TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-05-07, n. 202000280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-05-07, n. 202000280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000280
Data del deposito : 7 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2020

N. 00280/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2019, proposto da
GORENT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato J S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Firenze, viale Spartaco Lavagnini, 15;

contro

COSMARI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L A e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

LRS Trasporti S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del Bando di gara prot. n. 11666/2019 approvato da COSMARI S.r.l. il 2/11/2019, pubblicato in pari data sul sito internet della medesima società e in GUCE l’8/11/19, avente ad oggetto “Gara nolo senza conducente, con la formula full service di n. 65 automezzi per la raccolta dei rifiuti CPV 34144512-0 CIG 8088174C52”;

- del relativo Capitolato Speciale d’Appalto, avente ad oggetto “gara nolo a freddo full service di automezzi per servizi di raccolta rifiuti CIG 8088174C52” approvato da COSMARI S.r.l. il 2/11/2019 e pubblicato in pari data sul sito internet della medesima società;

del relativo Disciplinare di Gara, avente ad oggetto gara nolo a freddo full service di automezzi per servizi di raccolta rifiuti CIG 8088174C52 approvato da COSMARI S.r.l. il 2/11/2019 e pubblicato in pari data sul sito internet della medesima società;

di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di COSMARI S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6 maggio 2020 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa per la decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, e s.m.i.;

Considerato che:

- con deliberazione del C.d.A. n. 10 del 15 gennaio 2020, COSMARI ha ritenuto di revocare l’impugnato bando, ritenendo suscettibili di ulteriore approfondimento i profili sui quali si fonda il presente ricorso;

- con la memoria depositata in data 20 aprile 2020 GORENT ha preso atto di tale revoca, dichiarando che ciò determina l’improcedibilità del ricorso ma insistendo, alla luce del principio di soccombenza virtuale, per la rifusione delle spese del giudizio e del contributo unificato;

- in data 21 aprile 2020 la ricorrente ha depositato il nuovo bando, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 39 del 13 marzo 2020 e pubblicato da COSMARI in data 15 aprile 2020, nel quale si prevede la suddivisione della fornitura in sette lotti funzionali;

- in data 2 maggio 2020 COSMARI ha replicato alla memoria di GORENT, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio. La società ricorrente, con memoria del 4 maggio 2020, ha a sua volta replicato, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate;

- alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese del giudizio e al contributo unificato, gli stessi vanno posti a carico di COSMARI in base al principio di soccombenza virtuale.

In effetti, seppure in assoluto la scelta di prevedere un unico lotto non era vietata dalle pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, essa andava comunque dettagliatamente motivata alla luce del favor che l’ordinamento dimostra per l’apertura del mercato alle PMI. Nella specie, dalla lettura combinata delle citate deliberazioni n. 10/2020 e n. 39/2020 e del successivo bando del 15 aprile 2020 emerge che la scelta avversata da GORENT non era stata ab initio motivata adeguatamente e che nemmeno in sede di riesame la stazione appaltante è riuscita ad individuare ulteriori elementi che potessero consentire di riconfermarla (sul punto va evidenziato il chiaro travisamento contenuto nella deliberazione n. 39/2020, visto che questo Tribunale nella fase cautelare non aveva espresso alcuna considerazione sul merito del ricorso, limitandosi a valutare la sussistenza del periculum in mora ).

La misura delle spese liquidata in dispositivo tiene però conto dell’atteggiamento collaborativo mostrato da COSMARI, mentre l’effettiva rifusione del contributo unificato è subordinata al passaggio in giudicato della presente sentenza.

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