z, con domicilio eletto presso l’avv.to R Z in Torino, corso Re Umberto, 75;
Regione Piemonte, non costituita;

per l'annullamento

per l'accertamento dell'obbligo per il Comune di Rivalta di Torino di procedere alla correzione del vigente strumento urbanistico generale nella parte riguardante la disciplina delle aree di proprietà della società ricorrente ed in conformità a quanto rilevato nel presente gravame;
e, di conseguenza,

per l'annullamento

della nota a firma congiunta dell'Assessore all'urbanistica, edilizia e paesaggio e del Dirigente del Settore politiche del territorio e dell'ambiente del Comune di Rivalta prot. n. 24180/64, datata 27 novembre 2012 e successivamente pervenuta a Picca Bruno s.r.l.;

nonchè, per l'annullamento

del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Rivalta di Torino nella parte in cui include le aree di proprietà della società ricorrente nella zona normativa denominata "BC1", priva di capacità edificatoria;
nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;

nonchè, in via subordinata, per l'accertamento

del diritto della società ricorrente ad essere risarcita per i danni patiti in ragione del comportamento gravemente colposo dell'Amministrazione resistente;

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente a risarcire il danno subito con interessi e rivalutazione monetaria sino alla data di effettivo pagamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rivalta di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR deducendo di essere proprietaria dei terreni siti nel Comune di Rivalta, distinti a catasto al fg. 6, mapp. 916, 942, 945, 972, 974, classificata nell’ambito del P.R.G.C. approvato nel 1995 nella zona a destinazione residenziale CC1, avente indice fondiario pari a 0,30 mq/mq e con possibilità di edificazione subordinata alla presentazione di un PEC.

La società ricorrente realizzava un P.E.C.L.I., utilizzando solo in parte la capacità edificatoria delle aree di proprietà.

Con deliberazione n. 79/2005 il Comune adottava una variante generale al Piano Regolatore nell’ambito della quale i terreni di parte ricorrente venivano ricompresi nella zona normativa BC1, priva di capacità edificatoria.

Negli anni 2009-2010 la società ricorrente chiedeva epistolarmente chiarimenti all’amministrazione, la quale forniva rassicurazioni sul fatto che l’edificabilità dei suoli non fosse venuta meno.

Con deliberazione di giunta regionale n. 62 -2471 del 27 luglio 2011 la variante generale veniva definitivamente approvata dalla giunta regionale;
parte ricorrente non impugnava il provvedimento.

In data 4.4.2012 la società ricorrente presentava istanza per il rilascio di permesso di costruire volto a sfruttare residue capacità edificatorie, contestualmente invocando la correzione materiale del P.R.G.C., in modo da consentirne il rilascio.

Vistasi recapitare preavviso di rigetto la società insisteva nell’istanza di correzione, che veniva riscontrata con la nota 24180/64 del 27 novembre 2012, qui impugnata.

Lamenta parte ricorrente i seguenti vizi.

1)Violazione ed errata applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 della l. n. 241/90, nonché dei principi generali in materia di buon andamento dell’amministrazione, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa e di giusto procedimento. Violazione ed errata applicazione dell’art. 17 co. 8 e 9 della l.r. n. 56/77. Eccesso di potere per errore essenziale. Travisamento. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e perplessità manifeste. Evidenzia parte ricorrente che la correzione degli errori materiali sia atto dovuto e di buona amministrazione da parte dei soggetti pubblici.

Chiede pertanto annullarsi il provvedimento impugnato e condannarsi l’amministrazione al risarcimento del danno in suo favore.

Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

All’udienza del 25.2.2015 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Il ricorso risulta palesemente infondato.

E’ pacifico che la ricorrente sia titolare di aree che, secondo il P.R.G.C. del 1995, presentavano una capacità edificatoria che la società ha sfruttato solo in parte.

E’ ugualmente pacifico che, con la variante al P.R.G. adottata con deliberazione n. 79 del 15.12.2005 ed approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 62- 2471 del 27 luglio 2011 (entrambe mai impugnate dalla ricorrente, pur consapevole della nuova qualificazione data alle aree, avendo anche espressamente interloquito sul punto con l’amministrazione), i terreni di parte ricorrente sono stati ricompresi nella nuova zona normativa denominata “BC1”, priva di capacità edificatoria.

La riclassificazione dell’area è chiara e palese, coerente in entrambe gli atti che hanno segnato l’ iter della variante e per altro appartiene alla fisiologica essenza di una variante la possibilità di riclassificare le aree del territorio comunale.

Parte ricorrente, che non si è tempestivamente attivata avverso provvedimenti i quali fisiologicamente hanno una valenza costitutiva ai fini della modifica delle pretese edificatorie dei proprietari, sostiene oggi che si sarebbe trattato di mero errore materiale.

A supporto allega di avere intrattenuto una corrispondenza con l’amministrazione comunale, insistendo per parte propria sulla circostanza di essere ancora titolare di diritti edificatori;
l’amministrazione avrebbe fornito rassicurazioni con nota in data 3.5.2011 (in atti sub. doc. 5 di parte ricorrente).

Il documento in questione risulta firmato dal dirigente del settore politiche urbanistiche.

Innanzitutto, ove anche detto documento avesse inteso fornire una interpretazione in contrasto con la pianificazione in corso di approvazione, un singolo dirigente non avrebbe avuto alcuna competenza a fornire interpretazioni autentiche e contrastanti con la volontà pianificatoria espressa nelle uniche competenti sedi (consiglio comunale e successiva approvazione regionale);
inoltre il documento in questione è datato 3.5.2011, quindi risulta antecedente alla definitiva approvazione della variante, sicché si esprime su una variante in corso e non su atti definitivi, e nulla può dire circa una successiva pianificazione definitiva.

A ciò si aggiunga che il testo del documento riportato in ricorso non è integrale, mancando proprio il paragrafo che smentisce gli assunti della ricorrente.

Il dirigente, infatti, dopo aver dato atto che, alla luce della previgente pianificazione sarebbero residuati diritti edificatori e che tuttavia la nuova pianificazione forniva una diversa qualificazione dell’area, esplicitava che: “eventuali richieste per l’utilizzo dei diritti edificatori residui potranno essere avanzate e il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato all’adeguamento da parte dell’amministrazione comunale della strumentazione urbanistica generale”.

Il testo chiaramente esprimeva il concetto che il residuo di capacità edificatorie sussisteva nel contesto del vecchio piano regolatore, risultava contraddetto dalla pianificazione in corso di approvazione, avrebbe potuto essere “recuperato” ove la pianificazione, in corso di approvazione, fosse stata all’uopo “adeguata”;
il riferimento alla necessità di adeguamento della pianificazione urbanistica espresso nel corso dell’ iter di approvazione della medesima non può essere inteso come volto a sollecitare presunte correzioni di errori materiali a pianificazione divenuta definitiva ed inoppugnabile, quanto piuttosto (nel rispetto del tempo e della sede pertinente) a sollecitare un adeguamento sostanziale del procedimento in corso, poiché sostanziale era l’effetto di modifica dei diritti edificatori che il compimento dell’ iter pianificatorio portava con sé.

A fronte della richiesta di permesso di costruire presentata dalla ricorrente nel 2012, coerentemente con quanto espresso nel corso dell’ iter di approvazione della variante, l’amministrazione rilevava che l’approvazione era avvenuta senza adeguamento agli auspici del ricorrente, e che pertanto questi non poteva vantare ulteriori diritti edificatori, in mancanza di nuova variante urbanistica.

La domanda deve quindi essere respinta.

Analoga sorte concerne la domanda risarcitoria;
l’amministrazione non ha tenuto alcun comportamento sostanzialmente contraddittorio, ha semplicemente portato a termine un iter pianificatorio fisiologicamente implicante il potere di modificare la destinazione urbanistica dei suoli e caratterizzato da amplissima discrezionalità;
siffatto iter , per altro, non risulta neppure in quanto tale essere mai stato oggetto di censura da parte della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

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